Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 17672/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2019, concludendo per il rigetto del ricorso, in termini successivamente ribaditi con la memoria depositata il 9 febbraio 2023.

5. Con ordinanza interlocutoria n. 36699/2021 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione, rimessale con ordinanza n. 15545/2020, concernente l’applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notificazione degli atti di imposizione tributaria ed in relazione agli effetti sostanziali propri di questi, nonché l’operatività del suddetto principio anche per la notificazione effettuata dal messo di notificazione speciale ex art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed art. 16, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Con successiva ordinanza interlocutoria n 17408/2022 la Sezione sesta di questa Corte rinviava la trattazione della causa in pubblica udienza innanzi alla Sezione Quinta, ritenendo non consolidata la giurisprudenza “in relazione agli effetti della notifica sulla prescrizione degli atti tributari” e reputando la questione di rilievo nomofilattico.

L E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico, articolato, motivo di ricorso la Fondazione ha contestato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2934, 2934 e 2948, num. 4, 2943, quarto comma, 1334 e 1335 cod. civ., in materia di prescrizione del diritto, per avere la Commissione regionale ritenuto non prescritto il diritto alla riscossione dell’imposta, pur essendo la citata fattura pervenuta alla Fondazione dopo lo spirare del termine di cinqueanni.

Le ragioni dell’impugnazione riposano sui seguenti rilievi, ampiamente illustrati anche nelle memorie difensive di cui agli artt. 380-bis.1. e 378 cod. proc. civ. ed efficacemente sintetizzati nel ricorso, nel modo che segue: - « l’attuale contenzi oso ha esclusivamente oggetto la prescrizione del tributo TIA e la sua mancata tempestiva interruzione prima del definitivo compimento, non invece l’impedimento della decadenza a far valere il diritto medesimo; -per giurisprudenza costante e consolidata la prescrizione di cui si discute non fu interrotta dalla mera postalizzazione della nota fattura TIA (31.12.2012) e quando quest’ultima giunse a recapito presso la Fondazione esponente (04.01.2013) la prescrizione medesima era oramai compiuta (pacificamente, infatti, non qui ricorre alcuno dei casi di deroga previsti da Cass.

SU 24822/15); - … il problema della scissione soggettiva del procedimento notificatorio si è posto ed è stato dibattuto in giurisprudenza e dottrina sempre soltanto in relazione alla decadenza e non alla prescrizione; la discussione, infatti, si è sempre incentrata soltanto sulla natura (sostanziale o processuale) dell’atto notificato e non sull’istituto giuridico relativamente al quale operava la scissione soggettiva della notificazione, che è sempre stata la decadenza, non la prescrizione; - l’intervento di Cass.

SU 24822/15 riguardo l’istituto della prescrizione ha definitivamente risolto ogni questione, senza peraltro perpetrare alcuna “intrusione del meccanismo processuale nelle regole sostanziali, in modo da superare, per così dire, il codice civile (così testualmente Cass, civ. n. 30381/2017 cit.)» (v. pagina n. 16 del ricorso). -anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno riconosciuto, con la pronuncia n. 40543/2021, che il principio della scissione degli effetti soggettivo della notifica vale per l’ipotesi di decadenza e non anche per la fattispecie, qui dedotta, di prescrizione del diritto.

2. Tanto ricapitolato, ritiene la Corte che il ricorso sia infondato per le seguenti ragioni, non senza aver prima osservato che non vi è ragione di rimeditare, come sollecitato con l’istanza del 9 febbraio 2023, il provvedimento presidenziale del2 febbraio 2023 di fissazione della discussione orale (in relazione ad altri giudizi) per la citata udienza.

2.1. L’istanza, da qualificare come richiesta di rimessione in termini, risulta, infatti, priva delle condizioni previste dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., tenuto conto che nulla ostacolava la formulazione di una tempestiva richiesta di trattazione orale per l’udienza fissata per il 15 febbraio 2023, attraverso la relativa istanza, la quale ben poteva fruire del termine libero di venticinque giorni, considerando, in particolare, i chiarimenti e le indicazioni fornite, dopo il decreto-legge “milleproroghe” n. 198 del 2022, dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione, nella nota in data 3 gennaio 2023 sulla disciplina delle udienze pubbliche per il settore civile, indirizzata alle cancellerie, ma trasmessa per conoscenza anche alla Presidente del CNF e al Presidente delle Camere civili e pubblicata sul sito Internet della Corte di cassazione.

Il riferimento alla predetta nota ha escluso - a giudizio del Collegio - che possa riconoscersi nella specie un legittimo affidamento alla celebrazione della pubblica udienza nelle forme ordinarie (vale a dire con discussione orale), essendo tali chiarimenti ed indicazioni tempestivamente intervenuti proprio al fine di evitare fraintendimenti, ponendo l’istante nella condizione di attivarsi in tempo utile per chiedere ed ottenere la discussione orale.

È risultata, pertanto, tardiva, a mente dell’art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (come modificato dall’art. 8 d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), l’istanza presentata il 3 febbraio 2023 (nel corpo della memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.) e dunque in violazione del termine perentorio (stabilito dalla predetta disposizione) di venticinque giorni prima dell’udienza pubblica, nella specie fissata per il 15 febbraio 2023 (cfr. sul punto, Cass., Sez.

T., 7 giugno 2023, n. 16131).

2.2. Né un diverso avviso può giustificarsi alla luce della recente sentenza n. 8034 del 21 marzo 2023 delle Sezioni Unite della Corte, le quali, pur richiamando la suddetta nota del [OSCURATO:PERSONA] Presidente, hanno consentito la discussione orale, ammessa con riserva, tardivamente presentata, ove si consideri che la predetta decisione non sembra accreditare l’affermazione di un principio di carattere generale, giustificandosi, piuttosto, in considerazione della peculiarità del giudizio ivi trattato (di cui al d.lgs. 2009, n. 109) e dunque considerando gli «interessi che vengono in rilievo» (v. pagina n. 9 della citata sentenza), inerenti la « responsabilità disciplinare» e la «sua vocazione ad oltrepassare la ristretta cerchia di un corpo professionale organizzato» (v. pagina n. 10 della citata sentenza).

2.3. Medesimi interessi non sono coinvolti nel giudizio in oggetto, potendo aggiungersi alle riflessioni sopra svolte - in relazione all’asserita particolare importanza della questione coinvolta nel presente giudizio, come segnalata con la rinnovata istanza di discussione orale del 9 febbraio 2023 - che il tema di fondo su cui si basa il ricorso, sviluppato sulla dedotta differenza tra prescrizione e decadenza in ambito tributario, risulta, da un lato, essere stato affrontato, anche di recente, dalla Corte con orientamento progressivamente ribadito, mentre, sotto altro versante, la difesa della ricorrente ha avuto ampio modo di soffermarsi sul predetto tema tramite le plurime memorie sopra indicate.

3. Ciò posto, va osservato che la ricorrente ha ricordato che la fattura TIA oggetto di contenzioso venne emessa da A.M.I.U. ai sensi degli artt. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte I II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1973, 1 del d.m. 370/2000 e 21 del reg. comunale.

La controricorrente, dal suo canto, ha posto in evidenza che detta fattura venne predisposta sulla base dei medesimi dati dichiarati dalla contribuente, che non hanno quindi costituito oggetto di contestazioni o di rettifiche da parte del gestore del servizio.

4. In tali termini, va, dunque, riconosciuto che alla riscossione dell’imposta in rassegna si sia proceduto attraverso il sistema della liquidazione diretta, vale a dire senza la necessità di contestare la sussistenza dei dati esposti dalla contribuente tramite un prodromico atto, non essendo tale operazione necessaria, in quanto la determinazione della pretesa è avvenuta – come sopra segnalato - sulla base degli eleme nti già acquisiti, non soggetti ad alcuna modificazione o variazione e, pertanto, in forza di un'operazione puramente automatica (cfr., sul principio, anche da ultimo, Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2023, n. 12113).

5. Tanto chiarito, va innanzitutto premesso che a mente dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, espressivo di un principio dettato in materia accertamento in tema di imposte sui redditi, ma – come si avrà cura di chiarire - di valenza generale nell’ambito degli accertamenti in ambito tributario, «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto».

6. Le ragioni di fondo su cui si articola il ricorso riposano sull’ordine di idee secondo il quale – come detto - il principio di scissione degli effetti soggettivi (per il notificante ed il destinatario) della notifica non opera in tema di prescrizione e che «mai è stata riconosciuta efficacia interruttivadella prescrizione al mero invio di un atto di natura stragiudiziale e/o negoziale a prescindere del momento successivo dell’effettiva ricezione come si dà nel caso di specie (avente ad oggetto l’invio di una fattura)» (così a pagina n. 3 delle memorie depositate il 9 giugno 2021 ed il 5 aprile 2022).

7. Senonchè, indiscussa l’operatività del primo rilievo, va, di contro, osservato, che la notifica della fattura costituisce momento giuridicamente riconducibile alla fase di accertamento della pretesa e che tale primo segmento procedimentale è sottoposto al termine di decadenza e non di prescrizione.

Di seguito le ragioni.

8. Questa Corte ha chiarito che «Gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), anche quando assumono la forma di fattura commerciale, non attenendo al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma ad un'entrata sicuramente pubblicistica, hanno natura di atti amministrativi impositivi […], come del resto ha statuito anche la Corte costituzionale in sede di conferma della legittimità dell'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione tributaria … » (così Cass., Sez. Trib. Civ., 1° febbraio 2019, n. 3061).

Difatti, per quanto più direttamente rileva nella fattispecie in esame, la Corte costituzionale con la pronuncia del 24 luglio 2009, n. 238 ha dato seguito a quanto già precisato da questa Corte con la sentenza n. 17526 del 2007, con specifico riferimento alla TIA, nella parte in cui ha ritenuto (facoltativamente) impugnabili anche le fatture emesse dal gestore, così riconoscendo in esse la stessa funzione di accertamento e di liquidazione dei tributi svolta dagli atti compresi nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

9. Va rammentato sul punto che, «la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che alla fattura contenente la richiesta della tariffa di igiene ambientale (TIA), così come al relativo procedimento diquantificazione e riscossione del prelievo in questione, si devono applicare i principi generali del procedimento tributario di accertamento e di riscossione. (cfr. Cass, Sez. Trib. Civ., 8 aprile 2022, n. 11481, che richiama Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2007, n. 17526; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2013, n. 11157; Cass., Sez. 6^, 18 luglio 2016, n. 14675; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27805; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n. 17339; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14200; nello stesso senso, cfr. Cass. Sez. Trib. Civ. 5 maggio 2022 nn. 14302 e 14302), con ciò accreditando l’ordine di idee secondo cui la predisposizione e la notifica della fattura volta alla liquidazione ed al pagamento della TIA siano operazioni ancora riconducibili alla fase di accertamento dell’imposta, come tale suscettiva di contestazioni (anche immediata, contro la stessa fattura, sia pure in termini facoltativi o successivi, contro la cartella di pagamento) da parte del contribuente.

Si tratta, in particolare, «di una fase che si colloca “a monte” di quella propriamente riscossiva, costituita dall'emissione della cartella di pagamento del tributo iscritto a ruolo, per cui, com'è stato osservato, non si può parlare di decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione» (cfr. Cass., Sez. Trib. Civ., 24 agosto 2022. n. 25204 - sia pure rispetto ad un’altra entrata tributaria, ma con affermazione di principio valevole anche nella fattispecie in rassegna – che richiama Cass., Sez.

VI/V, 20 aprile 2021, n 10334; Cass., Sez. Trib. Civ., 24 agosto 2022. n. 25204).

10. Per tale via, va dato seguito al principio, di natura generale, secondo cui, costituendo la fattura la prima manifestazione della pretesa impositiva, «l’estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (id est, la prescrizione) è fattispecie estranea all’esercizio dell’imposizione fiscale il quale è assoggettato ad un limite temporale che […] è riconducibile piuttosto all’istituto della decadenza (art. 2964 c.c.) che, peraltro, a differenza della prescrizione, non è soggetta né a sospensione né ad interruzione», dovendo, sul punto, aggiungersi che «la prescrizione, anche in ambito tributario, può operare in sede di ‘recupero’ del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass.

SSUUn.23397/16)» (cfr. Cass. Sez. Trib, 19 maggio 2022, n. 16229, sia pure rispetto ad un’altra entrata tributaria, ma affermando principi esportabili nella fattispecie in rassegna).

Principio questo successivamente ribadito da questa Corte, in tema di tributi locali, confermando che «la prescrizione, anche in ambito tributario, può operare in sede di ‘recupero’ del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass.

SSUU n.23397/16; S.U. n. 40543 del 17.12.2021, seguite da Cass. n. 16229/2022; n. 21135/2022; n. 21810/2022; n. 352/2021)», precisando ancora una volta che «non si può parlare di decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021 cit.)», sottolineando che «[…] gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.p.r. n. 600 del 1973, 57, d.p.r. n. 633 del 1972, 76, d.p.r. n. 131 del 1986, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, Legge. n. 296 del 2006, per i tributi locali)» (così, anche da ultimo, Cass., Sez.

T.27 marzo 2023, n. 8568).

11. Collocata, dunque, alla stregua delle riflessioni che precedono, la fattura in questione nell’ambito del procedimento di accertamento, sovviene la previsione dell’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui – per quanto ora rileva - « Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono … all'accertamento d'ufficio […] degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato […] a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui […] il versamento […]avrebbe(ro) dovuto essere effettuato(i) […]», così stabilendo, quindi, espressamente, che si tratta di un termine di decadenza (cfr. in ogni caso, sulla natura decadenziale del termine Cass. Sez.

VI/Trib., 28 ottobre 2022, n. 31897, che richiama Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27578; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22900).

12. A tale ricostruzione non osta –a giudizio del Collegio – il consolidato orientamento della Corte secondo cui la fattura in esame costituisce atto solo facoltativamente impugnabile, restando come tale, comunque, impregiudicata la possibilità di impugnare il successivo atto impositivo tipico contemplato dall’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr. tra le tante; Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2023, n. 1213, cit. che richiama Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez.

Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cas., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259).

La configurabilità dell’impugnazione della fattura in termini di facoltà e non di onere sta, infatti, solo a significare che al suo mancato esercizio non può mai conseguire il consolidamento, la cristallizzazione del relativo credito, ma nulla toglie al fatto che con tale atto la pretesa impositiva si sia manifestata, si sia esternata, seppure non ancora in forma autoritativa secondo uno degli atti tipizzati dall'art. 19 d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546, il che è quanto basta per impedire la decadenza dall’esercizio del potere impositivo, compiutosi invece mercè la notifica dell’atto in questione, ferma restando ogni successiva contestazione.

13. Tanto ritenuto, la stessa difesa della Fondazione non dubita che in tema di decadenza la giurisprudenza di questa Corte abbia costantemente affermato ilprincipio di scissione degli effetti della notificazione a mezzo del servizio postale anche agli atti amministrativi di natura impositiva (Cass. nn. 22320/14; ord.11457/12; 15298/08 ed altre), come poi definitivamente chiarito, pur a fronte della natura recettizia degli atti di imposizione, anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 40543 del 17 dicembre 2021, secondo cui: «in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.

Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente».

Alla stregua di tale principio (su cui v. anche Cass., Sez.

VI/V, 16 novembre 2020 n. 33681 e Cass. Sez.

VI/V, 11 agosto 2022 n, 24679) deve, pertanto, considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata (come detto, in data 31 dicembre 2012) prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente alla scadenza.

14. Alla luce delle considerazioni svolte, ricapitolative dei più ampi contenuti del principio già applicato dal Giudice regionale, il ricorso va, quindi, rigettato.

15. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al dm. 13 agosto 2022, n. 147.

16. Va, infine, dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di A.M.I.U.–[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2019, concludendo per il rigetto del ricorso, in termini successivamente ribaditi con la memoria depositata il 9 febbraio 2023. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 36699/2021 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione, rimessale con ordinanza n. 15545/2020, concernente l’applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notificazione degli atti di imposizione tributaria ed in relazione agli effetti sostanziali propri di questi, nonché l’operatività del suddetto principio anche per la notificazione effettuata dal messo di notificazione speciale ex art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed art. 16, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 6. Con successiva ordinanza interlocutoria n 17408/2022 la Sezione sesta di questa Corte rinviava la trattazione della causa in pubblica udienza innanzi alla Sezione Quinta, ritenendo non consolidata la giurisprudenza “in relazione agli effetti della notifica sulla prescrizione degli atti tributari” e reputando la questione di rilievo nomofilattico. L E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico, articolato, motivo di ricorso la Fondazione ha contestato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2934, 2934 e 2948, num. 4, 2943, quarto comma, 1334 e 1335 cod. civ., in materia di prescrizione del diritto, per avere la Commissione regionale ritenuto non prescritto il diritto alla riscossione dell’imposta, pur essendo la citata fattura pervenuta alla Fondazione dopo lo spirare del termine di cinqueanni. Le ragioni dell’impugnazione riposano sui seguenti rilievi, ampiamente illustrati anche nelle memorie difensive di cui agli artt. 380-bis.1. e 378 cod. proc. civ. ed efficacemente sintetizzati nel ricorso, nel modo che segue: - « l’attuale contenzi oso ha esclusivamente oggetto la prescrizione del tributo TIA e la sua mancata tempestiva interruzione prima del definitivo compimento, non invece l’impedimento della decadenza a far valere il diritto medesimo; -per giurisprudenza costante e consolidata la prescrizione di cui si discute non fu interrotta dalla mera postalizzazione della nota fattura TIA (31.12.2012) e quando quest’ultima giunse a recapito presso la Fondazione esponente (04.01.2013) la prescrizione medesima era oramai compiuta (pacificamente, infatti, non qui ricorre alcuno dei casi di deroga previsti da Cass. SU 24822/15); - … il problema della scissione soggettiva del procedimento notificatorio si è posto ed è stato dibattuto in giurisprudenza e dottrina sempre soltanto in relazione alla decadenza e non alla prescrizione; la discussione, infatti, si è sempre incentrata soltanto sulla natura (sostanziale o processuale) dell’atto notificato e non sull’istituto giuridico relativamente al quale operava la scissione soggettiva della notificazione, che è sempre stata la decadenza, non la prescrizione; - l’intervento di Cass. SU 24822/15 riguardo l’istituto della prescrizione ha definitivamente risolto ogni questione, senza peraltro perpetrare alcuna “intrusione del meccanismo processuale nelle regole sostanziali, in modo da superare, per così dire, il codice civile (così testualmente Cass, civ. n. 30381/2017 cit.)» (v. pagina n. 16 del ricorso). -anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno riconosciuto, con la pronuncia n. 40543/2021, che il principio della scissione degli effetti soggettivo della notifica vale per l’ipotesi di decadenza e non anche per la fattispecie, qui dedotta, di prescrizione del diritto. 2. Tanto ricapitolato, ritiene la Corte che il ricorso sia infondato per le seguenti ragioni, non senza aver prima osservato che non vi è ragione di rimeditare, come sollecitato con l’istanza del 9 febbraio 2023, il provvedimento presidenziale del2 febbraio 2023 di fissazione della discussione orale (in relazione ad altri giudizi) per la citata udienza. 2.1. L’istanza, da qualificare come richiesta di rimessione in termini, risulta, infatti, priva delle condizioni previste dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., tenuto conto che nulla ostacolava la formulazione di una tempestiva richiesta di trattazione orale per l’udienza fissata per il 15 febbraio 2023, attraverso la relativa istanza, la quale ben poteva fruire del termine libero di venticinque giorni, considerando, in particolare, i chiarimenti e le indicazioni fornite, dopo il decreto-legge “milleproroghe” n. 198 del 2022, dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione, nella nota in data 3 gennaio 2023 sulla disciplina delle udienze pubbliche per il settore civile, indirizzata alle cancellerie, ma trasmessa per conoscenza anche alla Presidente del CNF e al Presidente delle Camere civili e pubblicata sul sito Internet della Corte di cassazione. Il riferimento alla predetta nota ha escluso - a giudizio del Collegio - che possa riconoscersi nella specie un legittimo affidamento alla celebrazione della pubblica udienza nelle forme ordinarie (vale a dire con discussione orale), essendo tali chiarimenti ed indicazioni tempestivamente intervenuti proprio al fine di evitare fraintendimenti, ponendo l’istante nella condizione di attivarsi in tempo utile per chiedere ed ottenere la discussione orale. È risultata, pertanto, tardiva, a mente dell’art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (come modificato dall’art. 8 d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), l’istanza presentata il 3 febbraio 2023 (nel corpo della memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.) e dunque in violazione del termine perentorio (stabilito dalla predetta disposizione) di venticinque giorni prima dell’udienza pubblica, nella specie fissata per il 15 febbraio 2023 (cfr. sul punto, Cass., Sez. T., 7 giugno 2023, n. 16131). 2.2. Né un diverso avviso può giustificarsi alla luce della recente sentenza n. 8034 del 21 marzo 2023 delle Sezioni Unite della Corte, le quali, pur richiamando la suddetta nota del [OSCURATO:PERSONA] Presidente, hanno consentito la discussione orale, ammessa con riserva, tardivamente presentata, ove si consideri che la predetta decisione non sembra accreditare l’affermazione di un principio di carattere generale, giustificandosi, piuttosto, in considerazione della peculiarità del giudizio ivi trattato (di cui al d.lgs. 2009, n. 109) e dunque considerando gli «interessi che vengono in rilievo» (v. pagina n. 9 della citata sentenza), inerenti la « responsabilità disciplinare» e la «sua vocazione ad oltrepassare la ristretta cerchia di un corpo professionale organizzato» (v. pagina n. 10 della citata sentenza). 2.3. Medesimi interessi non sono coinvolti nel giudizio in oggetto, potendo aggiungersi alle riflessioni sopra svolte - in relazione all’asserita particolare importanza della questione coinvolta nel presente giudizio, come segnalata con la rinnovata istanza di discussione orale del 9 febbraio 2023 - che il tema di fondo su cui si basa il ricorso, sviluppato sulla dedotta differenza tra prescrizione e decadenza in ambito tributario, risulta, da un lato, essere stato affrontato, anche di recente, dalla Corte con orientamento progressivamente ribadito, mentre, sotto altro versante, la difesa della ricorrente ha avuto ampio modo di soffermarsi sul predetto tema tramite le plurime memorie sopra indicate. 3. Ciò posto, va osservato che la ricorrente ha ricordato che la fattura TIA oggetto di contenzioso venne emessa da A.M.I.U. ai sensi degli artt. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte I II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1973, 1 del d.m. 370/2000 e 21 del reg. comunale. La controricorrente, dal suo canto, ha posto in evidenza che detta fattura venne predisposta sulla base dei medesimi dati dichiarati dalla contribuente, che non hanno quindi costituito oggetto di contestazioni o di rettifiche da parte del gestore del servizio. 4. In tali termini, va, dunque, riconosciuto che alla riscossione dell’imposta in rassegna si sia proceduto attraverso il sistema della liquidazione diretta, vale a dire senza la necessità di contestare la sussistenza dei dati esposti dalla contribuente tramite un prodromico atto, non essendo tale operazione necessaria, in quanto la determinazione della pretesa è avvenuta – come sopra segnalato - sulla base degli eleme nti già acquisiti, non soggetti ad alcuna modificazione o variazione e, pertanto, in forza di un'operazione puramente automatica (cfr., sul principio, anche da ultimo, Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2023, n. 12113). 5. Tanto chiarito, va innanzitutto premesso che a mente dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, espressivo di un principio dettato in materia accertamento in tema di imposte sui redditi, ma – come si avrà cura di chiarire - di valenza generale nell’ambito degli accertamenti in ambito tributario, «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto». 6. Le ragioni di fondo su cui si articola il ricorso riposano sull’ordine di idee secondo il quale – come detto - il principio di scissione degli effetti soggettivi (per il notificante ed il destinatario) della notifica non opera in tema di prescrizione e che «mai è stata riconosciuta efficacia interruttivadella prescrizione al mero invio di un atto di natura stragiudiziale e/o negoziale a prescindere del momento successivo dell’effettiva ricezione come si dà nel caso di specie (avente ad oggetto l’invio di una fattura)» (così a pagina n. 3 delle memorie depositate il 9 giugno 2021 ed il 5 aprile 2022). 7. Senonchè, indiscussa l’operatività del primo rilievo, va, di contro, osservato, che la notifica della fattura costituisce momento giuridicamente riconducibile alla fase di accertamento della pretesa e che tale primo segmento procedimentale è sottoposto al termine di decadenza e non di prescrizione. Di seguito le ragioni. 8. Questa Corte ha chiarito che «Gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), anche quando assumono la forma di fattura commerciale, non attenendo al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma ad un'entrata sicuramente pubblicistica, hanno natura di atti amministrativi impositivi […], come del resto ha statuito anche la Corte costituzionale in sede di conferma della legittimità dell'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione tributaria … » (così Cass., Sez. Trib. Civ., 1° febbraio 2019, n. 3061). Difatti, per quanto più direttamente rileva nella fattispecie in esame, la Corte costituzionale con la pronuncia del 24 luglio 2009, n. 238 ha dato seguito a quanto già precisato da questa Corte con la sentenza n. 17526 del 2007, con specifico riferimento alla TIA, nella parte in cui ha ritenuto (facoltativamente) impugnabili anche le fatture emesse dal gestore, così riconoscendo in esse la stessa funzione di accertamento e di liquidazione dei tributi svolta dagli atti compresi nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 9. Va rammentato sul punto che, «la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che alla fattura contenente la richiesta della tariffa di igiene ambientale (TIA), così come al relativo procedimento diquantificazione e riscossione del prelievo in questione, si devono applicare i principi generali del procedimento tributario di accertamento e di riscossione. (cfr. Cass, Sez. Trib. Civ., 8 aprile 2022, n. 11481, che richiama Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2007, n. 17526; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2013, n. 11157; Cass., Sez. 6^, 18 luglio 2016, n. 14675; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27805; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n. 17339; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14200; nello stesso senso, cfr. Cass. Sez. Trib. Civ. 5 maggio 2022 nn. 14302 e 14302), con ciò accreditando l’ordine di idee secondo cui la predisposizione e la notifica della fattura volta alla liquidazione ed al pagamento della TIA siano operazioni ancora riconducibili alla fase di accertamento dell’imposta, come tale suscettiva di contestazioni (anche immediata, contro la stessa fattura, sia pure in termini facoltativi o successivi, contro la cartella di pagamento) da parte del contribuente. Si tratta, in particolare, «di una fase che si colloca “a monte” di quella propriamente riscossiva, costituita dall'emissione della cartella di pagamento del tributo iscritto a ruolo, per cui, com'è stato osservato, non si può parlare di decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione» (cfr. Cass., Sez. Trib. Civ., 24 agosto 2022. n. 25204 - sia pure rispetto ad un’altra entrata tributaria, ma con affermazione di principio valevole anche nella fattispecie in rassegna – che richiama Cass., Sez. VI/V, 20 aprile 2021, n 10334; Cass., Sez. Trib. Civ., 24 agosto 2022. n. 25204). 10. Per tale via, va dato seguito al principio, di natura generale, secondo cui, costituendo la fattura la prima manifestazione della pretesa impositiva, «l’estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (id est, la prescrizione) è fattispecie estranea all’esercizio dell’imposizione fiscale il quale è assoggettato ad un limite temporale che […] è riconducibile piuttosto all’istituto della decadenza (art. 2964 c.c.) che, peraltro, a differenza della prescrizione, non è soggetta né a sospensione né ad interruzione», dovendo, sul punto, aggiungersi che «la prescrizione, anche in ambito tributario, può operare in sede di ‘recupero’ del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass. SSUUn.23397/16)» (cfr. Cass. Sez. Trib, 19 maggio 2022, n. 16229, sia pure rispetto ad un’altra entrata tributaria, ma affermando principi esportabili nella fattispecie in rassegna). Principio questo successivamente ribadito da questa Corte, in tema di tributi locali, confermando che «la prescrizione, anche in ambito tributario, può operare in sede di ‘recupero’ del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass. SSUU n.23397/16; S.U. n. 40543 del 17.12.2021, seguite da Cass. n. 16229/2022; n. 21135/2022; n. 21810/2022; n. 352/2021)», precisando ancora una volta che «non si può parlare di decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021 cit.)», sottolineando che «[…] gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.p.r. n. 600 del 1973, 57, d.p.r. n. 633 del 1972, 76, d.p.r. n. 131 del 1986, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, Legge. n. 296 del 2006, per i tributi locali)» (così, anche da ultimo, Cass., Sez. T.27 marzo 2023, n. 8568). 11. Collocata, dunque, alla stregua delle riflessioni che precedono, la fattura in questione nell’ambito del procedimento di accertamento, sovviene la previsione dell’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui – per quanto ora rileva - « Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono … all'accertamento d'ufficio […] degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato […] a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui […] il versamento […]avrebbe(ro) dovuto essere effettuato(i) […]», così stabilendo, quindi, espressamente, che si tratta di un termine di decadenza (cfr. in ogni caso, sulla natura decadenziale del termine Cass. Sez. VI/Trib., 28 ottobre 2022, n. 31897, che richiama Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27578; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22900). 12. A tale ricostruzione non osta –a giudizio del Collegio – il consolidato orientamento della Corte secondo cui la fattura in esame costituisce atto solo facoltativamente impugnabile, restando come tale, comunque, impregiudicata la possibilità di impugnare il successivo atto impositivo tipico contemplato dall’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr. tra le tante; Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2023, n. 1213, cit. che richiama Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cas., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259). La configurabilità dell’impugnazione della fattura in termini di facoltà e non di onere sta, infatti, solo a significare che al suo mancato esercizio non può mai conseguire il consolidamento, la cristallizzazione del relativo credito, ma nulla toglie al fatto che con tale atto la pretesa impositiva si sia manifestata, si sia esternata, seppure non ancora in forma autoritativa secondo uno degli atti tipizzati dall'art. 19 d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546, il che è quanto basta per impedire la decadenza dall’esercizio del potere impositivo, compiutosi invece mercè la notifica dell’atto in questione, ferma restando ogni successiva contestazione. 13. Tanto ritenuto, la stessa difesa della Fondazione non dubita che in tema di decadenza la giurisprudenza di questa Corte abbia costantemente affermato ilprincipio di scissione degli effetti della notificazione a mezzo del servizio postale anche agli atti amministrativi di natura impositiva (Cass. nn. 22320/14; ord.11457/12; 15298/08 ed altre), come poi definitivamente chiarito, pur a fronte della natura recettizia degli atti di imposizione, anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 40543 del 17 dicembre 2021, secondo cui: «in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente». Alla stregua di tale principio (su cui v. anche Cass., Sez. VI/V, 16 novembre 2020 n. 33681 e Cass. Sez. VI/V, 11 agosto 2022 n, 24679) deve, pertanto, considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata (come detto, in data 31 dicembre 2012) prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente alla scadenza. 14. Alla luce delle considerazioni svolte, ricapitolative dei più ampi contenuti del principio già applicato dal Giudice regionale, il ricorso va, quindi, rigettato. 15. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al dm. 13 agosto 2022, n. 147. 16. Va, infine, dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di A.M.I.U.–[OSCURATO:PERSONA]