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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 12785/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29885/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Aterno n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a marginedel ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (A.U.S.L.) Latina, -intimata - avverso la s entenza della C orte d ’A ppello di Roma n. 3028/2017depositata il 20/6/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente, biologa dipenden te dell’[OSCURATO:PERSONA] di Latina, convennein giudizio l’ente datore di lavoro per chiederne la c ondanna al risarcimento dei danni subiti per la pluriennale sospensione dell’attività professionale intra moeniache ella aveva dichiarato di volere esercitare .

Il Tribunale di Latina accolse la domanda,condannando l’A.U.S.L. al risarcimento del danno in ragione di € 800 per ogni mese a decorrere dalla domanda giudiziale e fino alla data della sentenza.

Contro la decisione di primo grado propose appello l’A.U.S.L. di Latina, cui resistette la lavoratrice, anche proponendo appello incidentale per i mpugnare l’errata indicazione delle date di riferimento per il calcolo del danno La Corte d’Appello di Roma accolse l’appello principale, rigettando la domanda di risarcimento del danno, e dichiarò assorbito l’appello incidentale relativo alla liquidazione del dannorisarcibile.

Contro la sentenza della corte territoriale la lavo ratrice ha proposto ricorsoper cassazione a rticol ato in quattro motiv i .

L’A.U.S.L. di Latina è rimast a intimat a .

La ricorrente ha altresì depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia , testualmente: « v iolazione e falsa applicazione della legge 412/1991, art. 4, comma 7, interpretata in via sistematica con l’art. 4, comma 10, e 15-quinquies del d.lgs. 502/1992, L. 724/1994, art. 3, comma 6 e 7, L. 662/1996 , art. 1 D.M. 28.2.1997 , D.M.11.6.1997, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

1.1. I n sostanza, la corte d’appello ha statuito che la ricorrente, in quanto «tecnico di laboratorio/biologo», non aveva diritto di pretendere dall’Azienda di essere messa in condizione di esercitare l’attività libero professionale intra moenia; diritto che la legge riconosce solo ai dirigenti medici.

La ricorrente, da un lato, rivendica la propria qualifica di «dirigente biologo»; dall’altro lato, sostiene che il diritto allo svolgimento di attività libero professionale intra moenia sarebbe riconosciuto non soltanto ai medici, ma anche ad altri dirigenti del settore sanitario. 1.2.Il motivo è infondato .

1.2.1. Innanzitutto, nel ricorso si intende smentire l’affermazione dei giudici d’appello secondo cui alla ricorrente spettava la «qualifica di tecnico di laboratorio», ma nulla si dice su dove, come e quando sarebbe stata allegata nel giudizio di meritola diversa qualifica di dirigente sanitario non medico.

Sotto questo profilo, il motivo di ricorso difetta di specificità e il rilievo sarebbe di per sé sufficiente per decretarne l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., posto che la rilevanza nel caso di specie della denunciata violazione di legge dipende proprio dalla circostanza che la ricorrente rivestisse, all’epoca dei fatti, la qualifica di dirigente sanitario.

1.2.2. Il motivo è comunque altresì infondato, perché la normativa primaria che disciplina l’esercizio della professione intra moenia, almeno nella parte in cui è volta a sancire un vero e proprio diritto del dipendente a svolgere quella attività, è riferita esclusivamente al personale medico.

Si tratta, innanzitutto, dell’art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, ove si legge che «… L ’ esercizio dell ’ attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d’impiego, purché espletato fuori dell’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno dellestesse. …».

Il riferimento ai medici compare anche nell’art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 502 del 1992, proprio nel punto in cui si sancisce l’obbligo delle aziende sanitarie di mettere a disposizione dei professionisti spazi adeguati per l’esercizio della professione: «… In caso di documentata impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all’interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private.

Per l’attività libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono.…».

Il successiv o art. 1 5 - quinquies del medesimo d.lgs. n. 502 del 1992 usa l’espressione più ampia «dirigenti sanitari» , ma ciò non basta per sostenere che abbia inteso allargare l’ambito di coloro che hanno diritto di svolgere l’attività intra moenia (ovverosia, di coloro nei confronti dei quali l’azienda sanitaria ha il dovere di metterli in condizione di poter svolgere quell’attività), rispetto a quanto emerge dalprecedente art. 4, comma 10.

Ed è proprio a quest’ultima disposizione che fa rinvio anche l’art. 1, comma 8, della legge n. 662 del 1996, che pure indica gli aventi diritto con termini ancor più generici, come «operatori sanitari» e «dipendenti»: «I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, attivano ed organizzano, d’intesa con le regioni, nell’ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, l’attività libero professionale intramuraria.…».

Non a caso, parte ricorrente, per trovare un esplicito riferimento allo svolgimento di attività intramuraria anche da parte di altre categorie professionali («farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi»), è costretta a ricorrere al testo del Decreto ministeriale 28.2.1997(pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Questo, però, in coerenza con il rango sublegislativo della fonte normativa, venne emesso propri o «per l’attuazione dei commi 8, 11 e 12dello stesso art. 1 della legge n. 662/1996», sicché non è pensabile che abbia inteso allargare l’ambito dell’obbligatorietà del la predisposizione del servizio rispetto a quanto stabilito dalla legge, essendo invece diretto a disciplinare le modalità, i termini e le condizioni dell’attivazione e d ello svolgimento del servizio di attività libero professionale intramuraria.

In definitiva, corretta è stata l’interpretazione della legge da parte della corte d’appello laddove essa ha ritenuto che il diritto contrattuale all’esercizio dell’attività libero professionale intra moenia spett a solo ai dirigenti medici de lle aziende sanitarie pubbliche.

2. Il secondo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. 165/2001, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

2.1. La ricorrente censura l’affermazione della corte territoriale secondo cui, per la sospensione a tempo indeterminato dell’attivazione del servizio di pre stazione professionale intramuraria, trattandosi di atto di organizzazione dell’ufficio,«non occorre una specifica delibera, bastando l’atto di volontà … del direttore generale, in qualunque modo manifestato, anche mediante semplice nota».Secondo la ricorrente, invece, sarebbe rilevante la finalità di pubblico interesse sottesa all’attivazione del servizio, tale per cui le scelterelative non potrebbero essere lasciate alla mera discrezione della struttura sanitaria, alla stregua di un datore di lavoro privato. 2.2.Anche questo motivo è infondato, perché le finalità di interesse generale indubbiamente sottostanti al le scelte organizzative adottate nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche non possono essere fatte valere per configurare un diritto soggettivo in capo al singolo lavoratore dipendente al quale quel diritto non sia altrimenti conferito dalla legge.

3. I l terzo motiv o è rubricato «violazione e falsa applicazione del plesso normativo indicato nei due motivi che precedono e dell’art. 1223 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Omesso esame ex art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

3.1. La censura si concentra sull’errat o criterio cronologico adottato dal tribunale, in primo grado, per la liquidazione del danno risarcibile.

3.2. Il motivo , dal momento che è riferito al quantum debeatur, risulta irrilevante ed assorbito dalla conferma della decisione negativa sull’an debeatur, sicché bene ha fatto la sentenza impugnata a considerare l’appello incidentale assorbito dall’accoglimento di quello principale.

4. Il quarto motivo ( « violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. » ) è inammissibile perché non ha un proprio autonomo contenuto di censuradella decisione del giudice di merito.

4.1. La condanna della ricorrente all a rifusione dell e spese di lite non viene infatti censurata per un vizio proprio, ma soltanto n ell’ auspicat a prospettiva secondo cui «la domanda attorea meritava accoglimento, mentre il successivo appello andava respinto».

5. Rigetta to il ricorso , non occorre provvedere sul le spese di lite relative a l presente grado di legittimità , non avendo svolto difese l’intimata.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29885/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Aterno n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a marginedel ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (A.U.S.L.) Latina, -intimata - avverso la s entenza della C orte d ’A ppello di Roma n. 3028/2017depositata il 20/6/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente, biologa dipenden te dell’[OSCURATO:PERSONA] di Latina, convennein giudizio l’ente datore di lavoro per chiederne la c ondanna al risarcimento dei danni subiti per la pluriennale sospensione dell’attività professionale intra moeniache ella aveva dichiarato di volere esercitare . Il Tribunale di Latina accolse la domanda,condannando l’A.U.S.L. al risarcimento del danno in ragione di € 800 per ogni mese a decorrere dalla domanda giudiziale e fino alla data della sentenza. Contro la decisione di primo grado propose appello l’A.U.S.L. di Latina, cui resistette la lavoratrice, anche proponendo appello incidentale per i mpugnare l’errata indicazione delle date di riferimento per il calcolo del danno La Corte d’Appello di Roma accolse l’appello principale, rigettando la domanda di risarcimento del danno, e dichiarò assorbito l’appello incidentale relativo alla liquidazione del dannorisarcibile. Contro la sentenza della corte territoriale la lavo ratrice ha proposto ricorsoper cassazione a rticol ato in quattro motiv i . L’A.U.S.L. di Latina è rimast a intimat a . La ricorrente ha altresì depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia , testualmente: « v iolazione e falsa applicazione della legge 412/1991, art. 4, comma 7, interpretata in via sistematica con l’art. 4, comma 10, e 15-quinquies del d.lgs. 502/1992, L. 724/1994, art. 3, comma 6 e 7, L. 662/1996 , art. 1 D.M. 28.2.1997 , D.M.11.6.1997, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 1.1. I n sostanza, la corte d’appello ha statuito che la ricorrente, in quanto «tecnico di laboratorio/biologo», non aveva diritto di pretendere dall’Azienda di essere messa in condizione di esercitare l’attività libero professionale intra moenia; diritto che la legge riconosce solo ai dirigenti medici. La ricorrente, da un lato, rivendica la propria qualifica di «dirigente biologo»; dall’altro lato, sostiene che il diritto allo svolgimento di attività libero professionale intra moenia sarebbe riconosciuto non soltanto ai medici, ma anche ad altri dirigenti del settore sanitario. 1.2.Il motivo è infondato . 1.2.1. Innanzitutto, nel ricorso si intende smentire l’affermazione dei giudici d’appello secondo cui alla ricorrente spettava la «qualifica di tecnico di laboratorio», ma nulla si dice su dove, come e quando sarebbe stata allegata nel giudizio di meritola diversa qualifica di dirigente sanitario non medico. Sotto questo profilo, il motivo di ricorso difetta di specificità e il rilievo sarebbe di per sé sufficiente per decretarne l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., posto che la rilevanza nel caso di specie della denunciata violazione di legge dipende proprio dalla circostanza che la ricorrente rivestisse, all’epoca dei fatti, la qualifica di dirigente sanitario. 1.2.2. Il motivo è comunque altresì infondato, perché la normativa primaria che disciplina l’esercizio della professione intra moenia, almeno nella parte in cui è volta a sancire un vero e proprio diritto del dipendente a svolgere quella attività, è riferita esclusivamente al personale medico. Si tratta, innanzitutto, dell’art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, ove si legge che «… L ’ esercizio dell ’ attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d’impiego, purché espletato fuori dell’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno dellestesse. …». Il riferimento ai medici compare anche nell’art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 502 del 1992, proprio nel punto in cui si sancisce l’obbligo delle aziende sanitarie di mettere a disposizione dei professionisti spazi adeguati per l’esercizio della professione: «… In caso di documentata impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all’interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l’attività libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono.…». Il successiv o art. 1 5 - quinquies del medesimo d.lgs. n. 502 del 1992 usa l’espressione più ampia «dirigenti sanitari» , ma ciò non basta per sostenere che abbia inteso allargare l’ambito di coloro che hanno diritto di svolgere l’attività intra moenia (ovverosia, di coloro nei confronti dei quali l’azienda sanitaria ha il dovere di metterli in condizione di poter svolgere quell’attività), rispetto a quanto emerge dalprecedente art. 4, comma 10. Ed è proprio a quest’ultima disposizione che fa rinvio anche l’art. 1, comma 8, della legge n. 662 del 1996, che pure indica gli aventi diritto con termini ancor più generici, come «operatori sanitari» e «dipendenti»: «I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, attivano ed organizzano, d’intesa con le regioni, nell’ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, l’attività libero professionale intramuraria.…». Non a caso, parte ricorrente, per trovare un esplicito riferimento allo svolgimento di attività intramuraria anche da parte di altre categorie professionali («farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi»), è costretta a ricorrere al testo del Decreto ministeriale 28.2.1997(pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Questo, però, in coerenza con il rango sublegislativo della fonte normativa, venne emesso propri o «per l’attuazione dei commi 8, 11 e 12dello stesso art. 1 della legge n. 662/1996», sicché non è pensabile che abbia inteso allargare l’ambito dell’obbligatorietà del la predisposizione del servizio rispetto a quanto stabilito dalla legge, essendo invece diretto a disciplinare le modalità, i termini e le condizioni dell’attivazione e d ello svolgimento del servizio di attività libero professionale intramuraria. In definitiva, corretta è stata l’interpretazione della legge da parte della corte d’appello laddove essa ha ritenuto che il diritto contrattuale all’esercizio dell’attività libero professionale intra moenia spett a solo ai dirigenti medici de lle aziende sanitarie pubbliche. 2. Il secondo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. 165/2001, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 2.1. La ricorrente censura l’affermazione della corte territoriale secondo cui, per la sospensione a tempo indeterminato dell’attivazione del servizio di pre stazione professionale intramuraria, trattandosi di atto di organizzazione dell’ufficio,«non occorre una specifica delibera, bastando l’atto di volontà … del direttore generale, in qualunque modo manifestato, anche mediante semplice nota».Secondo la ricorrente, invece, sarebbe rilevante la finalità di pubblico interesse sottesa all’attivazione del servizio, tale per cui le scelterelative non potrebbero essere lasciate alla mera discrezione della struttura sanitaria, alla stregua di un datore di lavoro privato. 2.2.Anche questo motivo è infondato, perché le finalità di interesse generale indubbiamente sottostanti al le scelte organizzative adottate nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche non possono essere fatte valere per configurare un diritto soggettivo in capo al singolo lavoratore dipendente al quale quel diritto non sia altrimenti conferito dalla legge. 3. I l terzo motiv o è rubricato «violazione e falsa applicazione del plesso normativo indicato nei due motivi che precedono e dell’art. 1223 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Omesso esame ex art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.». 3.1. La censura si concentra sull’errat o criterio cronologico adottato dal tribunale, in primo grado, per la liquidazione del danno risarcibile. 3.2. Il motivo , dal momento che è riferito al quantum debeatur, risulta irrilevante ed assorbito dalla conferma della decisione negativa sull’an debeatur, sicché bene ha fatto la sentenza impugnata a considerare l’appello incidentale assorbito dall’accoglimento di quello principale. 4. Il quarto motivo ( « violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. » ) è inammissibile perché non ha un proprio autonomo contenuto di censuradella decisione del giudice di merito. 4.1. La condanna della ricorrente all a rifusione dell e spese di lite non viene infatti censurata per un vizio proprio, ma soltanto n ell’ auspicat a prospettiva secondo cui «la domanda attorea meritava accoglimento, mentre il successivo appello andava respinto». 5. Rigetta to il ricorso , non occorre provvedere sul le spese di lite relative a l presente grado di legittimità , non avendo svolto difese l’intimata. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contribu
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