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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 261/2025

ECLI:EU:C:2025:791
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0399_SUM

[OSCURATO:PERSONA]399/24

AirHelp Germany GmbH contro

[OSCURATO:PERSONA]

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 ottobre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo – Presupposti – Articolo 5, paragrafo 3 – Nozione di “circostanze eccezionali” – Nozione di “misure del caso” per rispondere a una circostanza eccezionale o alle conseguenze di una tale circostanza – Aeromobile colpito da un fulmine durante il volo precedente e quindi sottoposto a un’ispezione obbligatoria» Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Presupposto – Circostanze eccezionali – Nozione – Impatto un fulmine su un aeromobile che rende obbligatorie ispezioni di sicurezza – Reimmissione in servizio tardiva dell'aeromobile – Inclusione – Misure ragionevoli adottate dal vettore aereo per evitare una cancellazione o un lungo ritardo – Portata – Verifica da parte del giudice nazionale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 14 e art. 5, § 3) (v. punti 17-38 e dispositivo)

V. il testo della decisione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0399_SUM [OSCURATO:PERSONA]399/24 AirHelp Germany GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 ottobre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo – Presupposti – Articolo 5, paragrafo 3 – Nozione di “circostanze eccezionali” – Nozione di “misure del caso” per rispondere a una circostanza eccezionale o alle conseguenze di una tale circostanza – Aeromobile colpito da un fulmine durante il volo precedente e quindi sottoposto a un’ispezione obbligatoria» Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Presupposto – Circostanze eccezionali – Nozione – Impatto un fulmine su un aeromobile che rende obbligatorie ispezioni di sicurezza – Reimmissione in servizio tardiva dell'aeromobile – Inclusione – Misure ragionevoli adottate dal vettore aereo per evitare una cancellazione o un lungo ritardo – Portata – Verifica da parte del giudice nazionale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 14 e art. 5, § 3) (v. punti 17-38 e dispositivo) V. il testo della decisione.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 261/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris