CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 21259/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso e l'ordinanza impugnata.Ritenuto che le censure articolate da XXXXXXXXXXXXXXX in entrambi i motivi diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.1. Il primo motivo, relativo all’affidamento in prova, sollecita, nella sostanza, nonconsentiti apprezzamenti di merito e, laddove pone questioni giuridiche o denunzia vizio dimotivazione, risulta manifestamente infondato o generico.1.1. Come è noto l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua lafinalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generalecornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione dellapersonalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà,si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuirealla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato;1.2. Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque,sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso lagiurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento inprova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, ilgiudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, daiprecedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche lacondotta successivamente serbata dal condannato» (ex plurimis Sez. 1, n. 44992 del17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimentoche esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla suarieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; al serviziosociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur nonpotendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e daiprocedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condottasuccessivamente serbata dal condannato» (da ultimo Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024Scuotto, Rv. 287151 - 01), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3,legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento cheesso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla suarieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; 1.3. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordineall'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, dellamisura alternativa richiesta e che le relative valutazioni non sono censurabili in sede dilegittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica,ricognizione degli incidenti elementi di giudizio;2. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso l'istanza di ammissionealla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale valorizzando, sia pure conmotivazione succinta, non solo la reiterazione di condotte violente ed aggressive commessein occasione della consumazione dei reati in esecuzione, ma anche il periodo limitato diosservazione inframuraria e di sperimentazione all’esterno, i cui risultati comunque avevanomesso in evidenza la scarsa consapevolezza del condannato di superare la dipendenzapatologia dall’alcol, fattore scatenante del pregresso agire criminale, l‘assenza di iniziativerisarcitorie, anche minime, nei confronti della persona offesa, e la mancata manifestazionedella volontà di svolgere attività riparativa e di seguire un percorso specifico per imaltrattanti.Il ricorrente, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alleemergenze procedimentali, si è limitato ad opporre le medesime circostanze già ritenuterecessive, quali la condotta carceraria regolare, l’ammissione ai permessi premio e al lavoroall’esterno.2. Il secondo motivo, relativo alla detenzione domiciliare, è manifestamente infondatoperché trascura che il provvedimento impugnato, come peraltro espressamente affermato inpremessa, ha formulato una prognosi talmente negativa sull’adeguatezza a conseguireun’effettiva risocializzazione del condannato e a prevenire la consumazione da parte diquest’ultimo di nuovi reati da costruire fattore ostativo all’ammissione a qualunque misuraalternativa, anche se più contenitiva, come la detenzione domiciliare.5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.