CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24353/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha ampiamente argomentato sul punto evidenziando la mancata allegazione da parte dell'imputato di validi rapporti sottostanti gli assegni clonati di cui aveva avuto la personale disponibilità e che aveva messo all'incasso (pag. 4 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato accoglimento dell'istanza di differimento della celebrazione del giudizio di appello per impedimento professionale del difensore è privo di specificità non confrontandosi con la statuizione della Corte territoriale laddove ha evidenziato che i concomitanti impegni non erano stati documentati; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato atteso che la diminuente de qua è stata esclusa dando conto, da un lato, dei precedenti penali per reati della medesima indole e, dall'altro, dell'assenza di elementi positivi valutabili in tal senso, neppure introdotti con l'atto di appello; che il collegio di merito si è pertanto uniformato al consolidato orientamento di questa Corte per il quale il riconoscimento di attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; soprattutto dopo la modifica dell'art. 62- bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non rileva, di per sé sola, lo stato di incensuratezza dell'imputato, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M