CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07480/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2019 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi, con o senza rinvio, la sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, I. 18 aprile 1975, n. 110 (porto ingiustificato, fuori dell'abitazione, di oggetti atti ad offendere), accertata il 26 gennaio 2015, ed erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia. 2. Entrambi gli imputati ricorrono per cassazione, tramite i rispetti difensori di fiducia. 2.1. Il ricorso [OSCURATO:PERSONA] è strutturato su tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità processuale, in quanto la motivazione della sentenza di primo grado farebbe riferimento a fatti totalmente diversi da quelli oggetto d'imputazione. Né il vizio, in tesi, avrebbe potuto essere emendato ad opera del giudice di appello. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Il ricorso Ureche è strutturato su quattro motivi. Con i primi due motivi, congiuntamente svolti, il ricorrente deduce la medesima nullità processuale oggetto del primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con i motivi terzo e quarto, congiuntamente svolti, il ricorrente deduce, in punto di affermazione della penale responsabilità, illogicità di motivazione e violazione del canone del ragionevole dubbio. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non risultano infondati in termini manifesti, né appaiono sotto altro aspetto inammissibili, se non altro in relazione ai motivi di ordine processuale, che pongono questioni di sicuro rilievo, tali da impegnare la funzione nomofilattica di questa Corte.4 Per l'effetto, va dichiarata - a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. - l'intervenuta prescrizione del reato, per decorso del termine massimo quinquennale previsto dagli artt. 157, e 160 ultimo comma, cod. pen., ancorché prolungato per effetto dei periodi di sospensione risultante dagli atti. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deci