CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10274/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 2. Avverso la predetta sentenza, il Pubblico ministero propone ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamentando, con un unico motivo, violazione di legge per erroneo computo del tempo di maturazione della prescrizione, in relazione ai reati di cui il Cruciani è imputato. Deduce, in particolare, il Pubblico ministero, che, per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al Cruciani per i periodi di imposta 2013 e 2014, il termine prescrizionale è di otto anni, mentre per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 è di nove anni e quattro mesi. Avendo inoltre quest’ultimo reato natura permanente, il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento dell’accertamento fiscale avvenuto nell’anno 2018. Rileva, altresì, il Pubblico ministero che, al Cruciani, risulta anche contestata la recidiva reiterata infraquinquennale, che incide sui termini di prescrizione dei reati comportando l’aumento di due terzi del tempo necessario a prescrivere. Conclude quindi il ricorrente che i reati contestati al Cruciani non erano estinti per intervenuta prescrizione e, pertanto, chiede l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice competente per un nuovo giudizio. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Quanto al reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, è insegnamento della giurisprudenza della Corte di legittimità che «La condotta del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (già previsto dall'art. 4, comma primo, lett. b) L. n. 516 del 1982) consiste nella distruzione o nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. A differenza della distruzione che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l'occultamento - che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione» (Sez. 3, n. 13716 del 07/03/2006, Cesarini, Rv. 234239). In altri termini, la condotta antigiuridica di occultamento perdura finché esiste in favore dell'amministrazione il potere di controllare l'ammontare dei redditi o del volume degli affari (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697). La diversa struttura del reato ha delle ricadute ai fini della decorrenza del relativo termine prescrizionale: in un caso, ove si tratti di reato istantaneo, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si è conclusa l’attività di distruzione delle scritture; mentre, nel caso di reato permanente, perdurando l’obbligo di esibizione finchè dura il controllo da parte degli organi verificatori, la prescrizione inizierà a decorrere solo a partire dalla conclusione dell'accertamento tributario (Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv. 287669; Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340), momento in cui possono essere considerati esauriti gli effetti dell'illecito, essendo l’occultamento divenuto definitivo e non più eliminabile da parte degli organi dell’accertamento tributario. Nel caso di specie, in cui si verte in materia di occultamento dei documenti contabili ed il reato è stato accertato il 30/04/2018, deve tenersi conto sia dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, in vigore dal 17/09/2011, che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del predetto decreto, sia della contestazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale, che, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma 2, cod. pen. (v. Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721). Per cui, nel caso in esame, il termine ordinario di prescrizione, pari a 8 anni in ragione di quanto previsto dall’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, ed aumentato di 2/3, ossia di 5 anni e 4 mesi, per la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, è di 13 anni e 4 mesi. Il termine decorre dal 30/04/2018 e ad oggi non è maturato. A questo termine dovrà comunque essere aggiunto, in presenza di atti interruttivi, l’ulteriore aumento di 2/3 ex art. 161, comma 2, cod. pen. 3.2. Quanto al reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, secondo un indirizzo largamente prevalente ed ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, il reato non si consuma al momento della scadenza del termine fissato dalla legge per la presentazione della dichiarazione, bensì nel momento successivo entro il quale è consentita la presentazione della dichiarazione, e cioè entro i successivi 90 giorni, perché in tal caso la dichiarazione non si considera omessa (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884; Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017, Pollastrelli, Rv. 269635). Nel caso in esame, vertendosi in materia di dichiarazioni relative agli anni di imposta 2013 e 2014, ed essendo il termine per la presentazione delle dichiarazioni di imposta fissato, rispettivamente, nelle date del 30/09/2014 e del 30/09/2015, il termine di prescrizione decorre dal novantunesimo giorno successivo al 30/09/2014 ed al 30/09/2015, vale a dire, rispettivamente, dal 30/12/2014 e dal 30/12/2015. Ne consegue che, anche qui, il termine ordinario di prescrizione, pari a 8 anni in ragione di quanto previsto dall’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, ed aumentato di 2/3, ossia di 5 anni e 4 mesi, per la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, è di 13 anni e 4 mesi. Il termine ad oggi non è decorso per entrambi gli anni di imposta contestati in rubrica. A questo termine dovrà comunque essere aggiunto, in presenza di atti interruttivi, l’ulteriore aumento di 2/3 ex art. 161, comma 2, cod. pen. 4. La rilevata erroneità della dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, per violazione di legge, impone di annullare la sentenza impugnata per la celebrazione di nuovo giudizio, al fine di accertare l’eventuale sussistenza dei fatti contestati e l’eventuale responsabilità dell’imputato. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio deve essere individuato nella Corte di appello di Ancona, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., posto che il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo è un ricorso immediato per cassazione, in quanto l’Ufficio requirente avrebbe anche potuto proporre appello avverso la sentenza impugnata, trattandosi di sentenza di proscioglimento. P.Q.M A