CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 luglio 1975
Cassazione n. 08992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 14/09/2021 del TRIBUNALE dei RIESAME di TARANTO udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Taranto ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal G.I.P. del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 321 co. 1 e 2 cod. proc. pen. a fini impeditivi e di confisca, in data 04 agosto 2021, con riferimento al reato di bancarotta per aggravamento del dissesto, di cui agli artt. 216 co. 1, 219 e 223 della Legge fallimentare. 1.1. La declaratoria di inammissibilità si fonda sul difetto di legittimazione, in considerazione della circostanza che, con il predetto decreto, il G.I.P. aveva disposto il sequestro del compendio aziendale nella titolarità della società [OSCURATO:SOCIETA]., senza colpire personalmente le ricorrenti, le quali, invece, avevano impugnato il provvedimento ablativo a titolo personale, non in nome e per conto della predetta società, non avendo neppure speso la qualità di legali rappresentanti della stessa, e mancando in ogni caso, la procura speciale a proporre riesame da parte della persona giuridica. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le indagate, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, che svolge un solo motivo, deducendo violazione o erronea applicazione egli artt. 322 e 324 cod. proc. pen. nonché vizi della motivazione, laddove il Tribunale ha affermato che nulla è stato sequestrato in danno delle indagate, giacchè, al contrario, il provvedimento di sequestro del G.I.P. ha avuto a oggetto non solo il compendio aziendale ma anche danaro e conti correnti intestati alle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono fondati e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto. 2. Come premesso, con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Taranto ha dichiarato inammissibile l'appello avverso il decreto di sequestro preventivo disposto Giudice per le indagini preliminari di Taranto ai sensi dell'art. 321 co. 1 e 2 cod. proc.pen., sull'assunto che, con detto provvedimento ablativo, il G.I.P. avesse attinto unicamente il complesso aziendale nella titolarità della società [OSCURATO:SOCIETA]., senza colpire personalmente le ricorrenti, le quali, invece, hanno proposto impugnazione a titolo personale; da qui la carenza di interesse delle ricorrentiiche ha portato alla declaratoria di inammissibilità, al di là del difetto di legittimazione con riguardo alla parte di sequestro che ha attinto il compendio aziendale. 3. Le valutazioni del Tribunale sono, tuttavia, del tutto svincolate dal contenuto del provvedimento ablativo, a cui il Giudice di legittimità accede in virtù della natura processuale del vizio dedotto, nel quale si legge che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, oltre al sequestro preventivo dell'azienda, è stato anche adottato il sequestro finalizzato sia alla confisca diretta dell'anzidetta azienda„ che alla confisca per equivalente ex art. 12 bis del d.lgs. n. 74/200 di somme di danaro depositate conti correnti bancari e/o postali, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]", così come dedotto nei ricorsi in esame. • 4.La palese mancanza di coerenza della motivazione del provvedimento impugnato rispetto al contenuto descrittivo e alla parte dispositiva del decreto di sequestro preventivo impedisce di comprendere l'iter logico seguito dal Tribunale del riesame , così inficiando radicalmente l'ordinanza, sotto il profilo della motivazione apparente. 5.Invero, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è, come è noto, ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 , Ivanov, Rv. 239692). 6. Il vizio dal quale è afflitto il provvedimento impugnato, con specifico riguardo al punto in cui si afferma che il decreto ablativo avrebbe avuto a oggetto solo il compendio aziendale, senza colpire i conti correnti nella disponibilità delle ricorrenti, impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto - quale giudice del riesame, affichè chiarisca le ragioni della predetta affermazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai conti correnti intestati alle ricorrenti con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Taranto, sezione per il riesame. Così deciso in Roma, 31 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,2;2kr.ey. 0',u rE9 [OSCURATO:PERSONA] Stanis_lao carlini ( CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE D