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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05974/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse delliimputato, con le quali si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato e, in subordine, l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 29 ottobre 2020 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 2 e 7, 61, n. 5 e 7, cod. pen. 2.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale, senza acquisire l'obbligatorio parere del Procuratore generale, sostanzialmente rigettato la richiesta di concordato che la difesa dell'imputato aveva riproposto all'udienza del 29 ottobre 2020, non ritenendo che quanto comunicato dal medesimo Procuratore generale in data 20 novembre 2018, rispetto alla precedente richiesta trasmessa il 16 novembre 2018, potesse essere considerato un parere negativo, essendosi tradotto nella mera affermazione che «non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen.»: motivazione della quale si contesta la coerenza con la portata della norma.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla determinazione della pena, sia in relazione alla richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio sia con riguardo alla contestata sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61, n. 5 e 7 cod. pen. 3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato e, in subordine, l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

La questione posta dal ricorrente scaturisce dalla decisione della Corte d'appello di decidere sull'impugnazione senza che fosse intervenuto il parere del P.G. sulla richiesta di concordato della pena formulata dalla difesa dell'imputato.

La premessa è del tutto inesatta, nel senso che la comunicazione del 20 novembre 2018 del P.G. in relazione a precedente richiesta di concordato è priva di qualunque margine di equivocità, posto che in essa si legge «non concordo sulla richiesta».

Ne discende che non esisteva alcun dovere di ulteriore sollecitazione del P.G. rispetto alla reiterazione della richiesta stessa.D'altra parte, in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione del processo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in mancanza di una specifica previsione di legge che lo renda revisionabile (Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280806 - 01).

Ne discende che anche i rilievi svolti dal ricorrente a proposito dell'infondatezza del dissenso del P.G. non possono trovare spazio in questa sede.

2. Il secondo motivo è inammissibile, dal momento che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Quanto alle due circostanze aggravanti di cui all'art. 61, n. 5 e 7, cod. pen., in disparte il rilievo che non si coglie alcuna censura concreta rispetto all'ultima delle due, resta da considerare che il ricorrente neppur deduce di avere prospettato con l'atto di appello le questioni - implicanti anc:he accertamenti fattuali - che sottopone a questa Corte, quanto alla non ricorrenza dei presupposti della prima delle due circostanze.

La doglianza è, pertanto, inammissibile per assenza di specificità.

3. La questione della prescrizione sollevata nelle note conclusive, oltre che manifestamente infondata (poiché, in presenza di furto pluriaggravato, anche a prescindere dalla ritenuta recidiva, il termine di prescrizione risultante dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. non è di sette anni e mezzo ma di dodici anni e mezzo e il reato è stato commesso in data 11 dicembre 2013), è preclusa dal rilievo dell'inammissibilità del ricorso che paralizza il decorso del tempo successivo alla sentenza impugnata: il termine di prescrizione sarebbe maturato, appunto, secondo il calcolo prospettato dal ricorrente, in data 11 giugno 2021, ossia in epoca successiva alla data della sentenza di secondo grado.

Infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. perì., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse delliimputato, con le quali si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato e, in subordine, l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 ottobre 2020 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 2 e 7, 61, n. 5 e 7, cod. pen. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale, senza acquisire l'obbligatorio parere del Procuratore generale, sostanzialmente rigettato la richiesta di concordato che la difesa dell'imputato aveva riproposto all'udienza del 29 ottobre 2020, non ritenendo che quanto comunicato dal medesimo Procuratore generale in data 20 novembre 2018, rispetto alla precedente richiesta trasmessa il 16 novembre 2018, potesse essere considerato un parere negativo, essendosi tradotto nella mera affermazione che «non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen.»: motivazione della quale si contesta la coerenza con la portata della norma. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla determinazione della pena, sia in relazione alla richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio sia con riguardo alla contestata sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61, n. 5 e 7 cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato e, in subordine, l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La questione posta dal ricorrente scaturisce dalla decisione della Corte d'appello di decidere sull'impugnazione senza che fosse intervenuto il parere del P.G. sulla richiesta di concordato della pena formulata dalla difesa dell'imputato. La premessa è del tutto inesatta, nel senso che la comunicazione del 20 novembre 2018 del P.G. in relazione a precedente richiesta di concordato è priva di qualunque margine di equivocità, posto che in essa si legge «non concordo sulla richiesta». Ne discende che non esisteva alcun dovere di ulteriore sollecitazione del P.G. rispetto alla reiterazione della richiesta stessa.D'altra parte, in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione del processo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in mancanza di una specifica previsione di legge che lo renda revisionabile (Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280806 - 01). Ne discende che anche i rilievi svolti dal ricorrente a proposito dell'infondatezza del dissenso del P.G. non possono trovare spazio in questa sede. 2. Il secondo motivo è inammissibile, dal momento che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Quanto alle due circostanze aggravanti di cui all'art. 61, n. 5 e 7, cod. pen., in disparte il rilievo che non si coglie alcuna censura concreta rispetto all'ultima delle due, resta da considerare che il ricorrente neppur deduce di avere prospettato con l'atto di appello le questioni - implicanti anc:he accertamenti fattuali - che sottopone a questa Corte, quanto alla non ricorrenza dei presupposti della prima delle due circostanze. La doglianza è, pertanto, inammissibile per assenza di specificità. 3. La questione della prescrizione sollevata nelle note conclusive, oltre che manifestamente infondata (poiché, in presenza di furto pluriaggravato, anche a prescindere dalla ritenuta recidiva, il termine di prescrizione risultante dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. non è di sette anni e mezzo ma di dodici anni e mezzo e il reato è stato commesso in data 11 dicembre 2013), è preclusa dal rilievo dell'inammissibilità del ricorso che paralizza il decorso del tempo successivo alla sentenza impugnata: il termine di prescrizione sarebbe maturato, appunto, secondo il calcolo prospettato dal ricorrente, in data 11 giugno 2021, ossia in epoca successiva alla data della sentenza di secondo grado. Infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. perì., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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