CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 11006/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14381/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 17/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SERGIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrenteincidentale- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro REGIONE CAMPANIA, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2179/2023 depositata il 15/05/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 19/01/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite; letto l’atto di rinuncia al ricorso incidentale, depositato il 31/01/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite; rilevato che la predetta rinuncia risulta accettata da tutte le parti controricorrenti ad eccezione del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese nei rapporti tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud e nei rapporti tra queste e i controricorrenti - stante le rispettive accettazioni - ad eccezione dei rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , stante la mancanza della relativa adesione espressa; considerato, tuttavia, che l’atteggiamento tenuto da quest’ultimo dopo la comunicazione di cancelleria giustifica che, pur in mancanza di adesione espressa, si debba ravvisare tacito assenso alla chiesta compensazione, in considerazione della composizione bonaria della vertenza indicata nell’atto di rinuncia al ricorso; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA]. Nulla per le spese nei rapporti tra tutte le altre parti costituite. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazion