CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06847/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 25924_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ;m letto il ricorso proposto da a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena su richiesta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, quanto al primo motivo, ex art. 448 bis c.p.p avverso la sentenza di applicazione pena non può essere dedotto il vizio di motivazione e, quanto al secondo motivo, è manifestamente infondato nella parte in cui si duole della assenza di motivazione sulla confisca del denaro, motivazione che invece è presente ed è congrua, ed è manifestamente infondato nella parte in cui contesta la confisca dei telefoni cellulari che non risulta essere stata disposta (il dispositivo dispone la confisca del denaro e della droga). Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibil i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma'tI \24 novembre 2021