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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10740/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, escluse le aggravanti ex art. 291- quater, commi 1 e 3, d.P.R. n. 43 del 1973 in relazione al capo A), ritenuta la continuazione e applicata la riduzione per il rito, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione e 26.000 euro di multa per aver partecipato a un'associazione finalizzata al contrabbando internazionale di TLE (capo A) e per tre delitti scopo ex art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, come contestati ai capi B), C) e D).

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973 e 521 cod. proc. pen.

Lamenta il difensore che, quanto al capo A), la motivazione sarebbe priva di apparato giustificativo congruente e logico, in quanto la prova del delitto si fonda su una visione "pan-associativa" e su congetture indimostrate e stereotipate, quale la partecipazioni a summit e il finanziamento a singoli e circoscritti acquisti di carichi di TLE.

La Corte di merito, in altri termini, avrebbe desunto la partecipazione al sodalizio unicamente dall'intermediazione per l'acquisto di due carichi di TLE, di cui ai capi C) e D), come ammesso dallo stesso imputato.

Il semplice fatto di aver concorso nei reati fine, osserva il difensore, non costituisce, da solo, elemento sufficiente ad integrare l'intraneità nel sodalizio criminale, anche considerando che i rapporti tra l'imputato e i suoi interlocutori sono circoscritti a fatti riconducibili ai fatti di cui ai capi C) e D); non vi sarebbe prova, pertanto, che l'imputato abbia fornito un contributo stabile e durevole alla vita del sodalizio.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'affermazione della penale responsabilità con riferimento al capo B).

Assume il difensore che la motivazione sarebbe mancante, apparente e manifestamente illogica con riferimento al capo B), considerando che, all'epoca del fatto, l'imputato non era presente sul territorio italiano e non era in contattato con gli altri coimputati.

Il ragionamenZ seguito dalla Corte d'appello, secondo cui il fatto in esame presenta 1d. medesime caratteristiche di quelli di cui ai capi C) e D), si fonda su una mera intuizione che non trova riscontro in alcuna massima di esperienza e che è il frutto di un automatismo concettuale non ancorato a dati di fatto.

Al contrario, dal contenuto delle telefonate intercettate - in particolare, le n. 1735, 1741, 1739, 1749 (riportate per sunto nel ricorso alle p. 18-20) emerge come l'intermediazione dell'imputato fosse circoscritta ai soli fatti di cui ai capi C) e D).

Il difensore, inoltre, contesta nuovamente la sussistenza del delitto associativo, ribadendo come il perdurare per un tempo apprezzabile dei contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi interlocutori non è elemento indicativo della stabilità di rapporti.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

La motivazione, sul punto, ad avviso del difensore sarebbe apparente perché si fonda su clausole di stile e su formule stereotipate, senza considerare l'età avanzata e le precarie condizioni di salute dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché reitera censure, in larga parte di contenuto valutativo, già disattese dalla Corte territoriale con motivazione immune da violazioni di legge e da vizi logici, con la quale la ricorrente omette di confrontarsi criticamente.

2. In premessa ai primi due motivi, si rammenta che, per espresso dettato normativo ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione denunciabile con il ricorso per cassazione è soltanto quello che risulta dal testo del provvedimento impugnato; il che significa, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 313 del 1990, par. 4.2), che "la Corte di cassazione non può rilevare il vizio se non è intrinseco al provvedimento, essendo esclusa una diversa valutazione dei fatti così come risultano dagli atti ma non dal provvedimento".

Il controllo che spetta a questa Corte attiene, quindi, non alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove, ma unicamente alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico- argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

Nel giudizio di cassazione, pertanto, non si può procedere a una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.Del pari, il ricorrente non può limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, ma deve indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.

Al riguardo, l'aver introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il "travisamento della prova", che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere a una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza, appunto, travisamenti, all'interno della decisione.

Nessuno dei primi due motivi dedotti, per vero, deduce travisamenti della prova, né indica vizi intrinseci della motivazione, essendo tutti incentranti a propugnare una asserita illogicità o contraddittorietà della motivazione stessa sulla base di elementi esterni ad essa, ossia sulla base di una diversa valutazione delle prove, il che, si ribadisce, è precluso nel giudizio di legittimità.

3. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile perché articolato in fatto.

4. Secondo il constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013 - dep. 13/05/2013, Ciaramitaro e altri, Rv. 256054; Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011 - dep. 31/01/2012, Papa e altri, Rv. 251562).

In altri termini, l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dalla tendenziale indeterminatezza del programma criminoso; c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998 - dep. 25/09/1998, Rossi e altri, Rv. 211403).

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo richiesto dalla fattispecie in esame esige la consapevolezza, in capo all'agente, di far parte del sodalizio criminoso e la volontà di rendersi disponibile a cooperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale.

Con riferimento ai profili probatori, si è affermato che legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016 - dep. 14/12/2016, Basso e altri, Rv. 268540).

I principi dinanzi affermati valgono anche in relazione al delitto di cui all'art. art. 291-quater, commi 1 e 3, d.P.R. n. 43 del 1973, il quale mutua le medesime caratteristiche che connotato ogni ipotesi associativa - ossia: vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura adeguata allo scopo - ma contempla, rispetto all'ipotesi ex art. 416 cod. pen., anche un elemento specializzante, rappresentato dalla natura dei reati fine programmati, che devono essere solo ed esclusivamente quelli previsti dall'art. 291-bis del medesimo d.P.R.

5. Orbene, i giudici di merito si sono attenuti a tali coordinate ermeneutiche, ritenendo provata, sulla base degli esiti di una articola attività di indagine - analisi dei tabulati telefonici delle utenze in uso agli imputati, attività tecnica di intercettazione con analisi delle celle di aggancio, servizi di osservazione e di pedinamento, sequestri avvenuti nel porto di Napoli il 13 febbraio e il 27 dicembre 2017: elementi esposti in maniera analitica nelle 265 pagine della sentenza emessa dal G.i.p. - la struttura associativa in esame, finalizzata al contrabbando internazionale di TLE, operante attivamente nell'intero periodo oggetto di investigazione - ad anche in precedenza, quantomeno dal 2016 (cfr. p. 261 della sentenza di primo grado) - introducendo dall'estero in Italia ingenti quantitativi di TLE provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA], da Singapore e dall'India, e destinati a società di comodo, quali la Effe 2 Group e la Interplast, entrambe riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], per tali fatti giudicato separatamente.

Nel ricapitolare gli elementi già ampiamente esposti nella sentenza di primo grado, la Corte di merito (p. 6-7) ha ribadito la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio in esame sulla base degli stabili contatti tra l'imputato e Vela, come emerge dal contenuto delle intercettazioni eseguite all'interno della vettura in uso di [OSCURATO:PERSONA], che hanno consentito di ricostruire l'incontro organizzativo svoltosi a Napoli il 26 e il 27 gennaio 2017 tra Menna e Vela, quali acquirenti, [OSCURATO:PERSONA], nella veste d fornitore, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali intermediari - soggetti tutti identificati in modo certo sulla base del raffronto tra i nominativi della lista In passeggeri del volo Barcellona - Napoli del 26 gennaio 2017 Easyget flight 4842 e quelli della lista alloggiati all'hotel Excelsior con giorni di ingresso il 26 gennaio e di uscita il 27 gennaio 2017; da tali conversazioni, è emersa la sussistenza di accordo per l'acquisto e l'importazione di sigarette di contrabbando da fa arrivare in modo cadenzato nel porto di Napoli occultate, con carichi di copertura, all'interno di container.

La Corte ha evidenziato come, nel corso delle conversazioni n. 1731 e 1734 del 26 gennaio, Menna e Vela, tra l'altro, fanno chiaro riferimento a tale Giancarlo affinché comunichi l'operazione in corso agli arabi, fornitori delle sigarette, soggetto che i giudici di merito hanno concordemente individuato nel [OSCURATO:PERSONA], non solo perché è l'unico con quel nome di battesimo, ma perché ha continui e costanti e risalente contatti con il Vela, il cui padre era amico di vecchia data dall'imputato.

Su queste basi - ossia la partecipazione al summit dinanzi indicato e l'essere additato, dagli interlocutori, come un soggetto che opera l'intermediazione con i fornitori arabi - la Corte di merito ha ribadito la piena e consapevole intraneità dell'imputato al sodalizio, non essendo logicamente plausibile che si possa "prestare denaro" o comunque "finanziare" l'acquisto di ingenti quantitativi di TLE provenienti dall'estero, senza la necessaria consapevolezza di una complessa e stabile struttura organizzativa che ne garantisca il buon fine; del resto, il Tribunale ha evidenziato come dalle numerose conversazioni intercettate emerge come il [OSCURATO:PERSONA] avesse il ruolo specifico di siglare di persona gli accordi tra le parti in ordine all'invio dei container contenenti TLE e alle modalità di pagamento e di assicurare la regolarità e la continuità delle forniture, come risulta, quanto al primo aspetto, dal diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] per favorire l'arrivo di un nuovo carico dopo il sequestro del 13 febbraio 2017, e, quanto al secondo, dall'interessamento dall'imputato ad attivare nuovi canali di acquisto, come dalla Cecoslovacchia e da Cuba.

3. Il secondo motivo è inammissibile perché generico e fattuale.

Anche in tal caso, i giudici di merito, con valutazione convergente, hanno ravvisato il coinvolgimento dell'imputato anche in relazione all'importazione di cui al capo B) con una motivazione immune da profili di illogicità manifesta.

Invero, in relazione a tale importazione, verificatisi il 14 novembre 2016, ricostruita retrospettivamente attraverso la consultazione della documentazione amministrativa, la Corte di merito ha evidenziato che il container era destinato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., proveniva dagli [OSCURATO:PERSONA] e conteneva, come emerge dai documenti di trasporto, "filati di cotone".Orbene, la Corte ha messo in luce come le medesime caratteristiche siano state riscontrate in relazione al carico sequestrato il 13 febbraio 2017, il quale pure proveniva dagli [OSCURATO:PERSONA], era destinato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e conteneva, all'apparenza, "filati di cotone", ciò che fungeva da copertura per occultare kg. 9.340 di sigarette di contrabbando di marca Manchester sottoposti a sequestro.

Oltre a ciò, la Corte ha evidenziato come nelle conversazioni intercettate tra il 26 e il 27 gennaio 2017 tra i soggetti incontratisi a Napoli si faceva riferimento ad "altri" carichi, il che denota che, in precedenza, ne era già arrivati, come peraltro emerge dalla conversazione n. 6060 del 6 dicembre 2016, da cui risulta che il Menna aveva, a quella data, la disponibilità di sigarette Manchester (cfr. p. 6-7 della sentenza di primo grado); del resto, come ritenuto dal G.i.p., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era una mera società di copertura, tant'è che fu sostituita con un'altra dopo il sequestro del 13 febbraio 2017.

Si tratta di una motivazione che, valorizzando, in maniera non certo implausibile, l'identico modus operandi delle due importazioni e il tenore delle conversazioni intercettate, in cui vi è l'indiretto ma chiaro riferimento a pregresse forniture e alla disponibilità, in capo al Menna, di sigarette Manchester i primi di dicembre 2016, appare esente da profili di illogicità manifesta, e, quindi, supera il vaglio di legittimità.

4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.

4.1. L'orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere che, in tema di attenuanti generiche, il giudice dél merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899).

Invero, il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a cui corrisponde un preteso "diritto" dell'imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena.

In altri termini, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590)

4.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha ravvisto elementi tali da giustificare una mitigazione della pena, individuando invece, quali elementi ostativi, i precedenti penali specifici di cui è gravato l'imputato e la concreta gravità dei fatti, insuscettibile di essere sanzionata con una pena più mite.

Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica e perciò incensurabile in questa sede di legittimità.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, escluse le aggravanti ex art. 291- quater, commi 1 e 3, d.P.R. n. 43 del 1973 in relazione al capo A), ritenuta la continuazione e applicata la riduzione per il rito, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione e 26.000 euro di multa per aver partecipato a un'associazione finalizzata al contrabbando internazionale di TLE (capo A) e per tre delitti scopo ex art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, come contestati ai capi B), C) e D). 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973 e 521 cod. proc. pen. Lamenta il difensore che, quanto al capo A), la motivazione sarebbe priva di apparato giustificativo congruente e logico, in quanto la prova del delitto si fonda su una visione "pan-associativa" e su congetture indimostrate e stereotipate, quale la partecipazioni a summit e il finanziamento a singoli e circoscritti acquisti di carichi di TLE. La Corte di merito, in altri termini, avrebbe desunto la partecipazione al sodalizio unicamente dall'intermediazione per l'acquisto di due carichi di TLE, di cui ai capi C) e D), come ammesso dallo stesso imputato. Il semplice fatto di aver concorso nei reati fine, osserva il difensore, non costituisce, da solo, elemento sufficiente ad integrare l'intraneità nel sodalizio criminale, anche considerando che i rapporti tra l'imputato e i suoi interlocutori sono circoscritti a fatti riconducibili ai fatti di cui ai capi C) e D); non vi sarebbe prova, pertanto, che l'imputato abbia fornito un contributo stabile e durevole alla vita del sodalizio. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'affermazione della penale responsabilità con riferimento al capo B). Assume il difensore che la motivazione sarebbe mancante, apparente e manifestamente illogica con riferimento al capo B), considerando che, all'epoca del fatto, l'imputato non era presente sul territorio italiano e non era in contattato con gli altri coimputati. Il ragionamenZ seguito dalla Corte d'appello, secondo cui il fatto in esame presenta 1d. medesime caratteristiche di quelli di cui ai capi C) e D), si fonda su una mera intuizione che non trova riscontro in alcuna massima di esperienza e che è il frutto di un automatismo concettuale non ancorato a dati di fatto. Al contrario, dal contenuto delle telefonate intercettate - in particolare, le n. 1735, 1741, 1739, 1749 (riportate per sunto nel ricorso alle p. 18-20) emerge come l'intermediazione dell'imputato fosse circoscritta ai soli fatti di cui ai capi C) e D). Il difensore, inoltre, contesta nuovamente la sussistenza del delitto associativo, ribadendo come il perdurare per un tempo apprezzabile dei contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi interlocutori non è elemento indicativo della stabilità di rapporti. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. La motivazione, sul punto, ad avviso del difensore sarebbe apparente perché si fonda su clausole di stile e su formule stereotipate, senza considerare l'età avanzata e le precarie condizioni di salute dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché reitera censure, in larga parte di contenuto valutativo, già disattese dalla Corte territoriale con motivazione immune da violazioni di legge e da vizi logici, con la quale la ricorrente omette di confrontarsi criticamente. 2. In premessa ai primi due motivi, si rammenta che, per espresso dettato normativo ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione denunciabile con il ricorso per cassazione è soltanto quello che risulta dal testo del provvedimento impugnato; il che significa, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 313 del 1990, par. 4.2), che "la Corte di cassazione non può rilevare il vizio se non è intrinseco al provvedimento, essendo esclusa una diversa valutazione dei fatti così come risultano dagli atti ma non dal provvedimento". Il controllo che spetta a questa Corte attiene, quindi, non alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove, ma unicamente alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico- argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Nel giudizio di cassazione, pertanto, non si può procedere a una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.Del pari, il ricorrente non può limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, ma deve indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Al riguardo, l'aver introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il "travisamento della prova", che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere a una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza, appunto, travisamenti, all'interno della decisione. Nessuno dei primi due motivi dedotti, per vero, deduce travisamenti della prova, né indica vizi intrinseci della motivazione, essendo tutti incentranti a propugnare una asserita illogicità o contraddittorietà della motivazione stessa sulla base di elementi esterni ad essa, ossia sulla base di una diversa valutazione delle prove, il che, si ribadisce, è precluso nel giudizio di legittimità. 3. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile perché articolato in fatto. 4. Secondo il constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013 - dep. 13/05/2013, Ciaramitaro e altri, Rv. 256054; Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011 - dep. 31/01/2012, Papa e altri, Rv. 251562). In altri termini, l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dalla tendenziale indeterminatezza del programma criminoso; c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998 - dep. 25/09/1998, Rossi e altri, Rv. 211403). Quanto all'elemento soggettivo, il dolo richiesto dalla fattispecie in esame esige la consapevolezza, in capo all'agente, di far parte del sodalizio criminoso e la volontà di rendersi disponibile a cooperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale. Con riferimento ai profili probatori, si è affermato che legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016 - dep. 14/12/2016, Basso e altri, Rv. 268540). I principi dinanzi affermati valgono anche in relazione al delitto di cui all'art. art. 291-quater, commi 1 e 3, d.P.R. n. 43 del 1973, il quale mutua le medesime caratteristiche che connotato ogni ipotesi associativa - ossia: vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura adeguata allo scopo - ma contempla, rispetto all'ipotesi ex art. 416 cod. pen., anche un elemento specializzante, rappresentato dalla natura dei reati fine programmati, che devono essere solo ed esclusivamente quelli previsti dall'art. 291-bis del medesimo d.P.R. 5. Orbene, i giudici di merito si sono attenuti a tali coordinate ermeneutiche, ritenendo provata, sulla base degli esiti di una articola attività di indagine - analisi dei tabulati telefonici delle utenze in uso agli imputati, attività tecnica di intercettazione con analisi delle celle di aggancio, servizi di osservazione e di pedinamento, sequestri avvenuti nel porto di Napoli il 13 febbraio e il 27 dicembre 2017: elementi esposti in maniera analitica nelle 265 pagine della sentenza emessa dal G.i.p. - la struttura associativa in esame, finalizzata al contrabbando internazionale di TLE, operante attivamente nell'intero periodo oggetto di investigazione - ad anche in precedenza, quantomeno dal 2016 (cfr. p. 261 della sentenza di primo grado) - introducendo dall'estero in Italia ingenti quantitativi di TLE provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA], da Singapore e dall'India, e destinati a società di comodo, quali la Effe 2 Group e la Interplast, entrambe riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], per tali fatti giudicato separatamente. Nel ricapitolare gli elementi già ampiamente esposti nella sentenza di primo grado, la Corte di merito (p. 6-7) ha ribadito la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio in esame sulla base degli stabili contatti tra l'imputato e Vela, come emerge dal contenuto delle intercettazioni eseguite all'interno della vettura in uso di [OSCURATO:PERSONA], che hanno consentito di ricostruire l'incontro organizzativo svoltosi a Napoli il 26 e il 27 gennaio 2017 tra Menna e Vela, quali acquirenti, [OSCURATO:PERSONA], nella veste d fornitore, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali intermediari - soggetti tutti identificati in modo certo sulla base del raffronto tra i nominativi della lista In passeggeri del volo Barcellona - Napoli del 26 gennaio 2017 Easyget flight 4842 e quelli della lista alloggiati all'hotel Excelsior con giorni di ingresso il 26 gennaio e di uscita il 27 gennaio 2017; da tali conversazioni, è emersa la sussistenza di accordo per l'acquisto e l'importazione di sigarette di contrabbando da fa arrivare in modo cadenzato nel porto di Napoli occultate, con carichi di copertura, all'interno di container. La Corte ha evidenziato come, nel corso delle conversazioni n. 1731 e 1734 del 26 gennaio, Menna e Vela, tra l'altro, fanno chiaro riferimento a tale Giancarlo affinché comunichi l'operazione in corso agli arabi, fornitori delle sigarette, soggetto che i giudici di merito hanno concordemente individuato nel [OSCURATO:PERSONA], non solo perché è l'unico con quel nome di battesimo, ma perché ha continui e costanti e risalente contatti con il Vela, il cui padre era amico di vecchia data dall'imputato. Su queste basi - ossia la partecipazione al summit dinanzi indicato e l'essere additato, dagli interlocutori, come un soggetto che opera l'intermediazione con i fornitori arabi - la Corte di merito ha ribadito la piena e consapevole intraneità dell'imputato al sodalizio, non essendo logicamente plausibile che si possa "prestare denaro" o comunque "finanziare" l'acquisto di ingenti quantitativi di TLE provenienti dall'estero, senza la necessaria consapevolezza di una complessa e stabile struttura organizzativa che ne garantisca il buon fine; del resto, il Tribunale ha evidenziato come dalle numerose conversazioni intercettate emerge come il [OSCURATO:PERSONA] avesse il ruolo specifico di siglare di persona gli accordi tra le parti in ordine all'invio dei container contenenti TLE e alle modalità di pagamento e di assicurare la regolarità e la continuità delle forniture, come risulta, quanto al primo aspetto, dal diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] per favorire l'arrivo di un nuovo carico dopo il sequestro del 13 febbraio 2017, e, quanto al secondo, dall'interessamento dall'imputato ad attivare nuovi canali di acquisto, come dalla Cecoslovacchia e da Cuba. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché generico e fattuale. Anche in tal caso, i giudici di merito, con valutazione convergente, hanno ravvisato il coinvolgimento dell'imputato anche in relazione all'importazione di cui al capo B) con una motivazione immune da profili di illogicità manifesta. Invero, in relazione a tale importazione, verificatisi il 14 novembre 2016, ricostruita retrospettivamente attraverso la consultazione della documentazione amministrativa, la Corte di merito ha evidenziato che il container era destinato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., proveniva dagli [OSCURATO:PERSONA] e conteneva, come emerge dai documenti di trasporto, "filati di cotone".Orbene, la Corte ha messo in luce come le medesime caratteristiche siano state riscontrate in relazione al carico sequestrato il 13 febbraio 2017, il quale pure proveniva dagli [OSCURATO:PERSONA], era destinato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e conteneva, all'apparenza, "filati di cotone", ciò che fungeva da copertura per occultare kg. 9.340 di sigarette di contrabbando di marca Manchester sottoposti a sequestro. Oltre a ciò, la Corte ha evidenziato come nelle conversazioni intercettate tra il 26 e il 27 gennaio 2017 tra i soggetti incontratisi a Napoli si faceva riferimento ad "altri" carichi, il che denota che, in precedenza, ne era già arrivati, come peraltro emerge dalla conversazione n. 6060 del 6 dicembre 2016, da cui risulta che il Menna aveva, a quella data, la disponibilità di sigarette Manchester (cfr. p. 6-7 della sentenza di primo grado); del resto, come ritenuto dal G.i.p., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era una mera società di copertura, tant'è che fu sostituita con un'altra dopo il sequestro del 13 febbraio 2017. Si tratta di una motivazione che, valorizzando, in maniera non certo implausibile, l'identico modus operandi delle due importazioni e il tenore delle conversazioni intercettate, in cui vi è l'indiretto ma chiaro riferimento a pregresse forniture e alla disponibilità, in capo al Menna, di sigarette Manchester i primi di dicembre 2016, appare esente da profili di illogicità manifesta, e, quindi, supera il vaglio di legittimità. 4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. 4.1. L'orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere che, in tema di attenuanti generiche, il giudice dél merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). Invero, il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a cui corrisponde un preteso "diritto" dell'imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena. In altri termini, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) 4.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha ravvisto elementi tali da giustificare una mitigazione della pena, individuando invece, quali elementi ostativi, i precedenti penali specifici di cui è gravato l'imputato e la concreta gravità dei fatti, insuscettibile di essere sanzionata con una pena più mite. Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica e perciò incensurabile in questa sede di legittimità. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata
Sentenza Cassazione n. 10740/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris