CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 47030/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Oristano del 24 settembre 2020, ha ridotto ad anni uno di reclusione ed euro quattrocentocinquanta di multa la pena complessiva inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7 (capo A) e 55, comma 9, d.lgs n. 231 del 2007 (capo B). Limitando l'esposizione al tema oggetto di ricorso, la Corte di merito ha rilevato che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] si era recata per ben due volte alla stazione dei carabinieri per denunciare i reati (la seconda per un'integrazione relativa ai prelievi e agli acquisti effettuati dall'imputato) e, in entrambi i casi, aveva sottoscritto dei verbali recanti le diciture "in relazione alla denuncia/querela presen- tata in data odierna" e "il denunciante/querelante". [OSCURATO:PERSONA], quindi, aveva sotto- scritto i verbali che erano stati qualificati anche come querela e si era posta, con le medesime sottoscrizioni, nella veste di querelante. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 529 cod. proc. pen.. Si deduce che, secondo la Corte territoriale, la volontà punitiva della persona offesa era stata dimostrata dalla circostanza che, dopo aver bloccato la carta banco- mat, si era recata due volte nella medesima giornata presso gli organi di P.G.. In realtà, la persona offesa era stata derubata anche della somma di euro quat- trocento in contanti, custodita all'interno del portafogli, ragione per la quale le visite potevano trovare una diversa chiave di lettura, cioè il tentativo di recuperare il danaro contante nell'immediatezza della condotta delittuosa contestata al [OSCURATO:PERSONA]. La sola dicitura "denuncia/querela" e il termine "querelante", all'interno di un atto qualificabile come denuncia, non era sufficiente per dimostrare la volontà della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, ai fini della perseguibilità a querela dei reati, non occorre l'uso di formule particolari, essendo sufficiente l'esposizione in modo chiaro e non equivo- cabile della volontà di punizione del supposto autore del reato sia punito (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557; Sez. 5, n. 42478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259).La ratio di tale opzione interpretativa non consiste in un ipotetico (invero indi- mostrato) favor querelae, inteso come generalizzata propensione del sistema alla persecuzione dei reati, quanto la considerazione, di natura eminentemente logica, che, a ragionare diversamente, si dovrebbe supporre che il comune cittadino abbia l'onere di esatta qualificazione giuridica dei fatti e la correlata conoscenza dei regimi di perseguibilità di ogni reato, circostanza evidentemente poco realistica (Sez. 6, n. 37697 del 22/09/2022, Romani, non massimata). La riserva di costituirsi parte civile non è sufficiente, ai fini della qualificazione della denuncia come querela, ma occorre un'inequivoca manifestazione di un'inequi- voca volontà di perseguire il supposto autore del reato (Sez. 5, n. 50949 del 30/09/2019, Faedda, Rv. 277843; Sez. 4, n. 7532 del 05/12/2018, dep. 2019, Fa- rago, Rv. 275128; Sez. F, n. 36001 del 02/08/2012, Pace, Rv. 253275). Peraltro, l'apprezzamento della volontà di sporgere o meno querela costituisce giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché l'interpretazione di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica (Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Q, Rv. 258384; Sez. 5, n. 8034 del 25/05/1999, Carta, Rv. 213806). Questa Corte, quindi, non può in via generale, procedere direttamente all'esame della querela, onde interpretarne il significato, ma, basandosi esclusivamente sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito nella sentenza impugnata, deve limitarsi a valutare se il giudice del merito sia pervenuto alla sua decisione in ordine alla sussistenza o meno della querela tramite una corretta applicazione dei criteri ermeneutici indicati dall'ordinamento, salvo che il ricorrente non deduca, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione per il travisamento della dichiarazione che dovrebbe manifestare la volontà della persona offesa di sporgere querela (Sez. 5, n. 52040 del 30/10/2019, Berdini, non massi- mata). Ciò posto, il ricorrente ha dedotto che le indicazioni formali concernenti i riferi- menti espliciti alla "querela" e al termine "querelante" nei due atti di denuncia non costituivano manifestazioni effettive di volontà punitiva da parte della persona offesa. Alla luce dei principi sopra esposti, solo l'esame del contenuto di tali avrebbe consen- tito la verifica dell'intento di far perseguire il responsabile. Il ricorrente, tuttavia, in violazione del principio di autosufficienza, non ha alle- gato, come era suo onere, il verbale di ricezione della querela redatto dalla polizia giudiziaria. Al riguardo, occorre richiamare il consolidato principio, secondo cui, in tema di ricorso per Cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosuffi- cienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). Deve rilevarsi che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'o- nere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono tra- visati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla can- celleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419). 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della