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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 22688/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1570/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre- sentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]- MINIA N 362, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappre- sentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro A.G.E.A. —[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore edomiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende –controricorrente – Oggetto: Contratto di as- suntoria – Mercato dei Cereali- [OSCURATO:PERSONA] - Inadem- pimento R.G.N. 1570/2021 Ud. 23/04/2025CC Sez.

S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 2 di 16 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2848/2020 depositata il 15/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 2848/2020, pubblicata in data 15 giugno 2020, la Corte d’appello di Roma, nella dichiarata contumacia di A.I.M.A. [OSCURATO:PERSONA], ha respinto sia l’appello principale, sia l’appello inci- dentale proposti, rispettivamente, da [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]- ZIONE e da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19559/2012, depositata il 23 ottobre 2012, la quale aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato la medesima [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 1.272.577,04.

2. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base del contratto di “assuntoria” concluso con A.I.M.A., in virtù del quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva assunto l'incarico di svolgere le operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali, obbligandosi a curare, in nome e per conto dell'A.I.M.A., le operazioni di acquisto, di ricevimento, di pagamento, di conservazione e di vendita dei pro- dotti.

Sez.

S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 3 di 16 Sulla base di tale contratto, a fronte di ogni acquisto presso i singoli operatori, [OSCURATO:SOCIETA] –quale “assuntore” – si obbligava a emet- tere le relative bollette di acquisto nonché -previo rilascio di corrispon- denti fatture da parte dei venditori -a curarne i pagamenti utilizzando, a tal fine, le somme che I'A.I.M.A. era tenuta ad accreditare su un apposito conto corrente bancario, sul quale l'Assuntore era espressa- mente delegato ad effettuare i prelevamenti esclusivamente per le bol- lette di acquistodei cerali conferiti mentre, nell’opposto caso di vendita di cereali, l'Assuntore si obbligava ad emettere, per ogni consegna all'acquirente, apposita bolletta di uscita e, sempre in nome e per conto di A.I.M.A., regolari fatture per il controvalore, calcolato in via provvi- soria, che il compratore doveva versare prima dell'inizio dei ritiri del prodotto direttamente all'Assuntore, che ne curava l'incasso.

Così ricostruiti i rapporti con A.I.M.A. – alla quale, per effetto di soppressione, era subentrata [OSCURATO:PERSONA] –la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]- ZIONE aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 4.346.433,27 - di cui € 3.556.547,81 per sorte capi tale ed € 789.885,46 per interessi – quale credito derivante dall'espletamento dell'incarico, nonché al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempi- mento.

Si era costituita [OSCURATO:PERSONA], eccependo una serie di inadempimenti alle predette convenzioni da parte della medesima [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]- QUIDAZIONE e formulando domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di £ 5.442.918.820, quale saldo creditorio a proprio favore, maggiorato degli interessi.

All’esito del giudizio – nel corso del quale era stata espletata con- sulenza tecnica d’ufficio – il Tribunale di Roma, come già ricordato, aveva respinto la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]- DAZIONE mentre aveva accolto la domanda riconvenzionale, condan- Sez.

S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 4 di 16 nando la stessa [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] l'importo di € 1.272.577,04, oltre interessi nella mi- sura legale dal 14 ottobre 1997, compensando le spese di lite ad ecce- zione di quelle relative alla CTU, poste a carico della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].

3. Esaminando i contrapposti gravami –e per quanto ancora rileva nella presente sede –la Corte territoriale ha disatteso i motivi di ap- pello di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], osservando, in sintesi, che: − era da ritenersi provata – in relazione alla domanda riconven- zionale di [OSCURATO:PERSONA] –la percezione da parte della stessa [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 3.311.511,00 da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]., emergendo tale circo- stanza sia da comunicazioni della medesima appellante sia dal contenuto di un atto di citazione notificato dall’appellante ad A.I.M.A. per instaurare un precedente giudizio poi estinto sia da copie di bonifici bancari riprodotti nella consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado; − era da ritenersi inammissibile l’eccezione di prescrizione solle- vata dalla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], essendo stata tale ecce- zione sollevata unicamente nella memoria depositata entro il primo termine ex art. 183 c.p.c.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA].

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Sez.

S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 5 di 16 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 183, quinto e sesto comma, c.p.c. e 2934 c.c.

Censurando la decisione della Corte d’appello di Roma nella parte in cui la stessa ha ritenuto inammissibile,in quanto tardivamente for- mulata, l’eccezione di prescrizione del credito azionato dall’odierna controricorrente, la ricorrente deduce che: − l’eccezione doveva ritenersi tempestivamente formulata, avendo la ricorrente contestato sin dall’udienza di compari- zione l’inammissibilità dell’avversa domanda, chiedendone ul- teriormente il rigetto; − in ogni caso doveva ritenersi che il termine ultimo per sollevare l’eccezione venisse a scadere solo con lo scadere del termine per il deposito della prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma sesto, c.p.c., quale “appendice scritta” dell’udienza di trattazione; − la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’infondatezza dell’eccezione medesima, avendo il giudice di prime cure sia individuato erroneamente il momento in cui la prescrizione aveva incominciato a decorrere sia erroneamente attribuito valenza interruttiva della prescrizione ad atti che erano privi degli elementi a tali fine necessari.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 183, commi quinto e sesto, c.p.c., nonché 1241, 1242 e 1243 c.c. Sez.

S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 6 di 16 Censurando la decisione della Corte d’appello nella parte in cui la stessa “ha avallato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale ha condannato la Italsilos al pagamento dell'importo di euro 1.272.577,04, ritenendo implicitamente ammissibile e fondata l'ecce- zione di compensazione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella propria comparsa di costituzione e risposta”, la ricorrente contesta che alla fattispecie fosse applicabile il meccanismo della c.d.

“compensazione impropria” e si duole del fatto che la Corte d’appello abbia omesso di statuire sulle contestazioni in tal senso formulate sin dal giudizio di primo grado.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce “violazione e/o falsa ap- plicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 in relazione agli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. – omesso esame di un punto decisivo ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia”.

Il ricorso censura la decisione impugnata in quanto “ha erronea- mente ritenuto provato l'avvenuto pagamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., delle somme relative all'aggiudicazione Aima di grano duro di cui al bando di gara n. 2778 del 2/10/1993 pari ad Euro 3.311.511,05 (lire 6.411.979,501=), nonché il mancato versamento delle medesime somme da parte dell'assuntore Italsilos all'Aima.”, contestando la va- lutazione degli elementi documentali operata dalla Corte di merito.

Contesta ulteriormente che la Corte d’appello: − avrebbe erroneamente riconosciuto valore di riconoscimento della circostanza alle deduzioni svolte nell’atto di citazione pre- cedentemente notificato ad A.I.M.A., omettendo di esaminare l’atto nel suo contenuto complessivo ed attribuendo valenza confessoria ad un atto non sottoscritto dalla parte; − avrebbe ritenuto idoneo atto di costituzione in mora un decreto dell’A.I.M.A. del 15 gennaio 1998 che invece costituiva atto Sez.

S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 7 di 16 meramente interno all’Ente medesimo e non era stato notifi- cato alla ricorrente; − avrebbe preso in considerazione ai fini probatori bonifici ban- cari acquisiti dal consulente tecnico d’ufficio, violando sia l’art.2697 c.c. sia l’art. 2712 c.c., essendo stati detti bonifici pro- dotti in copia e disconosciuti ex art. 2712 c.c.

1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 343 e 166 c.p.c.

Si censura la sentenza della Corte capitolina nella parte in cui quest’ultima avrebbe erroneamente omesso di valutare l'eccezione di inammissibilità in rito dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], esaminandolo nel merito.

Si deduce che quest’ultimo doveva ritenersi tardivo, essendosi l’odierna controricorrente costituita in data 28 agosto 2013, a fronte di un’udienza di comparizione, fissata in citazione al 26 settembre 2013.

2. Il primo motivo di ricorso è in parte infondato ed in parte inam- missibile.

Èda dire che il motivo – anzi il ricorso, tenendo conto anche della ricostruzione in fatto posta in premessa -si caratterizza per uno scarso rispetto della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., dal momento che lo stesso opera una riproduzione quanto mai sommariadi atti dei gradi di merito – esemplare il caso del verbale della prima udienza di comparizione del giudizio di primo grado (pagg. 5-6) – omettendo in molti casi anche la relativa localizzazionedegli atti stessi.

Questa carenza, peraltro, vale a precludere l’esame diretto degli atti –riqualificando il motivo come art. 360, n. 4), c.p.c., essendo so- stanzialmente dedotto un error in procededo – alla luce del principio per cui è necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso che discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di ac- Sez.

S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 8 di 16 certare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8077 del 22/05/ 2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).

Operata tale premessa, si deve in primo luogo affermare l’infonda- tezza della prima delle tesi sostenute dalla ricorrente, e cioè quella per cui l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla stessa ricorrente in re- lazione alla comparsa di costituzione e risposta dell’odierna controri- corrente, per tardivo deposito di quest’ultima, e la richiesta di rigetto (per ragioni non specificate) della domanda riconvenzionale stessa do- vevanoritenersi implicitamente comprensive della formulazione dell a eccezione di prescrizione.

Fermo il principio per cui la formulazione dell’eccezione di prescri- zione non esige l’impiego di formule sacramentali(Cass. Sez. 3 - Ordi- nanza n. 13606 del 19/05/2021) o l'indicazione di specifiche norme (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23817 del 22/12/2004), è tuttavia inevita- bile rilevare la fondamentale diversità che intercorre tra un’eccezione di inammissibilità di una domanda riconvenzionale per sua tardiva for- mulazione, in quanto eccezione in rito che peraltro, investendo il ri- spetto delle preclusioni processuali, risulta rilevabile d’ufficio, da un’ec- cezione in senso stretto inerente il merito di una pretesa ex adverso azionata, quale è l’eccezione di prescrizione, dovendosi quindi esclu- dere nettamente che la seconda possa intendersi implicitamente con- tenuta nella prima.

Parimenti, si deve escludere –pena un evidente vulnus al principio del contraddittorio –che la generica richiesta di rigetto di una domanda contenga in sé anche la formulazione di un’eccezione di prescrizione, Sez.

S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 9 di 16 atteso che quest’ultima esige pur sempre una manifestazione non equi- voca della volontà di contrastare una deduzione di controparte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23817 del 22/12/2004)e che, diversamente opi- nando, dovrebbe pervenirsi alla conclusione per cui la formulazione di conclusioni di rigetto di una domanda devono ritenersi contenere im- plicitamente una qualsiasi eccezione, comprese quelle in senso stretto.

Esclusa, quindi, anche la fondatezza della tesi –sostenuta sempre dalla ricorrente– per cui le deduzioni successivamente formulate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. venivano a costituire un mero “approfondimento” (cfr. pag. 13 del ricorso) di un’eccezione già formulata, deve essere parimenti disattesa la tesi per cui in ogni caso l’eccezione di prescrizione avrebbe potuto essere formulata nella suddetta memoria quale “appendice scritta” dell’udienza di trattazione.

Le deduzioni della ricorrente – in gran parte imperniate su argo- mentazioni e richiami di dottrina concernenti il ben diverso, e non per- tinente,tema della “non contestazione” – cozzano con il disposto di cui all’art. 183, commi quinto e sesto, nella formulazione ratione temporis applicabile (citazione del 15 marzo 2007), il quale, testualmente, di- sponeva: “[V] Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le ecce- zioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle ec- cezioni proposte dal convenuto.

Può altresì chiedere di essere autoriz- zato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.

Le parti possono pre- cisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formu- late. [VI] Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini peren- tori: Sez.

S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 10 di 16 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limi- tate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.

Orbene, la decisione impugnata richiama un precedente di questa Corte (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 3567 del 14/02/2011) che è riferito all’art. 183 c.p.c. nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1° marzo 2006, ma che ha comunque affermato – in relazione a quello che era allora il quarto comma dell’art. 183 c.p.c. e ne è poi divenuto il quinto comma – il principio per cui, ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in ri- convenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modifi- care le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulte- riori, non essendo ammissibile estendere il thema decidendum.

La decisione della Corte territorialerisulta ancora più conforme ai principi da questa Corte affermati in relazione alla versione dell’art. 183 c.p.c. applicabile al caso di specie, avendo questa Corte chiarito sia che l'art. 183 c.p.c. (sia nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sia nel testo successivo) consente all'attore di Sez.

S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 11 di 16 proporre le domande consequenziali alle eccezioni o domande del con- venuto soltanto nell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., e non anche, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, con le memorie pre- viste dalla medesima norma (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17708 del 19/07/2013) sia che la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già pro- poste", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conse- guenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, che, a propria volta, richiama, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9880 del 13/05/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3806 del 26/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25409 del 12/11/2013).

Quanto alle deduzioni di cui alle pagg. 16-17 del ricorso , le stesse investono il merito vero e proprio dell’eccezione di prescrizione e risul- tano quindi inammissibili , sia perché carenti sul piano del rispetto dell’art. 366 c.p.c., sia perché investono profili che non sono alla base della ratio della decisione impugnata, fondata su profili in rito e non di merito.

3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.

Vi è da osservare, in primo luogo, che la ricorrente ha errato nella scelta del mezzo di impugnazione, dal momento che il vizio che la stessa avrebbe dovuto dedurre sarebbe stato, in ipotesi, quello di cui all’art. 112 c.p.c., e quindi la nullità della decisioneper omessa statui- zione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018).

Ulteriormente, essendo la ricorrente rimasta soccombente in prime cure, sarebbe stato suo onere, nel giudizio di appello, non limitarsi a Sez.

S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 12 di 16 “riproporre” (pag. 19 del ricorso) le proprie contestazioni, bensì formu- lare uno specifico motivo di gravame (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 9265 del 06/04/ 2021; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9889 del 13/05/2016) avverso la de- cisione di prime cure,che aveva applicato la compensazione impropria –in disparte in questa sede ogni considerazione sulla pertinenza delle deduzioni svolte in questa sede dalla ricorrente medesima con riferi- mento all’art. 1241 c.c. -laddove di un simile motivo di gravame non è menzione né nella decisione impugnata – che si limita a far cenno alle “eccezioni di merito opposte, nel corso del giudizio di primo grado” -né nello stesso ricorso, il quale, anzi, anche sotto tale profilo , risulta carente sul piano della specificità di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto si limita a richiamare le deduzioni svolte nel giudizio di primo grado,ma non quelle svolte in sede di gravame.

4. Il terzo motivo è, parimenti, inammissibile.

Quanto alla censura riferita all’art. 360,n. 5, c.p.c., si deve osser- vareche, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2013, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi di- staccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricor- rente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimo- strando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/ 2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).

Quanto alla censura riferita all’art. 360, n. 3, c.p.c.,invece, si deve constatare che il motivo si traduce in una mera critica della valutazione delle prove riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, ponendosiil motivo in conflitto con il principio enunciato da Sez.

S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 13 di 16 questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla forma- zione del proprio convincimento(Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez.1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022 ; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/ 08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).

Va ribadito, infatti, il principio per cui il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, néa confutare ogni singola argomentazione pro- spettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fon- dare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata(Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002).

La ricorrente, invero, non deduce una effettiva violazione dell’art.116 c.p.c.- deduzione che è ammissibile solo ove si alleghi che il giu- dice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normativa , se- condo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo pru- Sez.

S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 14 di 16 dente apprezzamento– ma viene a sostenere , con una serie di consi- derazioni che intendono sottoporre a questa Corte una componente massiccia di materiale probatorio acquisito nei gradi di merito , che il giudice di merito avrebbe male esercitato il proprio prudente apprez- zamento della prova.

Orbene, tale censura la censura sarebbe in teoria ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020) ma nel caso in esame risulta, come visto in precedenza, preclusa dal di- sposto di cui all’art. 348-ter c.p.c.

Non si può non rilevare ulteriormente che molte delle eterogenee doglianzeconcentrate nel motivo risultano poi ulteriormente viziate dal mancato rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.: così è per le censure mosse (paragrafo C, pag. 27) all’interpretazione dell’atto di citazione del diverso giudizio instaurato nel 1996,solo loca- lizzato ma non riprodotto nel benché minimo passaggio fondamentale (ed in ordine alla cui interpretazione, del resto, si invocano non meglio specifiche “complessità” e “ratio” dell’atto nel suo complesso); così è per il disconoscimento ex art. 2712 c.c. delle copie fotostatiche pro- dotte come documenti dall’odierna controricorrente (pag. 31), che la ricorrente asserisce essere stato oggetto di un motivo di gravame ma del quale non è traccia nella decisione impugnata e di cui non viene riprodotto il contenuto anche nel suo minimo contenuto indispensabile.

Quanto alle deduzioni concernenti l’acquisizione di documenti da parte del CTU(paragrafo E, pag. 29 segg.), vale – a tacer d’ogni altra considerazione –il principio enunciato da questa Corte (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 3086 del 01/02/2022) a mente del quale l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della Sez.

S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 15 di 16 domanda o delle eccezioni - e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio- o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o ac- quisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad inizia- tiva di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.

Ebbene, parte ricorrente, anche in questo caso omettendo di pre- stare adeguato ossequio all’art. 366 c.p.c., trascurapersino di specifi- care se tale profilo sia stato tempestivamente eccepito in sede di giu- dizio di prime cure – nel corso del quale aveva avuto luogo la consu- lenza – così come tralascia di specificare se lo stesso fosse stato og- getto di un puntuale motivo di gravame in appello.

5. Inammissibile, infine, è il quarto motivo di gravame.

L’inammissibilità, in questo caso, discende dal radicale difetto di interesse a proporre impugnativa in relazione alla mancata declaratoria di inammissibilità di un gravame- quello dell’odierna controricorrente -che è stato comunque respinto nel merito dalla decisione impugnata senza che la controricorrente medesima abbia proposto in questa sede ricorsoincidentale. 6.Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- Sez.

S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 16 di 16 creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso; condanna laricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 15.000,00, oltre spese prenota

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1570/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre- sentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]- MINIA N 362, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappre- sentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro A.G.E.A. —[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore edomiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende –controricorrente – Oggetto: Contratto di as- suntoria – Mercato dei Cereali- [OSCURATO:PERSONA] - Inadem- pimento R.G.N. 1570/2021 Ud. 23/04/2025CC Sez. S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 2 di 16 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2848/2020 depositata il 15/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2848/2020, pubblicata in data 15 giugno 2020, la Corte d’appello di Roma, nella dichiarata contumacia di A.I.M.A. [OSCURATO:PERSONA], ha respinto sia l’appello principale, sia l’appello inci- dentale proposti, rispettivamente, da [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]- ZIONE e da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19559/2012, depositata il 23 ottobre 2012, la quale aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato la medesima [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 1.272.577,04. 2. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base del contratto di “assuntoria” concluso con A.I.M.A., in virtù del quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva assunto l'incarico di svolgere le operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali, obbligandosi a curare, in nome e per conto dell'A.I.M.A., le operazioni di acquisto, di ricevimento, di pagamento, di conservazione e di vendita dei pro- dotti. Sez. S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 3 di 16 Sulla base di tale contratto, a fronte di ogni acquisto presso i singoli operatori, [OSCURATO:SOCIETA] –quale “assuntore” – si obbligava a emet- tere le relative bollette di acquisto nonché -previo rilascio di corrispon- denti fatture da parte dei venditori -a curarne i pagamenti utilizzando, a tal fine, le somme che I'A.I.M.A. era tenuta ad accreditare su un apposito conto corrente bancario, sul quale l'Assuntore era espressa- mente delegato ad effettuare i prelevamenti esclusivamente per le bol- lette di acquistodei cerali conferiti mentre, nell’opposto caso di vendita di cereali, l'Assuntore si obbligava ad emettere, per ogni consegna all'acquirente, apposita bolletta di uscita e, sempre in nome e per conto di A.I.M.A., regolari fatture per il controvalore, calcolato in via provvi- soria, che il compratore doveva versare prima dell'inizio dei ritiri del prodotto direttamente all'Assuntore, che ne curava l'incasso. Così ricostruiti i rapporti con A.I.M.A. – alla quale, per effetto di soppressione, era subentrata [OSCURATO:PERSONA] –la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]- ZIONE aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 4.346.433,27 - di cui € 3.556.547,81 per sorte capi tale ed € 789.885,46 per interessi – quale credito derivante dall'espletamento dell'incarico, nonché al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempi- mento. Si era costituita [OSCURATO:PERSONA], eccependo una serie di inadempimenti alle predette convenzioni da parte della medesima [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]- QUIDAZIONE e formulando domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di £ 5.442.918.820, quale saldo creditorio a proprio favore, maggiorato degli interessi. All’esito del giudizio – nel corso del quale era stata espletata con- sulenza tecnica d’ufficio – il Tribunale di Roma, come già ricordato, aveva respinto la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]- DAZIONE mentre aveva accolto la domanda riconvenzionale, condan- Sez. S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 4 di 16 nando la stessa [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] l'importo di € 1.272.577,04, oltre interessi nella mi- sura legale dal 14 ottobre 1997, compensando le spese di lite ad ecce- zione di quelle relative alla CTU, poste a carico della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]. 3. Esaminando i contrapposti gravami –e per quanto ancora rileva nella presente sede –la Corte territoriale ha disatteso i motivi di ap- pello di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], osservando, in sintesi, che: − era da ritenersi provata – in relazione alla domanda riconven- zionale di [OSCURATO:PERSONA] –la percezione da parte della stessa [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 3.311.511,00 da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]., emergendo tale circo- stanza sia da comunicazioni della medesima appellante sia dal contenuto di un atto di citazione notificato dall’appellante ad A.I.M.A. per instaurare un precedente giudizio poi estinto sia da copie di bonifici bancari riprodotti nella consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado; − era da ritenersi inammissibile l’eccezione di prescrizione solle- vata dalla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], essendo stata tale ecce- zione sollevata unicamente nella memoria depositata entro il primo termine ex art. 183 c.p.c. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Sez. S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 5 di 16 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 183, quinto e sesto comma, c.p.c. e 2934 c.c. Censurando la decisione della Corte d’appello di Roma nella parte in cui la stessa ha ritenuto inammissibile,in quanto tardivamente for- mulata, l’eccezione di prescrizione del credito azionato dall’odierna controricorrente, la ricorrente deduce che: − l’eccezione doveva ritenersi tempestivamente formulata, avendo la ricorrente contestato sin dall’udienza di compari- zione l’inammissibilità dell’avversa domanda, chiedendone ul- teriormente il rigetto; − in ogni caso doveva ritenersi che il termine ultimo per sollevare l’eccezione venisse a scadere solo con lo scadere del termine per il deposito della prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma sesto, c.p.c., quale “appendice scritta” dell’udienza di trattazione; − la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’infondatezza dell’eccezione medesima, avendo il giudice di prime cure sia individuato erroneamente il momento in cui la prescrizione aveva incominciato a decorrere sia erroneamente attribuito valenza interruttiva della prescrizione ad atti che erano privi degli elementi a tali fine necessari. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 183, commi quinto e sesto, c.p.c., nonché 1241, 1242 e 1243 c.c. Sez. S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 6 di 16 Censurando la decisione della Corte d’appello nella parte in cui la stessa “ha avallato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale ha condannato la Italsilos al pagamento dell'importo di euro 1.272.577,04, ritenendo implicitamente ammissibile e fondata l'ecce- zione di compensazione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella propria comparsa di costituzione e risposta”, la ricorrente contesta che alla fattispecie fosse applicabile il meccanismo della c.d. “compensazione impropria” e si duole del fatto che la Corte d’appello abbia omesso di statuire sulle contestazioni in tal senso formulate sin dal giudizio di primo grado. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce “violazione e/o falsa ap- plicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 in relazione agli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. – omesso esame di un punto decisivo ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia”. Il ricorso censura la decisione impugnata in quanto “ha erronea- mente ritenuto provato l'avvenuto pagamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., delle somme relative all'aggiudicazione Aima di grano duro di cui al bando di gara n. 2778 del 2/10/1993 pari ad Euro 3.311.511,05 (lire 6.411.979,501=), nonché il mancato versamento delle medesime somme da parte dell'assuntore Italsilos all'Aima.”, contestando la va- lutazione degli elementi documentali operata dalla Corte di merito. Contesta ulteriormente che la Corte d’appello: − avrebbe erroneamente riconosciuto valore di riconoscimento della circostanza alle deduzioni svolte nell’atto di citazione pre- cedentemente notificato ad A.I.M.A., omettendo di esaminare l’atto nel suo contenuto complessivo ed attribuendo valenza confessoria ad un atto non sottoscritto dalla parte; − avrebbe ritenuto idoneo atto di costituzione in mora un decreto dell’A.I.M.A. del 15 gennaio 1998 che invece costituiva atto Sez. S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 7 di 16 meramente interno all’Ente medesimo e non era stato notifi- cato alla ricorrente; − avrebbe preso in considerazione ai fini probatori bonifici ban- cari acquisiti dal consulente tecnico d’ufficio, violando sia l’art.2697 c.c. sia l’art. 2712 c.c., essendo stati detti bonifici pro- dotti in copia e disconosciuti ex art. 2712 c.c. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 343 e 166 c.p.c. Si censura la sentenza della Corte capitolina nella parte in cui quest’ultima avrebbe erroneamente omesso di valutare l'eccezione di inammissibilità in rito dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], esaminandolo nel merito. Si deduce che quest’ultimo doveva ritenersi tardivo, essendosi l’odierna controricorrente costituita in data 28 agosto 2013, a fronte di un’udienza di comparizione, fissata in citazione al 26 settembre 2013. 2. Il primo motivo di ricorso è in parte infondato ed in parte inam- missibile. Èda dire che il motivo – anzi il ricorso, tenendo conto anche della ricostruzione in fatto posta in premessa -si caratterizza per uno scarso rispetto della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., dal momento che lo stesso opera una riproduzione quanto mai sommariadi atti dei gradi di merito – esemplare il caso del verbale della prima udienza di comparizione del giudizio di primo grado (pagg. 5-6) – omettendo in molti casi anche la relativa localizzazionedegli atti stessi. Questa carenza, peraltro, vale a precludere l’esame diretto degli atti –riqualificando il motivo come art. 360, n. 4), c.p.c., essendo so- stanzialmente dedotto un error in procededo – alla luce del principio per cui è necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso che discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di ac- Sez. S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 8 di 16 certare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/ 2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012). Operata tale premessa, si deve in primo luogo affermare l’infonda- tezza della prima delle tesi sostenute dalla ricorrente, e cioè quella per cui l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla stessa ricorrente in re- lazione alla comparsa di costituzione e risposta dell’odierna controri- corrente, per tardivo deposito di quest’ultima, e la richiesta di rigetto (per ragioni non specificate) della domanda riconvenzionale stessa do- vevanoritenersi implicitamente comprensive della formulazione dell a eccezione di prescrizione. Fermo il principio per cui la formulazione dell’eccezione di prescri- zione non esige l’impiego di formule sacramentali(Cass. Sez. 3 - Ordi- nanza n. 13606 del 19/05/2021) o l'indicazione di specifiche norme (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23817 del 22/12/2004), è tuttavia inevita- bile rilevare la fondamentale diversità che intercorre tra un’eccezione di inammissibilità di una domanda riconvenzionale per sua tardiva for- mulazione, in quanto eccezione in rito che peraltro, investendo il ri- spetto delle preclusioni processuali, risulta rilevabile d’ufficio, da un’ec- cezione in senso stretto inerente il merito di una pretesa ex adverso azionata, quale è l’eccezione di prescrizione, dovendosi quindi esclu- dere nettamente che la seconda possa intendersi implicitamente con- tenuta nella prima. Parimenti, si deve escludere –pena un evidente vulnus al principio del contraddittorio –che la generica richiesta di rigetto di una domanda contenga in sé anche la formulazione di un’eccezione di prescrizione, Sez. S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 9 di 16 atteso che quest’ultima esige pur sempre una manifestazione non equi- voca della volontà di contrastare una deduzione di controparte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23817 del 22/12/2004)e che, diversamente opi- nando, dovrebbe pervenirsi alla conclusione per cui la formulazione di conclusioni di rigetto di una domanda devono ritenersi contenere im- plicitamente una qualsiasi eccezione, comprese quelle in senso stretto. Esclusa, quindi, anche la fondatezza della tesi –sostenuta sempre dalla ricorrente– per cui le deduzioni successivamente formulate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. venivano a costituire un mero “approfondimento” (cfr. pag. 13 del ricorso) di un’eccezione già formulata, deve essere parimenti disattesa la tesi per cui in ogni caso l’eccezione di prescrizione avrebbe potuto essere formulata nella suddetta memoria quale “appendice scritta” dell’udienza di trattazione. Le deduzioni della ricorrente – in gran parte imperniate su argo- mentazioni e richiami di dottrina concernenti il ben diverso, e non per- tinente,tema della “non contestazione” – cozzano con il disposto di cui all’art. 183, commi quinto e sesto, nella formulazione ratione temporis applicabile (citazione del 15 marzo 2007), il quale, testualmente, di- sponeva: “[V] Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le ecce- zioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle ec- cezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autoriz- zato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono pre- cisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formu- late. [VI] Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini peren- tori: Sez. S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 10 di 16 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limi- tate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”. Orbene, la decisione impugnata richiama un precedente di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3567 del 14/02/2011) che è riferito all’art. 183 c.p.c. nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1° marzo 2006, ma che ha comunque affermato – in relazione a quello che era allora il quarto comma dell’art. 183 c.p.c. e ne è poi divenuto il quinto comma – il principio per cui, ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in ri- convenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modifi- care le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulte- riori, non essendo ammissibile estendere il thema decidendum. La decisione della Corte territorialerisulta ancora più conforme ai principi da questa Corte affermati in relazione alla versione dell’art. 183 c.p.c. applicabile al caso di specie, avendo questa Corte chiarito sia che l'art. 183 c.p.c. (sia nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sia nel testo successivo) consente all'attore di Sez. S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 11 di 16 proporre le domande consequenziali alle eccezioni o domande del con- venuto soltanto nell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., e non anche, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, con le memorie pre- viste dalla medesima norma (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17708 del 19/07/2013) sia che la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già pro- poste", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conse- guenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, che, a propria volta, richiama, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9880 del 13/05/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3806 del 26/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25409 del 12/11/2013). Quanto alle deduzioni di cui alle pagg. 16-17 del ricorso , le stesse investono il merito vero e proprio dell’eccezione di prescrizione e risul- tano quindi inammissibili , sia perché carenti sul piano del rispetto dell’art. 366 c.p.c., sia perché investono profili che non sono alla base della ratio della decisione impugnata, fondata su profili in rito e non di merito. 3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile. Vi è da osservare, in primo luogo, che la ricorrente ha errato nella scelta del mezzo di impugnazione, dal momento che il vizio che la stessa avrebbe dovuto dedurre sarebbe stato, in ipotesi, quello di cui all’art. 112 c.p.c., e quindi la nullità della decisioneper omessa statui- zione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018). Ulteriormente, essendo la ricorrente rimasta soccombente in prime cure, sarebbe stato suo onere, nel giudizio di appello, non limitarsi a Sez. S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 12 di 16 “riproporre” (pag. 19 del ricorso) le proprie contestazioni, bensì formu- lare uno specifico motivo di gravame (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 9265 del 06/04/ 2021; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9889 del 13/05/2016) avverso la de- cisione di prime cure,che aveva applicato la compensazione impropria –in disparte in questa sede ogni considerazione sulla pertinenza delle deduzioni svolte in questa sede dalla ricorrente medesima con riferi- mento all’art. 1241 c.c. -laddove di un simile motivo di gravame non è menzione né nella decisione impugnata – che si limita a far cenno alle “eccezioni di merito opposte, nel corso del giudizio di primo grado” -né nello stesso ricorso, il quale, anzi, anche sotto tale profilo , risulta carente sul piano della specificità di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto si limita a richiamare le deduzioni svolte nel giudizio di primo grado,ma non quelle svolte in sede di gravame. 4. Il terzo motivo è, parimenti, inammissibile. Quanto alla censura riferita all’art. 360,n. 5, c.p.c., si deve osser- vareche, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2013, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi di- staccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricor- rente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimo- strando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/ 2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). Quanto alla censura riferita all’art. 360, n. 3, c.p.c.,invece, si deve constatare che il motivo si traduce in una mera critica della valutazione delle prove riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, ponendosiil motivo in conflitto con il principio enunciato da Sez. S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 13 di 16 questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla forma- zione del proprio convincimento(Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez.1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022 ; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/ 08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004). Va ribadito, infatti, il principio per cui il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, néa confutare ogni singola argomentazione pro- spettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fon- dare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata(Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002). La ricorrente, invero, non deduce una effettiva violazione dell’art.116 c.p.c.- deduzione che è ammissibile solo ove si alleghi che il giu- dice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normativa , se- condo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo pru- Sez. S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 14 di 16 dente apprezzamento– ma viene a sostenere , con una serie di consi- derazioni che intendono sottoporre a questa Corte una componente massiccia di materiale probatorio acquisito nei gradi di merito , che il giudice di merito avrebbe male esercitato il proprio prudente apprez- zamento della prova. Orbene, tale censura la censura sarebbe in teoria ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020) ma nel caso in esame risulta, come visto in precedenza, preclusa dal di- sposto di cui all’art. 348-ter c.p.c. Non si può non rilevare ulteriormente che molte delle eterogenee doglianzeconcentrate nel motivo risultano poi ulteriormente viziate dal mancato rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.: così è per le censure mosse (paragrafo C, pag. 27) all’interpretazione dell’atto di citazione del diverso giudizio instaurato nel 1996,solo loca- lizzato ma non riprodotto nel benché minimo passaggio fondamentale (ed in ordine alla cui interpretazione, del resto, si invocano non meglio specifiche “complessità” e “ratio” dell’atto nel suo complesso); così è per il disconoscimento ex art. 2712 c.c. delle copie fotostatiche pro- dotte come documenti dall’odierna controricorrente (pag. 31), che la ricorrente asserisce essere stato oggetto di un motivo di gravame ma del quale non è traccia nella decisione impugnata e di cui non viene riprodotto il contenuto anche nel suo minimo contenuto indispensabile. Quanto alle deduzioni concernenti l’acquisizione di documenti da parte del CTU(paragrafo E, pag. 29 segg.), vale – a tacer d’ogni altra considerazione –il principio enunciato da questa Corte (Cass. Sez. U - Sentenza n. 3086 del 01/02/2022) a mente del quale l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della Sez. S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 15 di 16 domanda o delle eccezioni - e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio- o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o ac- quisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad inizia- tiva di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. Ebbene, parte ricorrente, anche in questo caso omettendo di pre- stare adeguato ossequio all’art. 366 c.p.c., trascurapersino di specifi- care se tale profilo sia stato tempestivamente eccepito in sede di giu- dizio di prime cure – nel corso del quale aveva avuto luogo la consu- lenza – così come tralascia di specificare se lo stesso fosse stato og- getto di un puntuale motivo di gravame in appello. 5. Inammissibile, infine, è il quarto motivo di gravame. L’inammissibilità, in questo caso, discende dal radicale difetto di interesse a proporre impugnativa in relazione alla mancata declaratoria di inammissibilità di un gravame- quello dell’odierna controricorrente -che è stato comunque respinto nel merito dalla decisione impugnata senza che la controricorrente medesima abbia proposto in questa sede ricorsoincidentale. 6.Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- Sez. S1 - R.G. 1570/2021 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 16 di 16 creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso; condanna laricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 15.000,00, oltre spese prenota
Sentenza Cassazione n. 22688/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris