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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 10438/2024

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nno 2016,proposto da [OSCURATO:SOCIETA] a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona di due procuratori speciali del legale rappresentante pro tempore, rappresentat i e difes i , giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, elettivamente si domiciliano -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimato- per la cassazione deldecreto del Tribunale di Roma , depositato in data7 ottobre 2016; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2024 dalla presidente relat rice Angelina-MariaPerrino; Oggetto: [OSCURATO:SOCIETA] - Opposizione a decreto di esecutività dello stato passivo- Credito vantato dal committente-Rapporto con i subvettori.RG n. 25512/16 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore sentita la Procura generale, in persona della sostitut a del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso o, in subordine, per la rimessione alla Prima Presidente ai fini dell’eventuale assegnazione alle sezioni unite; sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Rilevato che: - e merge dal decreto impugnato che [OSCURATO:SOCIETA] stipulò con s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] due contratti di appalto di servizi di trasporto con i quali affidò all’appaltatrice l’organizzazione dei veicoli [OSCURATO:PERSONA] su tutto il territorio nazionale; -successivamente la committente ricevette notificazione di tre decreti ingiuntivi concernenti i crediti maturati dai vettori incaricati da [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione di trasporti.

In particolare, per i profili ancora d’interesse, [OSCURATO:SOCIETA] propose opposizione auno dei decreti ingiuntivi che aveva ricevuto , che riguardava uno dei vettori, ossia [OSCURATO:SOCIETA], dolendosi dell’inerzia e dell’inadempimento dell’appaltatrice [OSCURATO:PERSONA]; -mentre pendeva il giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno, [OSCURATO:SOCIETA] presentò domanda tempestiva di ammissione con riservaex art. 96, comma 3, l.fall.,allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], nel frattempo dichiarato, mentre la creditrice principale, ossia [OSCURATO:SOCIETA], non richiese l’ammissione del proprio credito; -il giudice delegato rigettò la domanda e il T ribunale di Roma, col decreto impugnato, ha respinto la successiva opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo; -a fondamento della decisione il tribunale ha sottolineato che la pretesa rivolta da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] si fonda sul regime legale di solidarietà passiva previsto , con riguardo al serviziodi trasporto , dall’art. 7 - ter del d.lgs. n. 286/05; che il diritto RG n. 25512/16 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore azionato da [OSCURATO:SOCIETA] postula il pagamento dell’intero debito, e che quindi la domanda di ammissione al passivo proposta è manifestamente infondata, perché nulla essa ha pagato ad [OSCURATO:SOCIETA]; -c ontro questo decreto [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi e illustra con memoria, corredata di documenti, cui non v’è replica; - r avvisata la rilevanza nomofilattica della questione, si è disposta la trattazione del giudizio in pubblica udienza, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

Considerato che: 1.- c on i due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, perché strettamente connessi, [OSCURATO:SOCIETA] lamenta: - la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perché il tribunale non avrebbe considerato che la domanda di ammissione era stata proposta con riserva (primo motivo); - l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione o falsa applicazione degli artt. 93 e 96 l.fall. e dell’art. 24 Cost., perché il tribunale avrebbe trascurato che l’ammissione con riserva consente al coobbligato un’efficace tutela dei propri diritti tanto nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA], quanto in relazione al creditore principale, e ha omesso di motivare sulla circostanza dell’inerzia di [OSCURATO:SOCIETA] e della conseguente mancata insinuazione al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] del relativo credito (secondo motivo); -con la prima memoria la ricorrente dà conto di aver pagato la creditrice principale , in esito al rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo richiamato in narrativa, in data 6 febbraio 2023, e con la seconda aggiunge di aver proposto appello contro la sentenza di rigetto dell’opposizione; 2.-all e question i post e con i motivi, se , prima di aver pagato il debito, sia configurabile il credito di rivalsa del fideiussore o di RG n. 25512/16 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore un altro coobbligato in solido col fallito e se in tal caso sussistano i presupposti per l’ammissione con riserva al passivo del [OSCURATO:SOCIETA], la giurisprudenza di questa Corte ha fornito soluzioni diverse nel corso nel tempo; - nel caso in esame, l e question i sono ulteriormente complicate dalla circostanza che la creditrice principale non ha chiesto l’ammissione del proprio creditoal passivo del [OSCURATO:SOCIETA]; - la giurisprudenza sul tema si è, peraltro, formata tenendo conto del regime antecedente alle modifiche dovute al d.lgs. n. 5/06 e, in particolare, alla novella, da un lato, dell’art. 115 l.fall., e, dall’altro, dell’art. 101 l.fall., l’ultimo comma del quale limita temporalmente l’ammissibilità delle domande tardive, richiedendo altresì che, decorso il termine ivi previsto, l’istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile,ed è stato a propria volta oggetto di elaborazione giurisprudenziale; - si rende pertanto opportuno un approfondimento della disciplinadella posizione del coobbligato del fallito che non abbia pagato il proprio debito e della possibilità della sua ammissione con riserva, in mancanza di richiesta di ammissione al passivo del [OSCURATO:SOCIETA] da parte del creditore principale; nonché della rilevanza del sopravvenuto pagamento del debito da parte del coobbligato.

Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] di richiedere all'Ufficio del Ruolo e del Massimario la redazione di una relazione tematica sui temi indicati in motivazione e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il26 marzo 2024.

Lapresidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nno 2016,proposto da [OSCURATO:SOCIETA] a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona di due procuratori speciali del legale rappresentante pro tempore, rappresentat i e difes i , giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, elettivamente si domiciliano -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimato- per la cassazione deldecreto del Tribunale di Roma , depositato in data7 ottobre 2016; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2024 dalla presidente relat rice Angelina-MariaPerrino; Oggetto: [OSCURATO:SOCIETA] - Opposizione a decreto di esecutività dello stato passivo- Credito vantato dal committente-Rapporto con i subvettori.RG n. 25512/16 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore sentita la Procura generale, in persona della sostitut a del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso o, in subordine, per la rimessione alla Prima Presidente ai fini dell’eventuale assegnazione alle sezioni unite; sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Rilevato che: - e merge dal decreto impugnato che [OSCURATO:SOCIETA] stipulò con s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] due contratti di appalto di servizi di trasporto con i quali affidò all’appaltatrice l’organizzazione dei veicoli [OSCURATO:PERSONA] su tutto il territorio nazionale; -successivamente la committente ricevette notificazione di tre decreti ingiuntivi concernenti i crediti maturati dai vettori incaricati da [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione di trasporti. In particolare, per i profili ancora d’interesse, [OSCURATO:SOCIETA] propose opposizione auno dei decreti ingiuntivi che aveva ricevuto , che riguardava uno dei vettori, ossia [OSCURATO:SOCIETA], dolendosi dell’inerzia e dell’inadempimento dell’appaltatrice [OSCURATO:PERSONA]; -mentre pendeva il giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno, [OSCURATO:SOCIETA] presentò domanda tempestiva di ammissione con riservaex art. 96, comma 3, l.fall.,allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], nel frattempo dichiarato, mentre la creditrice principale, ossia [OSCURATO:SOCIETA], non richiese l’ammissione del proprio credito; -il giudice delegato rigettò la domanda e il T ribunale di Roma, col decreto impugnato, ha respinto la successiva opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo; -a fondamento della decisione il tribunale ha sottolineato che la pretesa rivolta da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] si fonda sul regime legale di solidarietà passiva previsto , con riguardo al serviziodi trasporto , dall’art. 7 - ter del d.lgs. n. 286/05; che il diritto RG n. 25512/16 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore azionato da [OSCURATO:SOCIETA] postula il pagamento dell’intero debito, e che quindi la domanda di ammissione al passivo proposta è manifestamente infondata, perché nulla essa ha pagato ad [OSCURATO:SOCIETA]; -c ontro questo decreto [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi e illustra con memoria, corredata di documenti, cui non v’è replica; - r avvisata la rilevanza nomofilattica della questione, si è disposta la trattazione del giudizio in pubblica udienza, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato ulteriore memoria. Considerato che: 1.- c on i due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, perché strettamente connessi, [OSCURATO:SOCIETA] lamenta: - la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perché il tribunale non avrebbe considerato che la domanda di ammissione era stata proposta con riserva (primo motivo); - l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione o falsa applicazione degli artt. 93 e 96 l.fall. e dell’art. 24 Cost., perché il tribunale avrebbe trascurato che l’ammissione con riserva consente al coobbligato un’efficace tutela dei propri diritti tanto nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA], quanto in relazione al creditore principale, e ha omesso di motivare sulla circostanza dell’inerzia di [OSCURATO:SOCIETA] e della conseguente mancata insinuazione al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] del relativo credito (secondo motivo); -con la prima memoria la ricorrente dà conto di aver pagato la creditrice principale , in esito al rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo richiamato in narrativa, in data 6 febbraio 2023, e con la seconda aggiunge di aver proposto appello contro la sentenza di rigetto dell’opposizione; 2.-all e question i post e con i motivi, se , prima di aver pagato il debito, sia configurabile il credito di rivalsa del fideiussore o di RG n. 25512/16 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore un altro coobbligato in solido col fallito e se in tal caso sussistano i presupposti per l’ammissione con riserva al passivo del [OSCURATO:SOCIETA], la giurisprudenza di questa Corte ha fornito soluzioni diverse nel corso nel tempo; - nel caso in esame, l e question i sono ulteriormente complicate dalla circostanza che la creditrice principale non ha chiesto l’ammissione del proprio creditoal passivo del [OSCURATO:SOCIETA]; - la giurisprudenza sul tema si è, peraltro, formata tenendo conto del regime antecedente alle modifiche dovute al d.lgs. n. 5/06 e, in particolare, alla novella, da un lato, dell’art. 115 l.fall., e, dall’altro, dell’art. 101 l.fall., l’ultimo comma del quale limita temporalmente l’ammissibilità delle domande tardive, richiedendo altresì che, decorso il termine ivi previsto, l’istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile,ed è stato a propria volta oggetto di elaborazione giurisprudenziale; - si rende pertanto opportuno un approfondimento della disciplinadella posizione del coobbligato del fallito che non abbia pagato il proprio debito e della possibilità della sua ammissione con riserva, in mancanza di richiesta di ammissione al passivo del [OSCURATO:SOCIETA] da parte del creditore principale; nonché della rilevanza del sopravvenuto pagamento del debito da parte del coobbligato. Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] di richiedere all'Ufficio del Ruolo e del Massimario la redazione di una relazione tematica sui temi indicati in motivazione e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il26 marzo 2024. Lapresidente
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