CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 23481/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23393/2017 proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i da ll ’ avvo- cato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA],rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- DELLI, domiciliata in Roma presso la dr. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- 2di 3 – RG 2 33 93 /2017 – S2 – PU 22/03/2023 (1 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. avverso la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] n. 2763 /201 7 depositata il 19/06/2017. Udita la relazione svolta nellaudienza pubblica del 22/03/2023 dal c on- sigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le osservazioni del P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] 1. –Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di ap- pelloche, in causa succes soria , ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e ordinato la rimessione al primo giudice per integra- zione del contraddittorionei confronti di litisconsorti necessari preter- messi,con spese di lite compensate. I qua ttro motivi di ricorso fanno valere: (1) violazione dell’art. 81 c.p.c. e falsa applicazione dell’art.344 c.p.c.; (2) mancata acquisizione di documenti idonei a giustificare l’integrazione del contraddittorio ; (3) falsa applicazione dell’art. 404 c.p.c. e dell’art. 487 c.c.; (4) travisamento di fatti. ResisteMichele Ci- cala concontroricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] presenta istanza di discussione orale. 2. –I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso in cassa- zione, datato 14/3/2023, con richiesta di compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato notadi presa d’atto della rinuncia e richie- sta di condanna dei ricorrenti alle spese.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato nota di presa atto della rinuncia e richiesta di con- danna dei ricorrenti alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato nota di presa d’atto della rinuncia e richiesta di condanna dei ricorrenti alle spese. 3di 3 – RG 2 33 93 /2017 – S2 – PU 22/03/2023 (1 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 4. - Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 co. 1 c.p.c.) con condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ciascuna delle parti controricorrenti. 5. - L a declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1quater d.p.r. 115/2002(cfr. Cass 25485/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ri- corsoe condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favoredi ciascuna delle part i controricorrent i , che liquida in € 4.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui