CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 36444/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0552FFN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04CDMDE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte appello Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale Firenze 16 novembre 2020 di condanna dei ricorrenti per i delitti di cui agli artt. 648 e 337 cod pen. 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Mehdi e ZERROUD Hamza. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il motivo con cui si contesta la responsabilità a titolo di violenza e resistenza a pubblico ufficiale risulta finalizzato a una inammissibile rilettura degli elementi istruttori a fronte di motivazione logica e congrua da parte dei giudici del merito che valorizzano non solo la fuga ma anche la colluttazione ingaggiata dagli imputati con gli operanti all'esito di un inseguimento mentre tutti cercavano di darsi alla fuga e guadagnare l'impunità. 3.2. Le doglianze in punto penale responsabilità a titolo di ricettazione sono manifestamente infondate perché la Corte territoriale si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento ìn favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso ''Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore