CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 novembre 2025
Cassazione n. 33765/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28545/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO MESSINA n. 254/2022 depositata il 21/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 28545/2022 Cron. Rep. C.C. 21/11/2025 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’economia e finanze, il Ministero del lavoro e l’Università degli studi di Messina, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, avendo gli stessi frequentato le relative scuole in anni accademici dal 1983-1984 al 1988; che si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione quanto ai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre la accolse quanto alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], condannando la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento, in suo favore, della somma di euro 55.519,10 (pari a quella di euro 11.103,82 per ciascun anno di corso); che la sentenza è stata impugnata in via principale dai medici soccombenti e in via incidentale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 21 aprile 2022, dichiarata la contumacia della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato entrambi gli appelli, regolando le spese di lite; che contro la sentenza della Corte d’appello di Messina propone ricorso il dottor [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi (r.g. n. 28545 del 2022); che presenta separato ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto affidato ad un solo motivo (r.g. n. 24879 del 2022); che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede, mentre in relazione al ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA] la Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato un mero atto di costituzione. Considerato che, trattandosi di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, quello avente il numero di registro generale successivo deve essere riunito a quello che ha il numero di registro generale precedente, affinché la trattazione dei ricorsi sia unitaria. P.Q.M La Corte dispone che il ricorso r.g. n. 28545 del 2022 sia riunito al ricorso r.g. n. 24879 del 2022. Così deciso in Roma, nella camera di con