Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29841/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gii atti, ii provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo 7 dell'imputazione e aiia confisca, con rigetto nei resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato a rispondere: - di una pluralità di ipotesi di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, ex art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 1); - di una pluralità di delitti di dichiarazione fraudolenta, posti in essere mediante uso di fatture relative a operazioni inesistenti, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 2 e 3); - di una pluralità di delitti di omessa dichiarazione dei redditi, ex art. 5 d.lgs n. 74 dei 2000 (capo 4); - di una pluralità di fatti di occultamento o distruzione di documenti contabili, ex art. 10 d.lgs n. 764 del 2000 (capo 5); - del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo 6); - dei delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 7).

La contestazione si impernia sull'aver rivestito, l'imputato, la qualità di titolare ed amministratore formale di alcune imprese individuali e società (trattasi della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]. e deiia [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.) nonché di amministratore di fatto di altre ditte individuali e società (il riferimento è, in tal caso, alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C, alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], alla Z.A.

COSTRUZIONI di [OSCURATO:PERSONA]); tutte le succitate società risultavano esser state gestite, in modo unitario, dell'imputato.

1.1. Con sentenza emessa il 12/04/2018, secondo le forme del rito abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano ha assolto i'imputato da tutte le sopra riassunte contestazioni, adottando la formula di rito "perché i fatti non sussistono". 1.2 Con sentenza del 07/02/2020, la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, ha riformato tale pronuncia assolutoria, dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati contestati come commessi sino ai 27 dicembre 2010, per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione; ha poi dichiarato l'imputato colpevole delle residue contestazioni e per l'effetto - previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione - lo ha condannato alla pena principale di giustizia, nonché alle conseguenti pene accessorie faiiimentari per la durata di anni quattro, altresì disponendo - nei suoi confronti - la confisca di somme per equivalente, sino alla concorrenza dell'importo corrispondente al profitto dei ritenuti reati tributari.

1.3. Con sentenza dei 27/05/2021, ia Quinta Sezione di questa Corte ha cassato la succitata sentenza della Corte di appello di Trento del 07/02/2020, annullando la pronuncia impugnata senza rinvio, limitatamente ai reati tributari commessi dai 27 dicembre 2010 ai 17 settembre 2011 (in quanto estinti per prescrizione) e, invece, annullandola con rinvio alla Corte di appello di Trento per nuovo esame, con riferimento ai reati commessi in epoca successiva al 17 settembre 2011.

1.4. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento - in sede di giudizio di rinvio - ha dichiarato l'imputato colpevole dei delitti di cui ai capi 2), 6) (riqualificati i fatti ex art. 217, comma 2 e 223, r.d. 16 marzo 1942, n. 267), 7) (limitatamente agli importi sottratti alla [OSCURATO:SOCIETA].) e - unificati in continuazione i reati sub 2) e 7), oltre che riconosciuta l'ipotesi di cui aii'art. 219, comma 2, n. 1 Legge fall. - lo ha condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed al pagamento delle spese processuali relative a tutti i gradi di giudizio; la Corte di appello ha contestualmente dichiarato l'imputato inabilitato all'esercizio di impresa commerciale ed incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per una durata pari alla pena principale inflitta; la medesima sentenza ha applicato a Iaquinta le pene accessorie temporanee di cui all'art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 per la durata di anni uno, nonché Vinterdizione perpetua daii'ufficio di componente di Corte di giustizia tributaria, ordinando, inoltre, la pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del Ministero della giustizia; infine, i Giudici di secondo grado hanno ordinato la confisca di somme di denaro per equivalente, sino alla concorrenza dell'importo di euro 76.150,00 ed hanno confermato, nei resto, la sentenza oggetto di gravame.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi di ricorso, che vengono di seguito sintetizzati, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., entro i limiti necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge e vizio della motivazione, rilevanti ex art. 606, comma i , lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato di dichiarazione fraudolenta, di cui all'art. 2 d.lgs n. 74 del 2000; la difesa di duole, inoltre, anche della mancanza della cd. motivazione rafforzata.

La dogiianza attiene alla condanna inerente &l'utilizzo, ad opera dell'imputato, delle fatture nn. 7 e 8 dell'anno 2012, emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione adottata nella sentenza impugnata si paleserebbe - in ipotesi difensiva - illogica e contraddittoria, avendo essa fondato ii giudizio di colpevolezza esclusivamente sui dato rappresentato daiia mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, da parte di Mancuso e di Zaovsi.

L'assunto si fonda sugli esiti della informativa redatta dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA], nonché sull'esser state taii fatture emesse in epoca successiva, rispetto a quella indicata nel documento; da ciò, la conclusione che si sia trattato di fatture create al solo fine di aumentare i costi detraibili dalla tassazione, ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello, dunque, avrebbe recepito in maniera acritica quanto sostenuto dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA]; questa non avrebbe tenuto conto, però, di come la ditta individuale [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] fosse - all'epoca dei fatti - pienamente operativa nel settore della somministrazione di manodopera nell'edilizia, avendo fatturato nei 2012 euro 296.600,00 alla società [OSCURATO:PERSONA] di Merano ed euro 1.301.200,00 ad altre società.

Ai fini che ora interessano, quindi, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi risulterebbe del tutto irrilevante, a fronte della materiale esistenza delle prestazioni oggetto di fatturazione.

Si rivelerebbero allora incomprensibili gli indici, sintomatici deiia falsità della fatturazione, che sono stati adoperati dalla Corte di appello.

Inconferenti sarebbero le dichiarazioni rese dalla teste Sepe, maresciallo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], la quale si sarebbe limitata a riportare una serie di sue personali congetture, in ordine ai presunto sistema illecito di fatturazione ideato dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Alcun accertamento è stato mai effettuato, inoltre, per quanto inerisce all'avvenuto pagamento degli importi indicati in fattura, così come in ordine all'avvenuta esecuzione delle relative prestazioni.

Il fatto che la ditta dei Mancuso fosse una semplice società -cartiera- è smentito daii'aver essa fatturato circa un milione e cinquecentomila euro - nel biennio 2010-2013 - nei confronti di terze società.

Con l'eccezione della deposizione del maresciallo Sepe, il materiale probatorio sul quale poggia la sentenza impugnata coincide, sostanzialmente, con quello esaminato dai Giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale di Bolzano, nel giudizio conclusosi con l'emissione di verdetto assolutorio.

L'esistenza di una differente conclusione avrebbe imposto alla Corte di appello, pertanto, l'adozione di una motivazione "rafforzata", atta a confutare la motivazione - tutt'aitro che assertiva o incongrua - che era stata adottata dai primo giudice; trattasi di un onere che non risulta assolto.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge ed erronea applicazione della legge, per travisamento della prova e vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma l, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2, n. 2 Legge fall. e mancanza della cd. motivazione rafforzata.

La Corte ha valorizzato la deposizione resa, in sede di rinnovazione, dai curatore ed ha riqualificato l'originaria contestazione nel reato di bancarotta semplice patrimoniale, ribaltando la precedente pronuncia assolutoria.

Vi sarebbe però un travisamento delle dichiarazioni rese dai curatore, visto che il reato ora ritenuto non postula il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume di affari o del patrimonio della società fallita.

La documentazione è stata integralmente acquisita dal Curatore, come risulta dalla relazione ex art. 33 Legge faii. depositata il 10/04/2015; ciò rende dei tutto insignificanti le eventuali difficoltà incontrate dal curatore, nell'espletamento dell'incarico, essendo le stesse riconducibili non alle modalità di tenuta della contabilità, bensì al fatto che la documentazione contabile (tenuta da un commercialista operante in Calabria, ma concernente una società avente sede in [OSCURATO:PERSONA]), era stata posta sotto sequestro dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello, in definitiva, non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione di legge ed erronea applicazione della legge, nonché travisamento della prova, rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216, comma 1, n. 1 Legge fall.; la difesa, inoltre, lamenta anche la mancanza della cd. motivazione rafforzata. [OSCURATO:SOCIETA] appello fonda la decisione su quanto affermato dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] (riportato alla pagina numero 8 dell'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma il giudizio di colpevolezza è sfornito di fondamento probatorio, soffrendo anche deii'esistenza di un apparato motivazionaie palesemente viziato da iiiogicità e contraddittorietà.

L'accertamento condotto dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] e sussunto nell'informativa succitata concerneva, infatti, sette imprese ed un numero imprecisato di conti correnti; ciò rendeva impossibile individuare - in maniera specifica e puntuale - quali somme fossero state oggetto di distrazione, dalle casse della società fallita.

Trattavasi, comunque, di elementi di valutazione e conoscenza già vagliati dal Giudice dell'udienza preliminare, nel giudizio culminato nell'emissione della sopra detta pronuncia assolutoria: la Corte avrebbe avuto l'onere, allora, di indicare con precisione le ragioni poste a fondamento di una decisione di tenore diametralmente opposto.

A ciò si aggiunge il fatto che il curatore fallimentare non aveva individuato, in ipotesi difensiva, alcuna condotta penalmente rilevante.

2.4. Con ii quarto motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla determinazione dell'aumento di pena, che risulta operato per i reati unificati sotto il vincolo della continuazione ed ex art. 219, comma 2, n. 1 Legge fall.

Con la prima sentenza poi annullata, la Corte d'appello di Trento aveva irrogato una pena finale di anni due e mesi sei di reclusione, ritenendo Iaquinta responsabile di tutti i reati contestati e muovendo da una pena base pari ad anni tre di reclusione, per ii reato di bancarotta fraudolenta, poi aumentata per continuazione, nella misura di anni uno, con riferimento agli ulteriori sei reati contestati; con la sentenza impugnata, l'imputato è stato dichiarato responsabile, invece, di soli tre dei sette reati che in origine gli venivano ascritti, con riquaiificazione dei reato di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice, nonché con limitazione della bancarotta fraudolenta contestata sub 7) alla sola condotta distrattiva dell'importo di euro 91.376,00, in luogo della distrazione originariamente oggetto di incolpazione, ammontante a euro 975.629,94; infine, sono state ritenute non sussistenti le uiteriori ipotesi di bancarotta fraudolenta.

Eppure, per tali fatti il ricorrente è stato parimenti condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.

In sostanza, al ridimensionamento dell'alveo della responsabilità non ha fatto seguito una rimoduiazione dei trattamento sanzionatorio, essendosi ia Corte di appello affidata ad un apodittico e generico richiamo alla gravità delle condotte contestate ed all'entità del danno procurato.

2.5. Con il quinto motivo, viene denunciata inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha completamente omesso di prendere in considerazione la richiesta di riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen.; queste erano state oggetto di specifica richiesta difensiva, formulata - in via subordinata - in sede di discussione del giudizio celebrato secondo il rito abbreviato e, comunque, sarebbero state concedibiii in applicazione dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

Il ricorrente, peraltro, sarebbe stato ampiamente meritevole della concessione di tali attenuanti, in considerazione dei parametri valutativi indicati dall'art. 133 cod. pen. e della sua posizione lavorativa di insegnante.

2.6. Con il sesto motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, relativamente alla disposta confisca per equivalente deiia somma di euro 76.150,00.

Le fatture ritenute inesistenti, emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] di Mancuso in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., erano esclusivamente la n. 7 del 30/12/2012 (dell'importo di euro 75.000,00 + euro 15.750,00 a titolo di iva) e la n. 8 dei 30/12/2012 (dell'importo di euro 40.000,00 + euro 8.400,00 a titolo di iva); le ulteriori fatture emesse dalla ditta Mancuso nell'anno 2012, invece, erano in favore della [OSCURATO:SOCIETA].

La confisca per equivalente avrebbe dovuto necessariamente essere limitata, quindi, alla somma di euro 24.150,00, corrispondente all'ammontare dell'iva esposta dalle due suddette fatture.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai reato di cui ai capo 7 dell'imputazione, nonché con riferimento alla confisca, con rinvio per nuovo esame esclusivamente in ordine a tali profili; ha poi chiesto il rigetto del ricorso, per quanto concerne il resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo, terzo, quinto e sesto motivo.

2. All'esame delle censure che denunciano la carenza, la illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza, oltre aii'incorso travisamento delle risultanze processuali, deve premettersi il richiamo, in via generale, come criterio metodologico, alla condivisa costante giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione deve essere limitato - per espressa volontà dei legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, e di procedere alla "rilettura' degli eiementi di fatto posti a fondamento deiia decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944, e, tra le successive conformi, da ultimo, Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Capanna e altro, Rv. 248192).

Non integrano, infatti, manifesta illogicità della motivazione come vizio denunciabile in questa sede, né la mera prospettazione di una diversa — e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali, né la diversa ricostruzione degli atti ritenuta più iogica, né la minima incongruenza, né la mancata confutazione di un'argomentazione difensiva.

2.1. L'illogicità della motivazione deve, invece, consistere in carenze logico - giuridiche, risultanti dal testo del provvedimento impugnato e che devono essere evidenti, ossia di spessore tale da essere percepibili ictu ocuii, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche laddove non espressamente confutate, appaiano / logicamente inconciliabili con la decisione adottata (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U , n. 47289 dei 24/09/2003 dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, e, tra le plurime successive conformi, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

Nella motivazione della sentenza, infatti, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte ie deduzioni deiie parti e a prendere in esame - in maniera dettagliata - tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo, senza lasciare spazio a una valida alternativa (tra le altre, Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006 Mirabilia, Rv. 233187; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; Sez. 6, n. 20092 dei 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105).

2.2. Un vizio motivazionale per esser stati trascurati o disattesi elementi di valutazione è, invece, configurabile, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che consente un sindacato esteso a quelle forme di patologia dei discorso giustificativo riconoscibili soio all'esito di una cognitio facti ex actis, nel contesto della categoria logico-giuridica del travisamento della prova, quando il dato processuale/probatorio trascurato o travisato, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, abbia una essenziale forza dimostrativa, secondo un parametro di riievanza e di decisività ai fini del decidere, tale da disarticolare effettivamente l'intero ragionamento probatorio e da incidere sulla permanenza della sua "resistenza" logica, rimanendo, in ogni caso, esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una rilettura e reinterpretazione nei merito del risultato probatorio, da contrapporre alla valutazione effettuata dal giudice di merito (tra le altre, Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, dep. 27/04/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 1, n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 1, n. 35848 dei 19/09/2007, dep. 01/10/2007, Alessandro, Rv. 237684; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, dep. 11/05/2011, Carone, Rv. 250168).

Per dimostrare la sussistenza del vizio logico- giuridico di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in particolare, ii ricorso non può limitarsi ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuaie o dei dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" aii'int rno dell'impianto argomentativo dei provvedimento impugnato (tra le a tre, Sez. 2, n. 21524 del 24/04/2008, dep. 28/05/2008, Armosino, Rv. 24041 ; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 24903'; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, dep. 16/10/2014, Sisti, Rv. 260994).

2.3. Il ricorso, in ogni caso, 'eve contenere, a pena d'inammissibilità e in forza del principio di autosufficien a, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla val tazione degli elementi probatori (Sez. 6, n. 29623 dei 08/07/2010, dep. 26/0 /2010, Rv. 248192), e la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. iroc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale n roduzione dell'atto nei testo dei ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazio e precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi non si limitino a invitare ovvero costringere la Corte alla lettura degli atti indicati, i cui esame diretto è alla stessa precluso (da uitimo, Sez. 3, n. 43322 dei 02/07/4014 dep. 16/10/2014, Sisti, Rv. 260994).

2.4. Si rileva, inoltre, sotto concorrente profilo, che anche il giudice di appello non è tenuto a rispo dere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motiv zionaie o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (tra le altre, Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061), e che, in pres nza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, è giudicata ammissi ile la motivazione della sentenza di appello per relationem rispetto a quella ella decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la senten a di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già saminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del contr llo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appella te nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con ar omentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e critic mente censurate.

In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo irado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato •rganico e inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici deli'appelio abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dai giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (tra le altre, Sez. 2, n. 1309 dei 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 dei 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La censura difensiva, come sintetizzato in parte narrativa, riguarda il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 d.lgs n. 74 del 2000 (utilizzo, ad opera dell'imputato, delle fatture nn. 7 e 8 dell'anno 2012, emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]) e la mancanza della cd. motivazione rafforzata.

3.1. Giova ricordare come il [OSCURATO:PERSONA] abbia affermato come il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice di appello, pur in assenza di rinnovazione della istruzione dibattimentale, sia perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen.

Questa Corte ha poi da lungo tempo anche chiarito che, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente, andando a formare un corpo argomentativo di carattere unitario; laddove invece - in ragione di difformi apprezzamenti, o per rapporto critico delle parti, ovvero in conseguenza di nuove acquisizioni probatorie - il Giudice di appello giunga a conclusioni diverse, rispetto a quelle alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione semplicemente inserendo, nella struttura argomentativa di quella di primo grado - richiamata in modo generico - delle mere notazioni critiche espressive di dissenso, quasi componendo un ideale montaggio di valutazioni fra loro dissonanti.

Occorre, invece, che il Giudice di secondo grado proceda ad un nuovo e autonomo esame dei materiaie probatorio vagliato dai Giudice di primo grado, considerando quanto eventualmente sfuggito alla sua delibazione e comparandolo con quello ulteriormente acquisito; ciò consentirà di offrire - in relazione alle parti della prima sentenza che non siano condivise - una nuova e compiuta struttura motivazionale, atta a dare ragione dei difforme epilogo (S.U. n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191229).

Tali principi sono stati anche successivamente approfonditi, essendosi chiarito che - in caso di totale riforma della decisione di primo grado - il Giudice dell'appello ha l'obbligo di deiineare le linee portanti dei proprio ragionamento alternativo e di confutare, in modo specifico e puntuale, i più rilevanti argomenti che possano trarsi dalla motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (S.U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; si veda, da ultimo, Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404, a mente della quale: «Il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assoiutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte»).

3.2. Tali essendo i principi di diritto che governano la materia, la censura difensiva non può che risultare infondata.

Gli elementi di valutazione e conoscenza valorizzati dalla Corte di appello di Trento e, quindi, posti a fondamento dell'impugnata decisione sono ben più ampi e di maggior portata dimostrativa, rispetto a quelli da cui aveva trovato scaturigine la precedente pronuncia assolutoria, adottata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano.

Sarà sufficiente, sul punto specifico, sottolineare come l'apparato argomentativo adottato dalla Corte di appello si sia notevoimente arricchito, rispetto a quello esibito dal Giudice del primo grado, giungendo a ricomprendere anche il vaglio dettagliato delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello di Trento, peraltro, aveva anche dato corso alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale prima dell'emissione della sentenza del 30/05/2020, procedendo alla audizione del verbalizzante e del curatore fallimentare.

La motivazione posta dalla Corte distrettuale a fondamento della decisione ora impugnata, in definitiva, pare sui punto ampia ed esaustiva, oltre che immune da vizi logici di qualsivoglia genere; trattasi, dunque, di motivazione non censurabile in sede di legittimità.

4. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge ed erronea applicazione della legge, per travisamento della prova e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2, n. 2 Legge fall., altresì denunciandosi la mancanza della cd. motivazione rafforzata.

La doglianza merita accoglimento.

4.1. Giova premettere la sussistenza di una fondamentale difformità ontologica e strutturale, tra i paradigmi normativi della bancarotta fraudolenta documentale e della bancarotta semplice documentale.

L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale, infatti, può essere costituito da quaisivogiia documento contabile, che sia inerente alla vita dell'impresa e attraverso il quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione (si potrà vedere Sez. 5, n. 37459 dei 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875, la quale ha precisato come tale requisito, di carattere oggettivo, valga a connotare in maniera marcatamente differenziata la stretta materialità di tale modello legale, rispetto all'ipotesi della bancarotta semplice documentale, laddove l'oggetto dei reato è individuato nelle soie scritture obbligatorie; si potrà anche vedere il dictum di Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729, a mente della quale: «In tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, iegge faii. il requisito dell'impedimento deiia ricostruzione dei volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.»).

4.2. [OSCURATO:SOCIETA] appello di Trento ha valorizzato la deposizione resa, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dal curatore, così riqualificando l'originaria contestazione nel reato di bancarotta semplice patrimoniale e pervenendo ad un ribaltamento della precedente pronuncia assolutoria.

Nei corpo della motivazione della sentenza impugnata, si trova ii riferimento ad una incompleta o irregolare tenuta della documentazione societaria (si veda quanto scritto alla pagina numero 24); ci si limita, poi, ad affermare la sussistenza di "discordanze anche di rilievo", tali da rendere tale documentazione societaria scarsamente attendibile.

In ipotesi difensiva, quindi, la confusione riscontrata sotto il profilo contabile non atteneva alle modalità di tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, che erano invece regolarmente tenuti.

E in effetti, una volta operata la riqualificazione dei fatto originariamente contestato e, consequenzialmente, ritenuto sussistente il meno grave delitto di bancarotta semplice documentale, avrebbe dovuto modificarsi anche la prospettiva dell'accertamento giudiziale, che avrebbe dovuto essere mirato alla esclusiva verifica circa la tenuta delle scritture contabili obbligatorie.

Il tutto realizza la lamentata carenza di motivazione e impone l'accoglimento della doglianza difensiva.

5. Con il terzo motivo viene dedotta violazione ed erronea applicazione della legge, nonché travisamento della prova, con riferimento aiia ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216, comma 1, n. 1 Legge fall., altresì dolendosi della mancanza della cd. motivazione rafforzata.

La censura è fondata.Sul punto specifico, ritiene il Collegio che colga nel segno l'affermazione difensiva, volta a sottolineare come l'accertamento condotto dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] - poi riassunto nell'informativa - concernesse una pluralità di imprese e una moltitudine di conti correnti.

Gli elementi integrativi della contestata fattispecie tipica, infatti, sono stati ritenuti sussistenti sulla base del rapporto della Guardia di [OSCURATO:PERSONA]; questo riguardava, però, tutte le società e non soio la Ecobau.

Ma dalla struttura argomentativa della sentenza impugnata non è dato evincere da quali elementi - in particolare - sia stata tratta la prova delle specifiche distrazioni contestate.

Anche la porzione di informativa riportata testualmente in motivazione non consente, dei resto, di dirimere in modo soddisfacente tale questione (si veda alla pagina numero 25, laddove vi è la sintetica ed assertiva conclusione secondo la quale "l'analisi dei conti correnti ha permesso di rilevare che per il periodo da gennaio 2008 al maggio 2013 Iaquinta ha distratto fondi aziendali per un totale di euro 975.692,84, dei quali euro 91.376,29 esclusivamente per spese private ed euro 884.316,165 per spese non di competenza di quell'azienda oppure per prelevamenti di contanti ingiustificati.

A tale scopo è stato approntato l'allegato n. 7, dove si può vedere nel dettaglio ciascuna movimentazione).

Basterà evidenziare, infine, come nella sentenza impugnata non venga neppure indicata, nel dettaglio, la somma che sarebbe stata oggetto di prelievo dai conti correnti della società, affidandosi la motivazione ad un vago e indefinito riferimento agii esiti dell'informativa di p.g., che riguarda però (si ribadisce) ben sette società.

6. Il quarto motivo riguarda la determinazione dell'aumento sanzionatorio, che è stato operato in relazione ai reati unificati sotto il vincolo deiia continuazione ed ex 219, comma 2, n. 1 Legge fall.

Il motivo resta assorbito nella decisione di accoglimento delle precedenti doglianze, attinenti ai reati fallimentari.

7. Il quinto motivo, che attiene alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, merita accoglimento.

È noto che - a seguito di annullamento, per vizio di motivazione - il giudice dei rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame dei materiale probatorio, esercitando gli stessi poteri riservati al giudice la cui sentenza è stata annullata, con salvezza esclusivamente delle limitazioni dettate dalla legge e compendiate nell'obbligo di non riproporre il percorso logico già censurato.

La cognizione dei giudice nei giudizio rescissorio attiene ai nuovo esame non solo del profilo censurato, bensì di tutte le questioni discendenti dalla sua rivalutazione, in ragione di una relazione di progressiva interferenza, pur se tali questioni siano risultate assorbite nella precedente decisione rescindente (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438).

La doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche era stata specificamente prospettata in sede di gravame, venendo fatta poi oggetto di censura nei primo ricorso in cassazione (il tema era oggetto - in tale sede - del settimo motivo di ricorso).

Nel giudizio rescindente la questione non è stata affrontata, in quanto si è pervenuti - come detto - all'esito di annullamento con rinvio; la sentenza di annullamento, quindi, ha ritenuto assorbita tale censura.

Il motivo attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allora, era ancora sub ludice; la Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto prenderlo in considerazione e motivare espressamente sul punto.

7. Il sesto motivo riguarda la disposta confisca per equivalente della somma di euro 76.150,00.

Il motivo è fondato.

Giova premettere che: - la prima sentenza della Corte di appello ha dichiarato estinti, per intervenuta prescrizione, i reati commessi sino al 27/12/2010; - la prima sentenza della Corte di cassazione, emessa in data 27/05/2021, ha dichiarato prescritti, inoltre, i reati tributari perpetrati in epoca anteriore rispetto ai 27/09/2011.

Nella sentenza impugnata, Iaquinta viene ritenuto responsabile del reato contestato sub 2) della rubrica; tale affermazione di penale responsabilità, dunque, non può che essere intesa come limitata alle fatture ritenute inesistenti, emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], in favore di [OSCURATO:SOCIETA].

Tali fatture, vista la sopra detta dichiarazione di estinzione per prescrizione, altro non possono essere - come effettivamente sostenuto dalla difesa - che la n. 7 del 30/12/2012 (dell'importo di euro 75.000,00 + euro 15.750,00 di iva) e la n. 8 dei 30/12/2012 (dell'importo di euro 40.000,00 + euro 8.400,00 di iva).

Dallo stesso capo di imputazione, infatti, si ricava come le ulteriori fatture dedotte in contestazione e risalenti all'anno 2012 (ossia, quelle numerate da 1 a 7), siano state emesse in favore non di [OSCURATO:PERSONA], bensì di [OSCURATO:PERSONA] [mentre l'odierno ricorrente è imputato dei reato di cui capo 2) nella veste di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]].

Alla pagina numero 26 della sentenza impugnata, la Corte afferma espressamente, inoltre, di voler imporre la confisca per equivalente, in relazione all'ammontare "deiVIVA evasa in relazione ai capo 2) dell'imputazione".

In definitiva, facendo riferimento all'iva esposta in relazione alle fatture di cui sopra, non può che giungersi alla somma complessiva di euro 24.150,00 (euro 15,750,00 + euro 8.400,00 = euro 24.150,00 e non euro 76.150,00, come invece affermato dalla Corte di appello di Trento).

Deriva da ciò l'accoglimento del motivo di ricorso.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Collegio procederà ail'annuliamento della sentenza impugnata, con riferimento alle ipotesi di bancarotta semplice documentale contestata sub 6), in tali termini riqualificata l'originaria contestazione, oltre che in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritto sub 7) e, infine, per ciò che inerisce al tema delle circostanze attenuanti generiche; ciò determinerà ii rinvio per nuovo giudizio, quanto a tali punti e con riferimento alla determinazione della pena, alla Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano.

Si perverrà, invece, all'esito di annullamento senza rinvio, in ordine alla questione relativa alla quantificazione della somma confiscata, stante la rideterminazione ora operata - nella somma di euro 24.150,00 - dell'importo della confisca.

Il ricorso verrà disatteso, quanto alle residue doglianze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di bancarotta semplice documentale di cui al capo 6, così riqualificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gii atti, ii provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo 7 dell'imputazione e aiia confisca, con rigetto nei resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato a rispondere: - di una pluralità di ipotesi di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, ex art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 1); - di una pluralità di delitti di dichiarazione fraudolenta, posti in essere mediante uso di fatture relative a operazioni inesistenti, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 2 e 3); - di una pluralità di delitti di omessa dichiarazione dei redditi, ex art. 5 d.lgs n. 74 dei 2000 (capo 4); - di una pluralità di fatti di occultamento o distruzione di documenti contabili, ex art. 10 d.lgs n. 764 del 2000 (capo 5); - del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo 6); - dei delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 7). La contestazione si impernia sull'aver rivestito, l'imputato, la qualità di titolare ed amministratore formale di alcune imprese individuali e società (trattasi della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]. e deiia [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.) nonché di amministratore di fatto di altre ditte individuali e società (il riferimento è, in tal caso, alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C, alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], alla Z.A. COSTRUZIONI di [OSCURATO:PERSONA]); tutte le succitate società risultavano esser state gestite, in modo unitario, dell'imputato. 1.1. Con sentenza emessa il 12/04/2018, secondo le forme del rito abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano ha assolto i'imputato da tutte le sopra riassunte contestazioni, adottando la formula di rito "perché i fatti non sussistono". 1.2 Con sentenza del 07/02/2020, la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, ha riformato tale pronuncia assolutoria, dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati contestati come commessi sino ai 27 dicembre 2010, per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione; ha poi dichiarato l'imputato colpevole delle residue contestazioni e per l'effetto - previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione - lo ha condannato alla pena principale di giustizia, nonché alle conseguenti pene accessorie faiiimentari per la durata di anni quattro, altresì disponendo - nei suoi confronti - la confisca di somme per equivalente, sino alla concorrenza dell'importo corrispondente al profitto dei ritenuti reati tributari. 1.3. Con sentenza dei 27/05/2021, ia Quinta Sezione di questa Corte ha cassato la succitata sentenza della Corte di appello di Trento del 07/02/2020, annullando la pronuncia impugnata senza rinvio, limitatamente ai reati tributari commessi dai 27 dicembre 2010 ai 17 settembre 2011 (in quanto estinti per prescrizione) e, invece, annullandola con rinvio alla Corte di appello di Trento per nuovo esame, con riferimento ai reati commessi in epoca successiva al 17 settembre 2011. 1.4. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento - in sede di giudizio di rinvio - ha dichiarato l'imputato colpevole dei delitti di cui ai capi 2), 6) (riqualificati i fatti ex art. 217, comma 2 e 223, r.d. 16 marzo 1942, n. 267), 7) (limitatamente agli importi sottratti alla [OSCURATO:SOCIETA].) e - unificati in continuazione i reati sub 2) e 7), oltre che riconosciuta l'ipotesi di cui aii'art. 219, comma 2, n. 1 Legge fall. - lo ha condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed al pagamento delle spese processuali relative a tutti i gradi di giudizio; la Corte di appello ha contestualmente dichiarato l'imputato inabilitato all'esercizio di impresa commerciale ed incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per una durata pari alla pena principale inflitta; la medesima sentenza ha applicato a Iaquinta le pene accessorie temporanee di cui all'art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 per la durata di anni uno, nonché Vinterdizione perpetua daii'ufficio di componente di Corte di giustizia tributaria, ordinando, inoltre, la pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del Ministero della giustizia; infine, i Giudici di secondo grado hanno ordinato la confisca di somme di denaro per equivalente, sino alla concorrenza dell'importo di euro 76.150,00 ed hanno confermato, nei resto, la sentenza oggetto di gravame. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi di ricorso, che vengono di seguito sintetizzati, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., entro i limiti necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge e vizio della motivazione, rilevanti ex art. 606, comma i , lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato di dichiarazione fraudolenta, di cui all'art. 2 d.lgs n. 74 del 2000; la difesa di duole, inoltre, anche della mancanza della cd. motivazione rafforzata. La dogiianza attiene alla condanna inerente &l'utilizzo, ad opera dell'imputato, delle fatture nn. 7 e 8 dell'anno 2012, emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione adottata nella sentenza impugnata si paleserebbe - in ipotesi difensiva - illogica e contraddittoria, avendo essa fondato ii giudizio di colpevolezza esclusivamente sui dato rappresentato daiia mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, da parte di Mancuso e di Zaovsi. L'assunto si fonda sugli esiti della informativa redatta dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA], nonché sull'esser state taii fatture emesse in epoca successiva, rispetto a quella indicata nel documento; da ciò, la conclusione che si sia trattato di fatture create al solo fine di aumentare i costi detraibili dalla tassazione, ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello, dunque, avrebbe recepito in maniera acritica quanto sostenuto dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA]; questa non avrebbe tenuto conto, però, di come la ditta individuale [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] fosse - all'epoca dei fatti - pienamente operativa nel settore della somministrazione di manodopera nell'edilizia, avendo fatturato nei 2012 euro 296.600,00 alla società [OSCURATO:PERSONA] di Merano ed euro 1.301.200,00 ad altre società. Ai fini che ora interessano, quindi, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi risulterebbe del tutto irrilevante, a fronte della materiale esistenza delle prestazioni oggetto di fatturazione. Si rivelerebbero allora incomprensibili gli indici, sintomatici deiia falsità della fatturazione, che sono stati adoperati dalla Corte di appello. Inconferenti sarebbero le dichiarazioni rese dalla teste Sepe, maresciallo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], la quale si sarebbe limitata a riportare una serie di sue personali congetture, in ordine ai presunto sistema illecito di fatturazione ideato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Alcun accertamento è stato mai effettuato, inoltre, per quanto inerisce all'avvenuto pagamento degli importi indicati in fattura, così come in ordine all'avvenuta esecuzione delle relative prestazioni. Il fatto che la ditta dei Mancuso fosse una semplice società -cartiera- è smentito daii'aver essa fatturato circa un milione e cinquecentomila euro - nel biennio 2010-2013 - nei confronti di terze società. Con l'eccezione della deposizione del maresciallo Sepe, il materiale probatorio sul quale poggia la sentenza impugnata coincide, sostanzialmente, con quello esaminato dai Giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale di Bolzano, nel giudizio conclusosi con l'emissione di verdetto assolutorio. L'esistenza di una differente conclusione avrebbe imposto alla Corte di appello, pertanto, l'adozione di una motivazione "rafforzata", atta a confutare la motivazione - tutt'aitro che assertiva o incongrua - che era stata adottata dai primo giudice; trattasi di un onere che non risulta assolto. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge ed erronea applicazione della legge, per travisamento della prova e vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma l, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2, n. 2 Legge fall. e mancanza della cd. motivazione rafforzata. La Corte ha valorizzato la deposizione resa, in sede di rinnovazione, dai curatore ed ha riqualificato l'originaria contestazione nel reato di bancarotta semplice patrimoniale, ribaltando la precedente pronuncia assolutoria. Vi sarebbe però un travisamento delle dichiarazioni rese dai curatore, visto che il reato ora ritenuto non postula il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume di affari o del patrimonio della società fallita. La documentazione è stata integralmente acquisita dal Curatore, come risulta dalla relazione ex art. 33 Legge faii. depositata il 10/04/2015; ciò rende dei tutto insignificanti le eventuali difficoltà incontrate dal curatore, nell'espletamento dell'incarico, essendo le stesse riconducibili non alle modalità di tenuta della contabilità, bensì al fatto che la documentazione contabile (tenuta da un commercialista operante in Calabria, ma concernente una società avente sede in [OSCURATO:PERSONA]), era stata posta sotto sequestro dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello, in definitiva, non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione di legge ed erronea applicazione della legge, nonché travisamento della prova, rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216, comma 1, n. 1 Legge fall.; la difesa, inoltre, lamenta anche la mancanza della cd. motivazione rafforzata. [OSCURATO:SOCIETA] appello fonda la decisione su quanto affermato dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] (riportato alla pagina numero 8 dell'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma il giudizio di colpevolezza è sfornito di fondamento probatorio, soffrendo anche deii'esistenza di un apparato motivazionaie palesemente viziato da iiiogicità e contraddittorietà. L'accertamento condotto dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] e sussunto nell'informativa succitata concerneva, infatti, sette imprese ed un numero imprecisato di conti correnti; ciò rendeva impossibile individuare - in maniera specifica e puntuale - quali somme fossero state oggetto di distrazione, dalle casse della società fallita. Trattavasi, comunque, di elementi di valutazione e conoscenza già vagliati dal Giudice dell'udienza preliminare, nel giudizio culminato nell'emissione della sopra detta pronuncia assolutoria: la Corte avrebbe avuto l'onere, allora, di indicare con precisione le ragioni poste a fondamento di una decisione di tenore diametralmente opposto. A ciò si aggiunge il fatto che il curatore fallimentare non aveva individuato, in ipotesi difensiva, alcuna condotta penalmente rilevante. 2.4. Con ii quarto motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla determinazione dell'aumento di pena, che risulta operato per i reati unificati sotto il vincolo della continuazione ed ex art. 219, comma 2, n. 1 Legge fall. Con la prima sentenza poi annullata, la Corte d'appello di Trento aveva irrogato una pena finale di anni due e mesi sei di reclusione, ritenendo Iaquinta responsabile di tutti i reati contestati e muovendo da una pena base pari ad anni tre di reclusione, per ii reato di bancarotta fraudolenta, poi aumentata per continuazione, nella misura di anni uno, con riferimento agli ulteriori sei reati contestati; con la sentenza impugnata, l'imputato è stato dichiarato responsabile, invece, di soli tre dei sette reati che in origine gli venivano ascritti, con riquaiificazione dei reato di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice, nonché con limitazione della bancarotta fraudolenta contestata sub 7) alla sola condotta distrattiva dell'importo di euro 91.376,00, in luogo della distrazione originariamente oggetto di incolpazione, ammontante a euro 975.629,94; infine, sono state ritenute non sussistenti le uiteriori ipotesi di bancarotta fraudolenta. Eppure, per tali fatti il ricorrente è stato parimenti condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione. In sostanza, al ridimensionamento dell'alveo della responsabilità non ha fatto seguito una rimoduiazione dei trattamento sanzionatorio, essendosi ia Corte di appello affidata ad un apodittico e generico richiamo alla gravità delle condotte contestate ed all'entità del danno procurato. 2.5. Con il quinto motivo, viene denunciata inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha completamente omesso di prendere in considerazione la richiesta di riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen.; queste erano state oggetto di specifica richiesta difensiva, formulata - in via subordinata - in sede di discussione del giudizio celebrato secondo il rito abbreviato e, comunque, sarebbero state concedibiii in applicazione dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. Il ricorrente, peraltro, sarebbe stato ampiamente meritevole della concessione di tali attenuanti, in considerazione dei parametri valutativi indicati dall'art. 133 cod. pen. e della sua posizione lavorativa di insegnante. 2.6. Con il sesto motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, relativamente alla disposta confisca per equivalente deiia somma di euro 76.150,00. Le fatture ritenute inesistenti, emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] di Mancuso in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., erano esclusivamente la n. 7 del 30/12/2012 (dell'importo di euro 75.000,00 + euro 15.750,00 a titolo di iva) e la n. 8 dei 30/12/2012 (dell'importo di euro 40.000,00 + euro 8.400,00 a titolo di iva); le ulteriori fatture emesse dalla ditta Mancuso nell'anno 2012, invece, erano in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. La confisca per equivalente avrebbe dovuto necessariamente essere limitata, quindi, alla somma di euro 24.150,00, corrispondente all'ammontare dell'iva esposta dalle due suddette fatture. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai reato di cui ai capo 7 dell'imputazione, nonché con riferimento alla confisca, con rinvio per nuovo esame esclusivamente in ordine a tali profili; ha poi chiesto il rigetto del ricorso, per quanto concerne il resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo, terzo, quinto e sesto motivo. 2. All'esame delle censure che denunciano la carenza, la illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza, oltre aii'incorso travisamento delle risultanze processuali, deve premettersi il richiamo, in via generale, come criterio metodologico, alla condivisa costante giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione deve essere limitato - per espressa volontà dei legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, e di procedere alla "rilettura' degli eiementi di fatto posti a fondamento deiia decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944, e, tra le successive conformi, da ultimo, Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Capanna e altro, Rv. 248192). Non integrano, infatti, manifesta illogicità della motivazione come vizio denunciabile in questa sede, né la mera prospettazione di una diversa — e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali, né la diversa ricostruzione degli atti ritenuta più iogica, né la minima incongruenza, né la mancata confutazione di un'argomentazione difensiva. 2.1. L'illogicità della motivazione deve, invece, consistere in carenze logico - giuridiche, risultanti dal testo del provvedimento impugnato e che devono essere evidenti, ossia di spessore tale da essere percepibili ictu ocuii, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche laddove non espressamente confutate, appaiano / logicamente inconciliabili con la decisione adottata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U , n. 47289 dei 24/09/2003 dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, e, tra le plurime successive conformi, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Nella motivazione della sentenza, infatti, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte ie deduzioni deiie parti e a prendere in esame - in maniera dettagliata - tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo, senza lasciare spazio a una valida alternativa (tra le altre, Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006 Mirabilia, Rv. 233187; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; Sez. 6, n. 20092 dei 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105). 2.2. Un vizio motivazionale per esser stati trascurati o disattesi elementi di valutazione è, invece, configurabile, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che consente un sindacato esteso a quelle forme di patologia dei discorso giustificativo riconoscibili soio all'esito di una cognitio facti ex actis, nel contesto della categoria logico-giuridica del travisamento della prova, quando il dato processuale/probatorio trascurato o travisato, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, abbia una essenziale forza dimostrativa, secondo un parametro di riievanza e di decisività ai fini del decidere, tale da disarticolare effettivamente l'intero ragionamento probatorio e da incidere sulla permanenza della sua "resistenza" logica, rimanendo, in ogni caso, esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una rilettura e reinterpretazione nei merito del risultato probatorio, da contrapporre alla valutazione effettuata dal giudice di merito (tra le altre, Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, dep. 27/04/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 1, n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 1, n. 35848 dei 19/09/2007, dep. 01/10/2007, Alessandro, Rv. 237684; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, dep. 11/05/2011, Carone, Rv. 250168). Per dimostrare la sussistenza del vizio logico- giuridico di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in particolare, ii ricorso non può limitarsi ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuaie o dei dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" aii'int rno dell'impianto argomentativo dei provvedimento impugnato (tra le a tre, Sez. 2, n. 21524 del 24/04/2008, dep. 28/05/2008, Armosino, Rv. 24041 ; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 24903'; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, dep. 16/10/2014, Sisti, Rv. 260994). 2.3. Il ricorso, in ogni caso, 'eve contenere, a pena d'inammissibilità e in forza del principio di autosufficien a, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla val tazione degli elementi probatori (Sez. 6, n. 29623 dei 08/07/2010, dep. 26/0 /2010, Rv. 248192), e la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. iroc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale n roduzione dell'atto nei testo dei ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazio e precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi non si limitino a invitare ovvero costringere la Corte alla lettura degli atti indicati, i cui esame diretto è alla stessa precluso (da uitimo, Sez. 3, n. 43322 dei 02/07/4014 dep. 16/10/2014, Sisti, Rv. 260994). 2.4. Si rileva, inoltre, sotto concorrente profilo, che anche il giudice di appello non è tenuto a rispo dere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motiv zionaie o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (tra le altre, Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061), e che, in pres nza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, è giudicata ammissi ile la motivazione della sentenza di appello per relationem rispetto a quella ella decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la senten a di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già saminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del contr llo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appella te nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con ar omentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e critic mente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo irado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato •rganico e inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici deli'appelio abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dai giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (tra le altre, Sez. 2, n. 1309 dei 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 dei 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. La censura difensiva, come sintetizzato in parte narrativa, riguarda il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 d.lgs n. 74 del 2000 (utilizzo, ad opera dell'imputato, delle fatture nn. 7 e 8 dell'anno 2012, emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]) e la mancanza della cd. motivazione rafforzata. 3.1. Giova ricordare come il [OSCURATO:PERSONA] abbia affermato come il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice di appello, pur in assenza di rinnovazione della istruzione dibattimentale, sia perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. Questa Corte ha poi da lungo tempo anche chiarito che, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente, andando a formare un corpo argomentativo di carattere unitario; laddove invece - in ragione di difformi apprezzamenti, o per rapporto critico delle parti, ovvero in conseguenza di nuove acquisizioni probatorie - il Giudice di appello giunga a conclusioni diverse, rispetto a quelle alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione semplicemente inserendo, nella struttura argomentativa di quella di primo grado - richiamata in modo generico - delle mere notazioni critiche espressive di dissenso, quasi componendo un ideale montaggio di valutazioni fra loro dissonanti. Occorre, invece, che il Giudice di secondo grado proceda ad un nuovo e autonomo esame dei materiaie probatorio vagliato dai Giudice di primo grado, considerando quanto eventualmente sfuggito alla sua delibazione e comparandolo con quello ulteriormente acquisito; ciò consentirà di offrire - in relazione alle parti della prima sentenza che non siano condivise - una nuova e compiuta struttura motivazionale, atta a dare ragione dei difforme epilogo (S.U. n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191229). Tali principi sono stati anche successivamente approfonditi, essendosi chiarito che - in caso di totale riforma della decisione di primo grado - il Giudice dell'appello ha l'obbligo di deiineare le linee portanti dei proprio ragionamento alternativo e di confutare, in modo specifico e puntuale, i più rilevanti argomenti che possano trarsi dalla motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (S.U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; si veda, da ultimo, Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404, a mente della quale: «Il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assoiutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte»). 3.2. Tali essendo i principi di diritto che governano la materia, la censura difensiva non può che risultare infondata. Gli elementi di valutazione e conoscenza valorizzati dalla Corte di appello di Trento e, quindi, posti a fondamento dell'impugnata decisione sono ben più ampi e di maggior portata dimostrativa, rispetto a quelli da cui aveva trovato scaturigine la precedente pronuncia assolutoria, adottata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano. Sarà sufficiente, sul punto specifico, sottolineare come l'apparato argomentativo adottato dalla Corte di appello si sia notevoimente arricchito, rispetto a quello esibito dal Giudice del primo grado, giungendo a ricomprendere anche il vaglio dettagliato delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello di Trento, peraltro, aveva anche dato corso alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale prima dell'emissione della sentenza del 30/05/2020, procedendo alla audizione del verbalizzante e del curatore fallimentare. La motivazione posta dalla Corte distrettuale a fondamento della decisione ora impugnata, in definitiva, pare sui punto ampia ed esaustiva, oltre che immune da vizi logici di qualsivoglia genere; trattasi, dunque, di motivazione non censurabile in sede di legittimità. 4. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge ed erronea applicazione della legge, per travisamento della prova e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2, n. 2 Legge fall., altresì denunciandosi la mancanza della cd. motivazione rafforzata. La doglianza merita accoglimento. 4.1. Giova premettere la sussistenza di una fondamentale difformità ontologica e strutturale, tra i paradigmi normativi della bancarotta fraudolenta documentale e della bancarotta semplice documentale. L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale, infatti, può essere costituito da quaisivogiia documento contabile, che sia inerente alla vita dell'impresa e attraverso il quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione (si potrà vedere Sez. 5, n. 37459 dei 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875, la quale ha precisato come tale requisito, di carattere oggettivo, valga a connotare in maniera marcatamente differenziata la stretta materialità di tale modello legale, rispetto all'ipotesi della bancarotta semplice documentale, laddove l'oggetto dei reato è individuato nelle soie scritture obbligatorie; si potrà anche vedere il dictum di Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729, a mente della quale: «In tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, iegge faii. il requisito dell'impedimento deiia ricostruzione dei volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.»). 4.2. [OSCURATO:SOCIETA] appello di Trento ha valorizzato la deposizione resa, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dal curatore, così riqualificando l'originaria contestazione nel reato di bancarotta semplice patrimoniale e pervenendo ad un ribaltamento della precedente pronuncia assolutoria. Nei corpo della motivazione della sentenza impugnata, si trova ii riferimento ad una incompleta o irregolare tenuta della documentazione societaria (si veda quanto scritto alla pagina numero 24); ci si limita, poi, ad affermare la sussistenza di "discordanze anche di rilievo", tali da rendere tale documentazione societaria scarsamente attendibile. In ipotesi difensiva, quindi, la confusione riscontrata sotto il profilo contabile non atteneva alle modalità di tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, che erano invece regolarmente tenuti. E in effetti, una volta operata la riqualificazione dei fatto originariamente contestato e, consequenzialmente, ritenuto sussistente il meno grave delitto di bancarotta semplice documentale, avrebbe dovuto modificarsi anche la prospettiva dell'accertamento giudiziale, che avrebbe dovuto essere mirato alla esclusiva verifica circa la tenuta delle scritture contabili obbligatorie. Il tutto realizza la lamentata carenza di motivazione e impone l'accoglimento della doglianza difensiva. 5. Con il terzo motivo viene dedotta violazione ed erronea applicazione della legge, nonché travisamento della prova, con riferimento aiia ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216, comma 1, n. 1 Legge fall., altresì dolendosi della mancanza della cd. motivazione rafforzata. La censura è fondata.Sul punto specifico, ritiene il Collegio che colga nel segno l'affermazione difensiva, volta a sottolineare come l'accertamento condotto dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] - poi riassunto nell'informativa - concernesse una pluralità di imprese e una moltitudine di conti correnti. Gli elementi integrativi della contestata fattispecie tipica, infatti, sono stati ritenuti sussistenti sulla base del rapporto della Guardia di [OSCURATO:PERSONA]; questo riguardava, però, tutte le società e non soio la Ecobau. Ma dalla struttura argomentativa della sentenza impugnata non è dato evincere da quali elementi - in particolare - sia stata tratta la prova delle specifiche distrazioni contestate. Anche la porzione di informativa riportata testualmente in motivazione non consente, dei resto, di dirimere in modo soddisfacente tale questione (si veda alla pagina numero 25, laddove vi è la sintetica ed assertiva conclusione secondo la quale "l'analisi dei conti correnti ha permesso di rilevare che per il periodo da gennaio 2008 al maggio 2013 Iaquinta ha distratto fondi aziendali per un totale di euro 975.692,84, dei quali euro 91.376,29 esclusivamente per spese private ed euro 884.316,165 per spese non di competenza di quell'azienda oppure per prelevamenti di contanti ingiustificati. A tale scopo è stato approntato l'allegato n. 7, dove si può vedere nel dettaglio ciascuna movimentazione). Basterà evidenziare, infine, come nella sentenza impugnata non venga neppure indicata, nel dettaglio, la somma che sarebbe stata oggetto di prelievo dai conti correnti della società, affidandosi la motivazione ad un vago e indefinito riferimento agii esiti dell'informativa di p.g., che riguarda però (si ribadisce) ben sette società. 6. Il quarto motivo riguarda la determinazione dell'aumento sanzionatorio, che è stato operato in relazione ai reati unificati sotto il vincolo deiia continuazione ed ex 219, comma 2, n. 1 Legge fall. Il motivo resta assorbito nella decisione di accoglimento delle precedenti doglianze, attinenti ai reati fallimentari. 7. Il quinto motivo, che attiene alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, merita accoglimento. È noto che - a seguito di annullamento, per vizio di motivazione - il giudice dei rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame dei materiale probatorio, esercitando gli stessi poteri riservati al giudice la cui sentenza è stata annullata, con salvezza esclusivamente delle limitazioni dettate dalla legge e compendiate nell'obbligo di non riproporre il percorso logico già censurato. La cognizione dei giudice nei giudizio rescissorio attiene ai nuovo esame non solo del profilo censurato, bensì di tutte le questioni discendenti dalla sua rivalutazione, in ragione di una relazione di progressiva interferenza, pur se tali questioni siano risultate assorbite nella precedente decisione rescindente (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). La doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche era stata specificamente prospettata in sede di gravame, venendo fatta poi oggetto di censura nei primo ricorso in cassazione (il tema era oggetto - in tale sede - del settimo motivo di ricorso). Nel giudizio rescindente la questione non è stata affrontata, in quanto si è pervenuti - come detto - all'esito di annullamento con rinvio; la sentenza di annullamento, quindi, ha ritenuto assorbita tale censura. Il motivo attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allora, era ancora sub ludice; la Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto prenderlo in considerazione e motivare espressamente sul punto. 7. Il sesto motivo riguarda la disposta confisca per equivalente della somma di euro 76.150,00. Il motivo è fondato. Giova premettere che: - la prima sentenza della Corte di appello ha dichiarato estinti, per intervenuta prescrizione, i reati commessi sino al 27/12/2010; - la prima sentenza della Corte di cassazione, emessa in data 27/05/2021, ha dichiarato prescritti, inoltre, i reati tributari perpetrati in epoca anteriore rispetto ai 27/09/2011. Nella sentenza impugnata, Iaquinta viene ritenuto responsabile del reato contestato sub 2) della rubrica; tale affermazione di penale responsabilità, dunque, non può che essere intesa come limitata alle fatture ritenute inesistenti, emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Tali fatture, vista la sopra detta dichiarazione di estinzione per prescrizione, altro non possono essere - come effettivamente sostenuto dalla difesa - che la n. 7 del 30/12/2012 (dell'importo di euro 75.000,00 + euro 15.750,00 di iva) e la n. 8 dei 30/12/2012 (dell'importo di euro 40.000,00 + euro 8.400,00 di iva). Dallo stesso capo di imputazione, infatti, si ricava come le ulteriori fatture dedotte in contestazione e risalenti all'anno 2012 (ossia, quelle numerate da 1 a 7), siano state emesse in favore non di [OSCURATO:PERSONA], bensì di [OSCURATO:PERSONA] [mentre l'odierno ricorrente è imputato dei reato di cui capo 2) nella veste di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]]. Alla pagina numero 26 della sentenza impugnata, la Corte afferma espressamente, inoltre, di voler imporre la confisca per equivalente, in relazione all'ammontare "deiVIVA evasa in relazione ai capo 2) dell'imputazione". In definitiva, facendo riferimento all'iva esposta in relazione alle fatture di cui sopra, non può che giungersi alla somma complessiva di euro 24.150,00 (euro 15,750,00 + euro 8.400,00 = euro 24.150,00 e non euro 76.150,00, come invece affermato dalla Corte di appello di Trento). Deriva da ciò l'accoglimento del motivo di ricorso. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Collegio procederà ail'annuliamento della sentenza impugnata, con riferimento alle ipotesi di bancarotta semplice documentale contestata sub 6), in tali termini riqualificata l'originaria contestazione, oltre che in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritto sub 7) e, infine, per ciò che inerisce al tema delle circostanze attenuanti generiche; ciò determinerà ii rinvio per nuovo giudizio, quanto a tali punti e con riferimento alla determinazione della pena, alla Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano. Si perverrà, invece, all'esito di annullamento senza rinvio, in ordine alla questione relativa alla quantificazione della somma confiscata, stante la rideterminazione ora operata - nella somma di euro 24.150,00 - dell'importo della confisca. Il ricorso verrà disatteso, quanto alle residue doglianze. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di bancarotta semplice documentale di cui al capo 6, così riqualificat
Sentenza Cassazione n. 29841/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris