CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31238/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Bianchi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'appello di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l'inammissi bilità dei ricorsi;sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], haillustrato i motivi d'impugnazione e ha concluso per il suo accoglimento;sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per delega dei rispettivi difensori enell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento dellerispettive impugnazioni.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiannone [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza i data 11 novembre 2025 della Corte diappello di Palermo che, per quello che qui interessa, ha riformato la sentenza indata 6 marzo 2024 del Tribunale di Agrigento che li aveva dichiarati colpevoli econdannati per il reato di associazione per delinquere finalizzata allacommissione di truffe contestata al capo 1) e per una serie di truffe lororispettivamente ascritte ai capi 2), 3), 5), 6), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16),18), 19), 21), 22), 23), 25), 26), 28), 30), 31), 32), 34) e 35) della rubrica.1.1. In particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procederenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle truffe a lui ascritte ai capi 2), 3),5), 6) e 34) perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la penainflittagli per i residui reati; la sentenza di primo grado è stata integralmenteconfermata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiannoneDaniela e [OSCURATO:PERSONA].Deducono:2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 1) (art. 416, commasecondo, cod. pen.) e 19) (art. 540 cod. pen.).2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 cod. pen. e 12 cod. proc. pen..Il ricorrente censura la ritenuta sussistenza del reato associativo,sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe errato nel considerare nonessenziale il carattere della permanenza del vincolo associativo, laddove invecela stabilità del sodalizio costituisce il tratto distintivo dell'associazione perdelinquere rispetto al mero concorso di persone, presupponendo la creazione diun apparato organizzativo durevole.Secondo il ricorrente, la struttura accusatoria non si risolverebbe in unsodalizio stabile, bensì in accordi occasionali destinati a esaurirsi con la singolatruffa, come emergerebbe dalle conversazioni captate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nellequali non si riscontrerebbe l'esistenza di un sodalizio strutturato ma la reciprocavalutazione dell'affidabilità operativa in vista di episodi singoli e autonomi.2.2. Il ricorrente censura altresì l'utilizzabilità delle intercettazionitelefoniche e ambientali, acquisite nell'ambito di diverso procedimento relativo aun sodalizio criminoso dedito alla commissione di truffe on line e valorizzate nelpresente giudizio in asserita connessione ex art. 12 cod. proc. pen..Sostiene che non ricorre alcuna connessione qualificata e che la strutturaemersa sarebbe quella di un accordo plurisoggettivo a struttura bilateraledestinato a dissolversi con il compimento di ciascun fatto.3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui al capo 1) (416, commaprimo, cod. pen.) e per i reati contestati ai capi 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32 e 35 (art. 640 cod. pen.).3.1. Inosservanza di norma processuale ex art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., per violazione degli artt. 270 e 12 cod. proc. pen. per erroneaapplicazione del regime transitorio e insussistenza della connessione, nonchévizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. percontraddittorietà manifesta e apparenza motivazionale.Sotto tale intitolazione vengono sviluppate due distinte censure.3.1.1. In primo luogo, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata haritenuto utilizzabili le intercettazioni eseguite nell'ambito dei procedimenti relativiall'omicidio [OSCURATO:PERSONA] richiamando i principi della sentenza Cavallo (Sez. U, n. 51 del2019), applicando tuttavia principi elaborati con riferimento alla disciplinaintrodotta dal d.lgs. n. 216 del 2017 a intercettazioni autorizzate tra il 2015 e il2016, sotto la vigenza del testo dell'art. 270 cod. proc. pen. allora identicoall'attuale, mentre, in forza del principio tempus regit actum ex art. 11 dellepreleggi, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina vigente all'epocadell'autorizzazione.3.1.2. In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la Corte ha omesso diindicare quale delle ipotesi tipiche dell'art. 12 cod. proc. pen. ricorra tra ilprocedimento instaurato per l’omicidio [OSCURATO:PERSONA] e quello per associazione finalizzataa truffe, essendo i due procedimenti relativi a fatti storicamente,soggettivamente e oggettivamente distinti.A tale riguardo si assume che la Corte di appello avrebbe omesso qualsiasiverifica in ordine alla concreta sussistenza della connessione sostanziale richiestadall'art. 270 cod. proc. pen., finendo per confondere tale connessione con ilpiano dell’emersione investigativa.Si assume altresì che la motivazione sarebbe affetta da contraddittorietàintrinseca, avendo la Corte dichiarato le medesime intercettazioni inutilizzabiliper i reati-fine ma utilizzabili per l'associazione, il cui programma èstrutturalmente costituito proprio da quelle truffe; si deduce anche l'apparenzadella motivazione, per il generico richiamo ai principi della sentenza Cavallo ealla sentenza di primo grado, che tuttavia rimango al livello di un’affermazioneastratta, che non viene correlata al caso concreto, così mancando diun’autonoma valutazione critica.3.1.3. I motivi ora esposti sono stati ulteriormente illustrati e sostenuti conla memoria pervenuta i data 05/06/2026, con la quale il ricorrente ha replicatoalla requisitoria del pubblico ministero.3.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., pererronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. per insussistenza degli elementicostitutivi del reato, nonché vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietàe manifesta illogicità.La Corte avrebbe confermato la condanna per il reato associativo conmotivazione apparente, senza confrontarsi con le doglianze difensiveconcernenti: l'assenza di vincolo stabile; la struttura bilaterale della divisione deiproventi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il singolo correo, anziché una ripartizione tra tutti gliassociati; l'assenza di contatti tra i presunti sodali diversi dal [OSCURATO:PERSONA]; la mancataindividuazione di contributi causali al sodalizio distinti da quelli ai singoli reati-fine; la mancanza di una predisposizione di mezzi, tali non potendosi considerarel'uso di sim card e di Postepay riferibili ai singoli concorrenti nelle varie truffe.3.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., pererronea applicazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen., nonché vizio dimotivazione per apparenza in ordine alla recidiva e al diniego delle attenuantigeneriche.La Corte avrebbe applicato la recidiva ex art. 99, comma secondo, cod.pen. con motivazione tautologica, senza svolgere la valutazione concretarichiesta dalla natura facoltativa dell'istituto; analogamente il diniego dellecircostanze attenuanti generiche si risolverebbe in un richiamo per relationemalla sentenza di primo grado privo di personalizzazione, senza considerare ladocumentazione prodotta e la risalenza temporale dei fatti (2015-2017).3.4. In subordine all'accoglimento del terzo motivo, violazione di legge exart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione degli artt.157 e 161 cod. pen..A tale riguardo si osserva che, ove venisse esclusa la recidiva perl’accoglimento del terzo motivo d’impugnazione, il termine massimo diprescrizione per i reati di truffa si ridurrebbe a sette anni e sei mesi, conconseguente estinzione, anteriormente alla sentenza d'appello, di tutti i reati dicui ai capi 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), 18), 19), 21), 22), 23), 25), 26), 28),31), 32) e 35).4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui al capo 1) (416,comma secondo, cod. pen.) e per i reati contestati ai capi 13), 26), 31) e 35)(art. 640 cod. pen.).4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 266, 267, 270, 191 e 12 cod.proc. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità e apparenza in ordineall'utilizzabilità delle intercettazioni.La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non individua il decretoautorizzativo originario, non precisa il reato per cui l'intercettazione fuautorizzata e non dimostra la sussistenza della connessione qualificata, avendofondato l'utilizzabilità sulla mera comune origine investigativa ("operazionePacchi [OSCURATO:PERSONA] + 7"), coincidente con il collegamento ex art. 371 cod. proc. pen.e non con la connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen.; lamenta altresìl'omessa verifica del requisito dell'indispensabilità ex art. 270 cod. proc. pen. esostiene che, espunte le captazioni, residuerebbe unicamente la formaleintestazione di carte prepagate e utenze telefoniche, insufficiente a dimostrare lastabile adesione al sodalizio.4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e viziodi motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione associativa.Si sostiene che l’affermazione di responsabilità si fonda su elementi neutri -intestazione di strumenti di pagamento, attività di ritiro di denaro - senzal’individuazione del momento di ingresso nel sodalizio, di un ruolo stabile e dellacontinuità del contributo.4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione degli artt. 110 e 640 cod.pen..Con il terzo motivo si censura la motivazione della sentenza impugnata inordine ai reati-fine, che si assume fondata sulla mera intestazione di cartePostepay, nonostante la Corte avesse riconosciuto che le trattative erano gestiteda altri soggetti.Si deduce, quindi, la violazione del principio di personalità dellaresponsabilità penale.4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., per l’erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e viziodi motivazione in ordine alla recidiva, che si assume applicata mediante genericorichiamo ai precedenti penali senza valutazione concreta della maggiorecolpevolezza e pericolosità sociale.4.5. Tutti i motivi sono stati ribaditi con la memoria difensiva pervenuta indata 08/06/2026.5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], condannati entrambi per ilreato di cui al capo 1 (art. 416, comma secondo, cod. pen.), il solo [OSCURATO:PERSONA] per ireati contestati ai capi 21, 23 e 32 (art. 640 cod. pen.), e la sola [OSCURATO:PERSONA] per ireati contestati ai capi 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 32, 34(art. 640 cod. pen.).5.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., pererronea applicazione dell'art. 416 cod. pen..I ricorrenti sostengono che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa nè ilrequisito dell’affectio societatis né alcuna comunanza di scopi, essendo le singolecondotte espressive di completa autonomia operativa, in accordi bilateralioccasionali con il solo [OSCURATO:PERSONA].5.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. e omessa declaratoria diprescrizione.A tale proposito si osserva che la Corte di appello avrebbe dovutodichiarare la prescrizione dei di cui ai capi 1), 2), 3), 5), 6), 9), 10), 12), 16),18), 19), 21), 23), 25), 26), 28), 31), 32), 34) e 35), in quanto commessi nel2015 e nel 2016, con conseguente decorso dei relativi termini ex art. 157 cod.pen..5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 266, 267, 270, 191 e 12 cod.proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni.Le censure sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle esposte daGiannone.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati - nel senso di seguito illustrato- in relazione aquanto dedotto in riferimento all’utilizzabilità delle intercettazioni; sonoinammissibili nel resto.1.1. Il motivo relativo all’utilizzabilità delle intercettazioni, benché propostoda tutti i ricorrenti con riferimento al capo 1), si articola in realtà in due censuredistinte che, per come vedremo, sono riferite a due diversi procedimenti diorigine delle captazioni, che vanno tenute separate e che pervengono a undiverso esito decisorio, per le ragioni che vanno a esporsi.1.2. In relazione a entrambe tali censure, va preliminarmente esaminata laquestione sollevata dai ricorrenti, là dove sostengono che i giudici avrebberoerrato nella individuazione della disciplina applicabile al caso in esame, inrelazione alla utilizzabilità delle intercettazioni disposte in procedimenti diversi.A tale proposito si assume che, ai fini dell'individuazione della disciplinaapplicabile ratione temporis, occorrerebbe fare riferimento alla data del decretodi autorizzazione delle intercettazioni anziché a quella di iscrizione della notizia direato, come ritenuto dai giudici della doppia sentenza conforme.La deduzione difensiva -oltre che aspecifica, in quanto non viene indicata ladata dei decreti autorizzativi- è in contrasto con quanto chiarito dalle SezioniUnite di questa Corte, secondo cui: «la disciplina del regime di utilizzabilità delleintercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc.pen. - nel testo introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 ed anteriore aldecreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge8 ottobre 2023, n. 137 - si applica solo nel caso in cui il procedimento nel qualesono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31agosto 2020» (Sez. U., n. 36764 del 18/04/2024, Pisaniello, Rv. 287005-01).Poiché entrambi i procedimenti di provenienza delle intercettazioni oggettodi doglianza risultano iscritti in epoca anteriore al 31 agosto 2020, nel caso inesame, trova applicazione la disciplina previgente, sicché la doglianza fondatasulla data del decreto autorizzativo è, sotto questo profilo, manifestamenteinfondata, visto che i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione delprincipio di diritto ora richiamato.1.3. Così individuata la disciplina applicabile, va osservato che la censurasollevata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] investe l'utilizzabilità delleintercettazioni disposte nell'ambito del procedimento cd. "[OSCURATO:PERSONA] + 7",dal quale il presente processo trae origine per separazione.I ricorrenti sostengono che la corte di appello non avrebbe spiegato perquale ragione quelle intercettazioni sarebbero utilizzabili anche nell’odiernoprocedimento.La doglianza è manifestamente infondata, perché -su tale specifico punto-la corte di appello ha fornito risposta puntuale e motivata, rilevando che ilpresente processo e quello originario, da cui il primo proviene per separazione,costituiscono lo stesso procedimento e non due diversi procedimenti, in quanto leintercettazioni furono disposte, sin dall'origine, ipotizzando l'esistenza delmedesimo sodalizio criminale oggetto dell'odierna imputazione, come riferito dalteste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri testi escussi sul punto([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), i quali hanno chiaritoche l'attività di indagine, denominata per l'appunto "operazione [OSCURATO:PERSONA] +7" e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] pervenute da vari Comandi dell'Arma, hadato vita al procedimento oggi in esame, con conseguente continuità istruttoriatra i due procedimenti.I ricorrenti, sul punto, si sono limitati a riproporre le medesimeargomentazioni già sollevate in appello - la mera comune origine investigativanon varrebbe a integrare la connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen. -senza tuttavia confrontarsi criticamente con la specifica ratio decidendi dellasentenza impugnata, incentrata sulla continuità istruttoria tra il procedimento diprovenienza delle captazioni e quello, da esso derivato per separazione, oggi inesame.Il motivo, sotto tale profilo, è pertanto non specifico, perché omette diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaimpugnata, risolvendosi nella mera reiterazione di doglianze già dedotte inappello e ivi congruamente disattese (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,Boutartour, Rv. 277710-01); esso difetta, altresì, di correlazione con lespecifiche ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, il che integra,di per sé, un’autonoma causa di inammissibilità, non potendo l'atto diimpugnazione ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 4, n.19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468-01).Il motivo è, dunque, inammissibile.1.4. A diversa conclusione si perviene sulla questione sollevata dal soloutilizzabili le intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nell'ambito delprocedimento per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], e in particolare delle captazioniambientali effettuate a bordo del [OSCURATO:PERSONA] in uso al [OSCURATO:PERSONA], poste a fondamento,unitamente alle altre risultanze, dell'affermazione di responsabilità per il reatoassociativo di cui al capo 1).1.4.1. Deve preliminarmente rilevarsi che, sebbene tale doglianza sia stataformulata dal solo [OSCURATO:PERSONA], la sua natura oggettiva - attenendo all'utilizzabilità diun mezzo di ricerca della prova e non a circostanze personali del ricorrente chel'ha dedotta - ne impone l'estensione, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.,anche agli altri ricorrenti, atteso che le medesime intercettazioni sono stateutilizzate a fondamento dell'affermazione di responsabilità nei confronti di tutti icoimputati per il medesimo capo 1).1.4.2. Ciò premesso, il motivo è fondato.Va rilevato che la sentenza di primo grado, dopo avere correttamenterichiamato i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza Cavallo (Sez. U.,n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 277395-01) -secondo cui l'utilizzabilità deirisultati delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento presuppone,fuori dai casi di delitti per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza, l'esistenza diuna connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen. tra i reati- si limita adaffermare, in termini del tutto apodittici, che le intercettazioni acquisite nelprocesso sono pienamente utilizzabili in ordine all'accertamento del reato di cuiall'art. 416 cod. pen. contestato al capo 1), senza tuttavia spiegare - conspecifico riferimento alle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimentoper l'omicidio [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso giudice di primo grado definisce "diverso" (cfr.pag. 17 della sentenza di primo grado) - per quale ragione dette captazioni,autorizzate in un procedimento avente ad oggetto un fatto storicamente,soggettivamente e oggettivamente distinto, presentassero con l'odiernaimputazione associativa quella connessione sostanziale, qualificata ai sensidell'art. 12 cod. proc. pen., che sola consente di superare il divieto di cui all'art.270 cod. proc. pen..La Corte di appello, dal canto suo, pur richiamando diffusamente imedesimi principi, non ha fornito alcuna risposta allo specifico motivo di gravameconcernente tale distinto profilo, essendosi limitata a ribadire le conclusioni delprimo giudice quanto all'utilizzabilità delle intercettazioni disposte nell'ambitodell'"operazione [OSCURATO:PERSONA] + 7", senza in alcun modo confrontarsi con ladiversa questione, pure ritualmente devoluta, dell'utilizzabilità delleintercettazioni disposte nel procedimento per l'omicidio [OSCURATO:PERSONA].In relazione a tali intercettazioni, invero, non si rinviene alcun brano dellamotivazione della sentenza impugnata che, dando risposta alla specificadeduzione difensiva, dia conto delle ragioni per cui dovesse ritenersi che ilprocedimento instaurato in relazione all’omicidio [OSCURATO:PERSONA] presentasse con l'odiernaimputazione associativa quella connessione sostanziale, qualificata ai sensidell'art. 12 cod. proc. pen., che sola consente di superare il divieto di cui all'art.270 cod. proc. pen..Ne consegue che, sul punto, la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere annullata con rinvio a diversa sezionedella Corte di appello di Palermo, che avrà il compito di verificare, alla luce deiprincipi sopra richiamati, se sussistano le condizioni per ritenere utilizzabili, inrelazione al capo 1), le intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento perl'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].1.5.Va evidenziato che l’annullamento con rinvio riguarda la posizioni diquale l’annullamento va disposto senza rinvio, in quanto il reato associativo, neisuoi confronti, è prescritto.A tale riguardo si rileva che il giudice di primo grado aveva escluso laconfigurabilità della recidiva, come espressamente illustrato e indicato allapagina 94 della sentenza di primo grado, tanto da farne conseguire ladichiarazione di estinzione per prescrizione di alcuni dei reati-fine a lui ascritti,già con la sentenza del Tribunale.Ne discende che, quanto al capo 1), in assenza di recidiva, il termine diprescrizione del reato associativo contestato al [OSCURATO:PERSONA] quale mero partecipe -punito, ai sensi dell'art. 416, comma secondo, cod. pen., con la pena dellareclusione da uno a cinque anni - va determinato, ai sensi dell'art. 157, comma1, cod. pen., nella misura di anni sei, corrispondente al termine minimo previstoper i delitti, aumentato di un quarto per effetto dell'intervenuta interruzione, aisensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., e quindi in anni sette e mesi sei.Tenuto conto che il reato associativo risulta contestato come commessofino all'8 giugno 2017 - data di cessazione della permanenza indicata nel capo diimputazione con riferimento a tutti i compartecipi - e tenuto altresì conto dellesospensioni del corso della prescrizione, pari complessivamente a giorni 184 (dal5 giugno 2019 al 9 ottobre 2019 per legittimo impedimento del difensore; dal 18marzo 2022 per la sospensione connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19; dal 10 novembre 2021 al 18 gennaio 2022 per legittimo impedimento deldifensore), il termine di prescrizione risulta maturato il 10 giugno 2025.Da ciò consegue che va disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estintoper prescrizione.Consegue la necessità di trasmettere gli atti ad altra Sezione della Corte diappello di Palermo, per la sola rideterminazione della pena in relazione al residuoreato di cui al capo 19), rispetto al quale non risultano proposte specifichecensure.1.6. Per completezza, deve precisarsi che il reato associativo di cui al capo1) non risulta, allo stato, prescritto per gli altri ricorrenti, diversamente daquanto rilevato per il [OSCURATO:PERSONA], atteso che, nei loro confronti, risulta diversamentecontestata e ritenuta la recidiva, circostanza che incide sulla determinazione deltempo necessario a prescrivere.1.6.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],pur trattandosi, come per il [OSCURATO:PERSONA], di meri partecipi puniti ai sensi dell'art. 416,comma secondo, cod. pen. con la pena della reclusione da uno a cinque anni,risulta nei loro confronti ritenuta la recidiva specifica, reiterata einfraquinquennale, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen.. Tale recidiva,in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo deltermine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen.,sia sull'entità della proroga di detto termine in presenza di atti interruttivi, aisensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023,Bisiccè, Rv. 285267 – 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721- 01.Il termine-base, pari al massimo edittale di anni cinque, va pertantoaumentato di due terzi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., risultandocosì pari ad anni otto e mesi quattro; a tale termine va poi applicata l'ulterioreproroga massima consentita, in presenza di interruzione, dall'art. 161, commasecondo, cod. pen. per l'ipotesi di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., parianch'essa a due terzi del termine-base, corrispondente ad anni cinque, mesi seie giorni venti: il termine complessivo di prescrizione risulta, dunque, pari a circaanni tredici, mesi dieci e giorni venti.Decorrendo tale termine dall'8 giugno 2017 e tenuto conto delle ulteriorisospensioni sopra indicate, il reato associativo non risulta, né potrebbe allo statorisultare, prescritto, venendo a scadenza non prima del 2031.1.6.2. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], allo stesso è contestato, quale promotoree organizzatore del sodalizio, il reato di cui all'art. 416, comma primo, cod. pen.,punito con la pena della reclusione da tre a sette anni, con recidiva ritenuta aisensi dell'art. 99, comma secondo, cod. pen.. Anche tale recidiva, comportandoun aumento di pena fino alla metà, integra una circostanza aggravante ad effettospeciale, rilevante sia ai fini della determinazione del termine-base diprescrizione ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia ai fini della prorogamassima per interruzione ex art. 161, comma secondo, cod. pen..Il termine-base, pari al massimo edittale di anni sette, va dunqueaumentato della metà, risultando pari ad anni dieci e mesi sei; applicatal'ulteriore proroga massima per interruzione, pari alla metà del termine-base aisensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., pari ad anni cinque e mesi tre, iltermine complessivo di prescrizione risulta pari ad anni quindici e mesi nove.Anche per [OSCURATO:PERSONA], pertanto, il reato di cui al capo 1) non risulta, né potrebbeallo stato risultare, prescritto, venendo a scadenza non prima del 2033.2. L’accoglimento del motivo dianzi esaminato comporta l’assorbimento delmotivo comune a tutti i ricorrenti, relativo alla configurabilità del reatoassociativo, in quanto strettamente correlato alla definizione della questione,rimessa al giudice del rinvio, concernente l'utilizzabilità delle intercettazionidisposte nel procedimento per l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo 1).Così definiti i motivi riferibili a tutti i ricorrenti, si possono esaminare quelliriguardanti la specifica posizione di ciascuno di essi.3. [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenzaimpugnata in relazione al riconoscimento della recidiva e alla negazione dellecircostanze attenuanti generiche.Entrambe le censure sono inammissibili perché manifestamente infondate eperché reiterative.3.1.1. Quanto alla recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen., la sentenzaimpugnata ha fondato il giudizio di sussistenza sulle numerose condanneirrevocabili riportate dal [OSCURATO:PERSONA], sull'omogeneità dei reati commessi - tutti delitticontro il patrimonio, specificamente truffe - sul grado di offensività e sulla lororeiterazione, richiamando la motivazione del Tribunale (pag. 95 della sentenza diprimo grado).In tal modo la corte di appello ha soddisfatto l’obbligo di motivazionerichiesto quando si ritenga sussistente la recidiva, visto che le argomentazioni atal fine esposte non si esauriscono nel mero richiamo ai precedenti penali,avendo i giudici osservato che la relazione tra i precedenti e il nuovo illecito, inragione della loro omogeneità - plurime truffe già giudicate che si sommano auna nuova, massiva reiterazione delle medesime – a alla sistematicità dellecondotte comprovassero compiutamente il giudizio di maggiore pericolositàsociale richiesto dalla norma.Da qui l’inammissibilità del motivo perché manifestamente infondato eperché reiterativo, in quanto con esso si denuncia un inesistente vizio dimotivazione, riproducendosi in sede di legittimità un argomento di meritosollevato con l’atto di appello, puntualmente affrontato e già disatteso dalla cortedi merito, con motivazione priva di vizi censurabili in sede di legittimità.3.1.2. Quanto al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.,il motivo è anch’esso in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.Inammissibile nella parte in cui - per la prima volta in cassazione - fa levasulla documentazione prodotta come elemento da valutare ai fini dellaconcessione delle attenuanti in questione: dagli atti non risulta che talecircostanza sia stata dedotta nell'atto di appello, sicché la sua prospettazione inquesta sede è preclusa, costituendo questione nuova che non può essereintrodotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.Il motivo risulta, comunque, manifestamente infondato nel resto, ove siconsideri che il giudice di merito può legittimamente motivare il diniego delleart. 133 cod. pen. e indicando le ragioni ostative - nella specie le modalità dellacondotta e la spiccatamente negativa personalità dell'imputato desumibile dallasua biografia penale - senza essere tenuto a confutare analiticamente tutti glielementi indicati dalla difesa, evidentemente ritenuti recessivi.La valutazione difensiva che, sulla base dello stesso materiale probatorio,giunge a conclusioni diverse da quelle del giudice di merito si risolve in unarivalutazione nel merito inammissibile in sede di legittimità.A fronte di tale motivazione, il motivo si presenta reiterativo e si risolve inuna mera rilettura delle emergenze processuali, con la sua conseguenteinammissibilità.3.2. Il quarto motivo d’impugnazione viene dichiaratamente dedotto inlinea subordinata, condizionando il suo esame all’accoglimento del terzo motivodi ricorso.Esso, quindi, non deve essere esaminato, visto che il terzo motivo non èstato accolto.4. [OSCURATO:PERSONA].4.1. Il terzo motivo d’impugnazione -che si rivolge all’affermazione diresponsabilità per i reati di truffa- è aspecifico, in quanto privo di reali censurealla sentenza impugnata, deducendo genericamente l'impossibilità di ricavare laresponsabilità per le truffe dalla mera intestazione delle carte Postepay.Tale unica generica deduzione, peraltro, si mostra manifestamenteinfondata, atteso che questa Corte ha già avuto modo di affermare che «in temadi truffa, costituisce massima di esperienza l'identificare il percettore del profittonell'autore della condotta decettiva o in chi concorra alla sua realizzazione,costituendo il vantaggio patrimoniale lo sbocco fisiologico dell'artificio o delraggiro, sicchè è onere dell'imputato, che del profitto sia destinatario, allegareelementi alternativi, specifici e concreti, valevoli a dimostrarne la propriaestraneità alla sequenza causale tipica, senza che ciò comporti inversionedell'onere della prova. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto il concorso nellatruffa del soggetto intestatario della carta "postpay", su cui erano accreditate lesomme di denaro provento della condotta truffaldina)» (Sez. 2, n. 16493 del23/04/2026, Carnè, Rv. 290024 – 01).La corte ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto,individuando specificamente, per ciascun capo di imputazione concernente laGiannone, le carte Postepay alla stessa intestate e utilizzate per la commissionedelle singole truffe.4.2. Quanto alla recidiva -lasciando in disparte la genericità delladeduzione- la Corte ha recepito la motivazione del primo giudice, che ha fondatoil relativo giudizio sui tre precedenti penali specifici della [OSCURATO:PERSONA], anteriori aifatti del presente procedimento, sul loro carattere omogeneo rispetto ai reaticontestati e sulla persistente inclinazione criminosa dell'imputata.Anche in questo caso, dunque, la corte di appello ha soddisfatto l’obbligo dimotivazione richiesto quando si ritenga sussistente la recidiva, visto che leargomentazioni a tal fine esposte non si esauriscono nel mero richiamo aiprecedenti penali e sviluppano argomentazioni prive di vizi censurabili in sede dilegittimità.A fronte di tale motivazione, il motivo si presenta reiterativo e si risolve inuna generica denuncia di erroneità, priva di specifiche doglianze.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5.1. Con il secondo motivo d’impugnazione i ricorrenti censurano lasentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la prescrizione dei reati.Il motivo è aspecifico e, in quanto tale inammissibile, risolvendosi nellamera denuncia della prescrizione, con la sola indicazione degli anni dicommissione dei fatti.A tale riguardo, questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare che «E'inammissibile, in quanto carente del requisito della specificità del motivo, ilricorso per cassazione con cui si deduca l'omesso rilievo "ex officio", da parte delgiudice di merito, della prescrizione del reato, nel caso in cui il ricorrente nonfornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri,alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge» (Sez. 4, n.13353 del 19/03/2025, Casillo, Rv. 287951 – 01).6.Va, da ultimo, precisato che l'annullamento con rinvio nei confronti diGiannone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della sentenza impugnata limitatamente alcapo 1) non estende alcun effetto ai residui capi di imputazione relativi ai reati-fine di truffa.Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in caso di ricorso avversouna sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti al medesimoimputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti aisingoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione peruno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processualeanche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con laconseguenza che, per tali reati - in ordine ai quali si è formato il giudicatoparziale - è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione, anche ove maturatadopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello,Rv. 268966 - 01; Sez. 3, n. 26807 del 16/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284783 - 01.Il principio si pone in linea di continuità con quanto affermato da Sez. U, n.32 del 22/11/2000, Rv. 217266 – 01, secondo cui l'inammissibilità del ricorsonon consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude,pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a normadell'art. 129 cod. proc. pen...Nel caso in esame, i motivi con cui [OSCURATO:PERSONA] e -congiuntamente- [OSCURATO:PERSONA] hanno censurato, rispettivamente, la responsabilità per i reati-fine el'omessa declaratoria di prescrizione in relazione ai medesimi sono stati sopradichiarati inammissibili.Non essendosi validamente instaurato, in parte qua, il rapportoprocessuale di impugnazione, i relativi capi restano coperti da un autonomogiudicato parziale, sottratto al sindacato di questa Corte, ivi compresa la verificadell'eventuale sopravvenuta prescrizione.Per le medesime ragioni, l'accoglimento del motivo comune relativoall'utilizzabilità delle intercettazioni disposte nel procedimento per l'omicidio [OSCURATO:PERSONA]- che ha investito il solo capo 1) - non produce effetti estensivi sui residui capi,avendo ciascuno di essi ad oggetto un autonomo rapporto processuale, la cuisorte è regolata esclusivamente dall'ammissibilità o meno dello specifico motivoad esso relativo, senza che l'accoglimento della censura sul reato associativopossa riverberarsi, per una sorta di connessione automatica, sui reati-fine che necostituiscono il programma criminoso, trattandosi di autonome e distinteimputazioni, ciascuna sorretta da un proprio, specifico compendio probatorio.7. Consegue, per quanto sopra esposto, l'annullamento con rinvio,limitatamente al capo 1), della sentenza impugnata nei confronti di GiannoneDaniela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per nuovoesame da condursi da altra sezione della Corte di appello di Palermo, che sidisposte nel procedimento per l'omicidio [OSCURATO:PERSONA], procedendo, in caso di confermadell'utilizzabilità, al riesame della sussistenza del reato associativo;l'annullamento senza rinvio, sempre limitatamente al capo 1), della sentenzaimpugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto perprescrizione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per lasola rideterminazione della pena in relazione al residuo reato di cui al capo 19);l'inammissibilità, nel resto, dei ricorsi proposti da tutti i ricorrenti. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza rinviolimitatamente al capo 1, perchè estinto per prescrizione, e dispone trasmettersigli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la determinazionedella pena per i residui reati. Annulla la sentenza impugnata nei confronti diGiannone [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Cortedi appello di Palermo; dichiara inammisibili nel resto i ricorsi dei predettiricorrenti.Così è deciso, 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]