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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 13 novembre 2019

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:964
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017CO0540_INF

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 13 novembre 2019 – Hamed e Omar (cause riunite C‑540/17 e C‑541/17) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte - Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 33, paragrafo 2, lett. a) - Rigetto, da parte delle autorità di uno Stato membro, di una domanda d’asilo per irricevibilità, in considerazione del previo riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Stato membro - Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Rischio reale e comprovato di essere oggetto di trattamento disumano o degradante - Condizioni di vita dei beneficiari dello status di rifugiato nell’altro Stato membro» Diritti fondamentali – Divieto della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti – Portata – Carenze sistemiche in esito alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in uno Stato membro, a causa delle condizioni di vita dei beneficiari di detta protezione – Divieto, per gli altri Stati membri, di respingere una domanda di asilo come irricevibile in considerazione del previo riconoscimento dello status di rifugiato in tale Stato membro – Presupposti – Valutazione dell’esistenza di tali carenze – Criteri – Necessità di una situazione di estrema deprivazione materiale [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 4; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, art. 33, § 2, a)] (v. punti 34‑43 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro si avvalga della facoltà, offerta dalla disposizione medesima, di respingere una domanda di riconoscimento di protezione internazionale per irricevibilità, in base al rilievo dell’avvenuta concessione al richiedente medesimo, da parte di un altro Stato membro, dello status di rifugiato, qualora le condizioni di vita che il richiedente stesso prevedibilmente incontrerebbe, come beneficiario di tale status nell’altro Stato membro, l’esporrebbero al serio rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 402 del 27.11.2017 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CO0540_INF Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 13 novembre 2019 – Hamed e Omar (cause riunite C‑540/17 e C‑541/17) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte - Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 33, paragrafo 2, lett. a) - Rigetto, da parte delle autorità di uno Stato membro, di una domanda d’asilo per irricevibilità, in considerazione del previo riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Stato membro - Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Rischio reale e comprovato di essere oggetto di trattamento disumano o degradante - Condizioni di vita dei beneficiari dello status di rifugiato nell’altro Stato membro» Diritti fondamentali – Divieto della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti – Portata – Carenze sistemiche in esito alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in uno Stato membro, a causa delle condizioni di vita dei beneficiari di detta protezione – Divieto, per gli altri Stati membri, di respingere una domanda di asilo come irricevibile in considerazione del previo riconoscimento dello status di rifugiato in tale Stato membro – Presupposti – Valutazione dell’esistenza di tali carenze – Criteri – Necessità di una situazione di estrema deprivazione materiale [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 4; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, art. 33, § 2, a)] (v. punti 34‑43 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro si avvalga della facoltà, offerta dalla disposizione medesima, di respingere una domanda di riconoscimento di protezione internazionale per irricevibilità, in base al rilievo dell’avvenuta concessione al richiedente medesimo, da parte di un altro Stato membro, dello status di rifugiato, qualora le condizioni di vita che il richiedente stesso prevedibilmente incontrerebbe, come beneficiario di tale status nell’altro Stato membro, l’esporrebbero al serio rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 402 del 27.11.2017 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris