Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04285/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG _p c FATTO E DIRITTO

1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, in accoglimento parziale dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il tribunale di Palermo, in data 20.3.2019, aveva applicato al suddetto Tirenna la misura di prevenzione personale della sorveglianza di p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e la misura di prevenzione patrimoniale della confisca avente a oggetto l'immobile destinato ad abitazione, di proprietà della moglie del proposto, [OSCURATO:PERSONA], sito in Casteldaccia, località Ciandro, revocava l'indicata misura di prevenzione personale, confermando nel resto il provvedimento impugnato.

2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione il Tirenna e la Casisa, con un unico atto di impugnazione, lamentando: 1) violazione di legge, con particolare riferimento alla mancanza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale del proposto; 2) assenza di correlazione tra la ritenuta pericolosità sociale del proposto e l'acquisto dei beni oggetto di confisca.

3. Con requisitoria scritta del 21.9.2021 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, chiede che, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato sia annullato con rinvio.

4. Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.

5. Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno riepilogare, sia pure sinteticamente, l'approdo interpretativo raggiunto dalla giurisprudenza di legittimità in alcuni condivisibili arresti riguardanti la materia oggetto di ricorso.

Punto di partenza non può che essere il principio da tempo affermato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (cfr. Cass., Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, Rv. 262605).

Principio ribadito in un recente arresto, in materia di partecipazione del proposto ad un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, secondo cui in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto cd. pericoloso specifico, in quanto indiziato di appartenere ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il giudice deve previamente individuare il preciso periodo di manifestazione della pericolosità sociale, determinandone, pur solo attraverso elementi indiziari, i momenti iniziale e finale in funzione del coinvolgimento del predetto nelle attività illecite, con conseguente ingiustificato arricchimento, e solo all'esito di ciò può procedere all'ulteriore valutazione attinente l'eventuale sproporzione degli acquisti rispetto alle entrate lecite, al fine di sottoporre ad ablazione i beni il cui valore appaia incongruo (cfr. Cass., Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021, Rv. 281457).

L'indagine volta all'accertamento della pericolosità sociale del proposto, che rappresenta il primo e necessario antecedente logico-giuridico per l'adozione della confisca di prevenzione, non può che svolgersi, per la compressione di fondamentali valori costituzionali che l'adozione delle misure di prevenzione patrimoniali comporta, in termini di particolare rigore.

Non può, pertanto, che condividersi l'assunto alla luce del quale, in sede di verifica della pericolosità sociale del soggetto proposto per l'applicazione della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione deve individuare il momento iniziale della suddetta pericolosità, al fine di sostenerne la correlazione con l'acquisto dei beni, sulla base non della constatazione di condotte genericamente indicative della propensione al delitto, ma dell'apprezzamento di condotte delittuose corrispondenti al tipo criminologico della norma che intende applicare, individuando il momento in cui le stesse abbiano raggiunto consistenza e abitualità tali da consentire, già all'epoca, l'applicazione della misura di prevenzione (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziato il criterio adottato dal giudice di merito, che aveva individuato il "dies a quo" della pericolosità nel momento di commissione del primo delitto, senza apprezzarne la valenza e l'attitudine a porsi come momento iniziale di una sequenza: cfr. Cass., Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, Rv. 273976).

In questa prospettiva si è ulteriormente e opportunamente precisato che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali (cfr. Cass., Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021, Rv. 281620, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017, Rv. 272703).

Orbene la motivazione della corte territoriale si presente, del tutto dissonante rispetto a tali principi.

Il giudice di appello, infatti, come evidenziato anche dal sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione nella sua requisitoria scritta, ha individuato l'inizio del manifestarsi della pericolosità sociale del proposto in un periodo, collocabile "alla fine del primo decennio degli anni 2000", in ciò modificando la valutazione operata sul punto dal giudice di primo grado, secondo cui "il periodo di pericolosità sociale del Tirenna corrisponde a quello di commissione dei delitti per i quali il medesimo ha riportato condanna", con sentenza passata in giudicato, per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e per un singolo episodio di commercio internazionale di sostanze stupefacenti, fatti commessi tra il mese di agosto del 2012 e 1'8 maggio del 2013.

Ciò sul presupposto che "gli stretti legami fiduciari intercorrenti, già nel mese di agosto 2012, tra Ti renna e i vertici del sodalizio criminoso sopra indicato presuppongono con tutta evidenza una conoscenza approfondita, una frequentazione consolidata e una verificata disponibilità dell'odierno appellante nei confronti del gruppo criminale, tali da giustificare l'affidamento che nei suoi confronti dimostravano di riporre i vertici di esso" (cfr. p. 9 del provvedimento oggetto di ricorso).

Tale conclusione si fonda, nel ragionamento seguito dalla corte territoriale, sulla convinzione che la partecipazione a un sodalizio criminale non si verifichi istantaneamente, ma sia il frutto di "un avvicinamento progressivo al consorzio criminale, inizialmente attraverso manifestazioni di disponibilità a svolgere funzioni di tipo ancillare e solo successivamente consolidandosi mediante la piena partecipazione alle dinamiche organizzative dell'associazione: tale progressione implica la diffusione della pericolosità non solo sullo specifico periodo in cui la pericolosità è conclamata, ma anche su quello nel quale si manifesta l'avvicinamento.

Tale periodo deve essere poi ulteriormente - se pur ragionevolmente - retrodatato, atteso che l'incipit di un percorso criminale non può che precedere la registrazione dell'avvicinamento all'associazione" (cfr. p. 9 del provvedimento oggetto di ricorso).

In tal modo il giudice di appello ha inteso risolvere la doglianza difensiva incentrata sulla duplice circostanza che, rispetto al periodo in cui, secondo il giudice di primo grado, si sarebbe manifestata la pericolosità sociale del Tirenna (compreso, come si è detto, tra il mese di agosto del 2012 e 1'8 maggio del 2013), da un lato, l'acquisto del terreno su cui sorge l'immobile oggetto di confisca sarebbe avvenuto da parte della Casisa ben prima, vale a dire nel 2010; dall'altro, l'abusiva realizzazione del manufatto in parola si collocherebbe, secondo quanto affermato dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza con cui la moglie del proposto era stata condannata per le relative violazioni in materia urbanistica, in un periodo compreso tra il 2011 e il 2012, del pari non coincidente con il periodo di manifestazione della pericolosità sociale del Tirenna indicato nel decreto di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale emesso dal tribunale di Palermo il 20.3.2019.

Scrivono, infatti, i giudici di secondo grado che "la retrodatazione della pericolosità sociale di Tirrena rispetto alla data indicata dalla difesa appellante" rende "sostanzialmente irrilevante la questione della collocazione temporale dell'inizio e della fine dei lavori, poiché comunque si tratta di anni di sicuro compresi nel periodo di accertata pericolosità sociale del proposto".

Si tratta, tuttavia, di un'affermazione assolutamente tautologica, tale, dunque, da integrare una motivazione del tutto apparente, in quanto con essa si rappresenta come accertata una condizione (l'esistenza della pericolosità sociale del proposto al momento dell'acquisto del terreno dove è sorto l'immobile acquistato dalla Casisa e della realizzazione abusiva del manufatto) la cui sussistenza non è stata verificata in concreto, ma semplicemente desunta sulla base di presunzioni congetturali, del tutto sganciate da dati obiettivi e, in particolare, dall'emersione del compimento, da parte del Tirenna, nel periodo indicato dal giudice di appello (la fine del primo decennio degli anni 2000) di attività delittuose capaci di produrre reddito, tali, dunque, da giustificare l'investimento dei capitali illeciti nell'acquisto dei beni oggetto di confisca per interposta persona.

Attività ben diverse, nel loro inequivocabile, perché concreto, valore sintomatico, da quel prudente e progressivo avvicinamento al sodalizio criminale ritenuto dal giudice di secondo grado di per sé indicativo della pericolosità sociale del proposto, senza che ad esso sia stata ricondotta la necessaria valutazione sugli effetti in termini di produzione del reddito e di ingiustificato arricchimento del Tirenna, determinati dal suo avvicinamento all'associazione a delinquere di riferimento.

Risultano, pertanto, del tutto vaghi, nel percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, i parametri cui ancorare l'inizio della pericolosità sociale del proposto, in ragione del semplice grado di frequentazione e di avvicinamento di quest'ultimo al sodalizio criminale di riferimento.

6. Sulla base delle svolte considerazione si impone, per difetto assoluto di motivazione sul rilevante punto indicato, che integra un'evidente violazione di legge, in essa assorbita ogni ulteriore doglianza, l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio alla corte di appello di Palermo per nuovo giudizio, da svolgere uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati.

La natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, ai sensi del disposto dell'art. 623, co. 1, lett. a), c.p.p.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (cfr. Cass., sez.

V, n. 42371 del 27.9.2004,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG _p c FATTO E DIRITTO 1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, in accoglimento parziale dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il tribunale di Palermo, in data 20.3.2019, aveva applicato al suddetto Tirenna la misura di prevenzione personale della sorveglianza di p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e la misura di prevenzione patrimoniale della confisca avente a oggetto l'immobile destinato ad abitazione, di proprietà della moglie del proposto, [OSCURATO:PERSONA], sito in Casteldaccia, località Ciandro, revocava l'indicata misura di prevenzione personale, confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione il Tirenna e la Casisa, con un unico atto di impugnazione, lamentando: 1) violazione di legge, con particolare riferimento alla mancanza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale del proposto; 2) assenza di correlazione tra la ritenuta pericolosità sociale del proposto e l'acquisto dei beni oggetto di confisca. 3. Con requisitoria scritta del 21.9.2021 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, chiede che, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato sia annullato con rinvio. 4. Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni. 5. Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno riepilogare, sia pure sinteticamente, l'approdo interpretativo raggiunto dalla giurisprudenza di legittimità in alcuni condivisibili arresti riguardanti la materia oggetto di ricorso. Punto di partenza non può che essere il principio da tempo affermato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (cfr. Cass., Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Rv. 262605). Principio ribadito in un recente arresto, in materia di partecipazione del proposto ad un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, secondo cui in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto cd. pericoloso specifico, in quanto indiziato di appartenere ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il giudice deve previamente individuare il preciso periodo di manifestazione della pericolosità sociale, determinandone, pur solo attraverso elementi indiziari, i momenti iniziale e finale in funzione del coinvolgimento del predetto nelle attività illecite, con conseguente ingiustificato arricchimento, e solo all'esito di ciò può procedere all'ulteriore valutazione attinente l'eventuale sproporzione degli acquisti rispetto alle entrate lecite, al fine di sottoporre ad ablazione i beni il cui valore appaia incongruo (cfr. Cass., Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021, Rv. 281457). L'indagine volta all'accertamento della pericolosità sociale del proposto, che rappresenta il primo e necessario antecedente logico-giuridico per l'adozione della confisca di prevenzione, non può che svolgersi, per la compressione di fondamentali valori costituzionali che l'adozione delle misure di prevenzione patrimoniali comporta, in termini di particolare rigore. Non può, pertanto, che condividersi l'assunto alla luce del quale, in sede di verifica della pericolosità sociale del soggetto proposto per l'applicazione della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione deve individuare il momento iniziale della suddetta pericolosità, al fine di sostenerne la correlazione con l'acquisto dei beni, sulla base non della constatazione di condotte genericamente indicative della propensione al delitto, ma dell'apprezzamento di condotte delittuose corrispondenti al tipo criminologico della norma che intende applicare, individuando il momento in cui le stesse abbiano raggiunto consistenza e abitualità tali da consentire, già all'epoca, l'applicazione della misura di prevenzione (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziato il criterio adottato dal giudice di merito, che aveva individuato il "dies a quo" della pericolosità nel momento di commissione del primo delitto, senza apprezzarne la valenza e l'attitudine a porsi come momento iniziale di una sequenza: cfr. Cass., Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, Rv. 273976). In questa prospettiva si è ulteriormente e opportunamente precisato che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali (cfr. Cass., Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021, Rv. 281620, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017, Rv. 272703). Orbene la motivazione della corte territoriale si presente, del tutto dissonante rispetto a tali principi. Il giudice di appello, infatti, come evidenziato anche dal sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione nella sua requisitoria scritta, ha individuato l'inizio del manifestarsi della pericolosità sociale del proposto in un periodo, collocabile "alla fine del primo decennio degli anni 2000", in ciò modificando la valutazione operata sul punto dal giudice di primo grado, secondo cui "il periodo di pericolosità sociale del Tirenna corrisponde a quello di commissione dei delitti per i quali il medesimo ha riportato condanna", con sentenza passata in giudicato, per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e per un singolo episodio di commercio internazionale di sostanze stupefacenti, fatti commessi tra il mese di agosto del 2012 e 1'8 maggio del 2013. Ciò sul presupposto che "gli stretti legami fiduciari intercorrenti, già nel mese di agosto 2012, tra Ti renna e i vertici del sodalizio criminoso sopra indicato presuppongono con tutta evidenza una conoscenza approfondita, una frequentazione consolidata e una verificata disponibilità dell'odierno appellante nei confronti del gruppo criminale, tali da giustificare l'affidamento che nei suoi confronti dimostravano di riporre i vertici di esso" (cfr. p. 9 del provvedimento oggetto di ricorso). Tale conclusione si fonda, nel ragionamento seguito dalla corte territoriale, sulla convinzione che la partecipazione a un sodalizio criminale non si verifichi istantaneamente, ma sia il frutto di "un avvicinamento progressivo al consorzio criminale, inizialmente attraverso manifestazioni di disponibilità a svolgere funzioni di tipo ancillare e solo successivamente consolidandosi mediante la piena partecipazione alle dinamiche organizzative dell'associazione: tale progressione implica la diffusione della pericolosità non solo sullo specifico periodo in cui la pericolosità è conclamata, ma anche su quello nel quale si manifesta l'avvicinamento. Tale periodo deve essere poi ulteriormente - se pur ragionevolmente - retrodatato, atteso che l'incipit di un percorso criminale non può che precedere la registrazione dell'avvicinamento all'associazione" (cfr. p. 9 del provvedimento oggetto di ricorso). In tal modo il giudice di appello ha inteso risolvere la doglianza difensiva incentrata sulla duplice circostanza che, rispetto al periodo in cui, secondo il giudice di primo grado, si sarebbe manifestata la pericolosità sociale del Tirenna (compreso, come si è detto, tra il mese di agosto del 2012 e 1'8 maggio del 2013), da un lato, l'acquisto del terreno su cui sorge l'immobile oggetto di confisca sarebbe avvenuto da parte della Casisa ben prima, vale a dire nel 2010; dall'altro, l'abusiva realizzazione del manufatto in parola si collocherebbe, secondo quanto affermato dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza con cui la moglie del proposto era stata condannata per le relative violazioni in materia urbanistica, in un periodo compreso tra il 2011 e il 2012, del pari non coincidente con il periodo di manifestazione della pericolosità sociale del Tirenna indicato nel decreto di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale emesso dal tribunale di Palermo il 20.3.2019. Scrivono, infatti, i giudici di secondo grado che "la retrodatazione della pericolosità sociale di Tirrena rispetto alla data indicata dalla difesa appellante" rende "sostanzialmente irrilevante la questione della collocazione temporale dell'inizio e della fine dei lavori, poiché comunque si tratta di anni di sicuro compresi nel periodo di accertata pericolosità sociale del proposto". Si tratta, tuttavia, di un'affermazione assolutamente tautologica, tale, dunque, da integrare una motivazione del tutto apparente, in quanto con essa si rappresenta come accertata una condizione (l'esistenza della pericolosità sociale del proposto al momento dell'acquisto del terreno dove è sorto l'immobile acquistato dalla Casisa e della realizzazione abusiva del manufatto) la cui sussistenza non è stata verificata in concreto, ma semplicemente desunta sulla base di presunzioni congetturali, del tutto sganciate da dati obiettivi e, in particolare, dall'emersione del compimento, da parte del Tirenna, nel periodo indicato dal giudice di appello (la fine del primo decennio degli anni 2000) di attività delittuose capaci di produrre reddito, tali, dunque, da giustificare l'investimento dei capitali illeciti nell'acquisto dei beni oggetto di confisca per interposta persona. Attività ben diverse, nel loro inequivocabile, perché concreto, valore sintomatico, da quel prudente e progressivo avvicinamento al sodalizio criminale ritenuto dal giudice di secondo grado di per sé indicativo della pericolosità sociale del proposto, senza che ad esso sia stata ricondotta la necessaria valutazione sugli effetti in termini di produzione del reddito e di ingiustificato arricchimento del Tirenna, determinati dal suo avvicinamento all'associazione a delinquere di riferimento. Risultano, pertanto, del tutto vaghi, nel percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, i parametri cui ancorare l'inizio della pericolosità sociale del proposto, in ragione del semplice grado di frequentazione e di avvicinamento di quest'ultimo al sodalizio criminale di riferimento. 6. Sulla base delle svolte considerazione si impone, per difetto assoluto di motivazione sul rilevante punto indicato, che integra un'evidente violazione di legge, in essa assorbita ogni ulteriore doglianza, l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio alla corte di appello di Palermo per nuovo giudizio, da svolgere uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati. La natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, ai sensi del disposto dell'art. 623, co. 1, lett. a), c.p.p.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (cfr. Cass., sez. V, n. 42371 del 27.9.2004,
Decreto Cassazione n. 04285/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris