CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 36786/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni del difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 28/10/2022, la Corte di appello di L'Aquila, per quanto è qui di interesse, ha confermato la sentenza del 22/12/2021 con la quale il Tribunale di Chieti aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furti ai danni di due esercizi commerciali e di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere (un paio di forbicine) e lo aveva condannato alla pena giustizia, con la sospensione condizionale della pena revocata dal giudice di appello. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 670 e 420-bis cod. proc. pen. in relazione all'erronea dichiarazione di assenza dell'imputato e conseguente nullità delle sentenze di primo e di secondo grado. In data 07/12/2018, in sede di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, l'indagato eleggeva domicilio presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma i decreti di citazione per i giudizi di primo e di secondo grado sono stati notificati presso un domicilio diverso da quello regolarmente indicato, sicché erroneamente è stato dichiarato assente, sussistendo una nullità assoluta, tanto più che l'imputato era ristretto in carcere dal 14/09/2019, come risulta dal certificato di detenzione allegato. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata è lacunosa e contraddittoria, in quanto il giudizio di colpevolezza relativo al furto presso il negozio Adidas si fonda sul fatto che il teste [OSCURATO:PERSONA] (non presente nell'esercizio al momento del furto) ha riferito di aver appreso dai commessi che il furto era stato commesso da un uomo, laddove il teste di P.G. Aceto ha riferito che il personale di vigilanza del centro commerciale aveva notato che sia il ricorrente sia la coimputata (la cui posizione è stata stralciata) avevano fatto accesso presso il centro commerciale, laddove il ricorrente era stato rintracciato in atteggiamento incompatibile con quello di chi ha appena commesso un furto, mentre la perquisizione personale e veicolare ha dato esito negativo e la coimputata aveva dichiarato di aver agito da sola. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose, in quanto il teste Nubile ha riferito di non ricordare se i giubbini avessero le placche antitaccheggio, aggiungendo che erano integri.3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo non merita accoglimento. Nell'esaminare la posizione della coimputata, la Corte richiama un verbale di dichiarazione di domicilio del 15/04/2018, ma dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta una successiva elezione di domicilio del ricorrente presso lo studio del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA]. I decreti di citazione a giudizio per il primo e per il secondo grado risultano notificati al predetto avvocato a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e non quale donniciliatario. Ora, nel caso di specie, la modalità di esecuzione della notificazione non integra un'ipotesi di "omissione" della stessa ex art. 179 cod. proc. pen., ma, esclusivamente, la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, che dà luogo a una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184. comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 dello stesso codice, sicché non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palunnbo, Rv. 229539 - 40). Ora, il ricorso neppure deduce di avere tempestivamente eccepito la nullità in questione, che, oltre tutto, non risulta proposta con l'atto di appello, il che rende ragione dell'inammissibilità della censura. Analoghi rilievi valgono per lo status detentionis del ricorrente, posto che le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869 - 02). Anche tale censura, pertanto, è inammissibile. In ogni caso, la sentenza di primo grado indica l'imputato come presente, sicché egli era senz'altro a conoscenza del processo. 3. Il secondo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. In primo luogo, il ricorso articola censure che risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). D'altra parte, le conformi sentenze di merito hanno chiarito che il teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito de relato (ma non risulta che sia stato chiesto l'esame dei testi di riferimento: cfr. Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, Rv. 279259 - 01) che i capi di abbigliamento rinvenuti all'interno dell'auto dei coniugi Tufisi (all'esito di una perquisizione non negativa, come sostenuto dal ricorso) erano stati sottratti da un uomo, mentre il teste di P.G. Aceto ha riferito che il personale di vigilanza del centro commerciale aveva notato che entrambi i coniugi, anche se separatamente, erano entrati negli esercizi commerciali, così smentendo quanto dichiarato dall'imputato. Il ricorso, formalmente denunciando vizi di motivazione, deduce, in realtà, questioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici, sicché è sufficiente ribadire, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 4. Il terzo motivo deve essere accolto. La sentenza impugnata rileva che, con riguardo ai capi sottratti al negozio Adidas, è certo che le placche antitaccheggio erano presenti sui capi sottratti e furono dagli stessi asportate, sicché, al riguardo è sufficiente ribadire che, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa, il che si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita (Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478 - 01). Per quanto riguarda i beni sottratti all'esercizio "Pellizzari" (furto che, a quanto è dato comprendere, è stato considerato dalla sentenza di primo grado violazione più grave del reato continuato) la stessa sentenza impugnata ha affermato che, alla luce delle incerte dichiarazioni della teste Nubile (richiamate nel ricorso), rimangono dubbi sul fatto che i capi trafugati fossero o meno muniti di placche. Nei termini indicati, il giudizio di sussistenza della fattispecie circostanziale, per l'intrinseca perplessità che lo connota, non è esente dal vizio denunciato. 5. Pertanto, con riguardo alla circostanza aggravante della violenza sulla cose rispetto al delitto di furto ai danni dell'esercizio "Pellizzari", nonché, in via consequenziale, con riferimento al complessivo trattamento sanzionatorio per i fatti per i quali è intervenuta condanna, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, che verificherà altresì la sussistenza delle querele, dovendosi solo precisare che l'attribuzione al giudice del rinvio del compito di verificare la sussistenza della condizione di procedibilità esclude, all'evidenza, la formazione del c.d. giudicato progressivo. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., quanto al furto in danno dell'esercizio Pellizzari, nonché quanto al trattamento sanzionator