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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 14842/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legalerappresentante pro tempore, in proprio e qualemandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Numero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026avverso la sentenza n. 507/2019 della CORTEData pubblicazione 18/05/2026D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/05/2019R.G.N. 188/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblicaudienza del 24/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che haconcluso per l'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia diprimo grado che aveva respinto l’opposizione propostada [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso bonario diaddebito emesso dall’Inps e relativo alla contribuzione apercentuale dovuta per gli anni 2006, 2007, 2008 aseguito dell’iscrizione d’ufficio alla Gestionecommercianti, siccome agente generale di assicurazioni,socio dell’agenzia di assicurazioni [OSCURATO:PERSONA] eLuigi s.n.c., di cui era anche amministratore.Secondo la Corte: a) la pretesa sostanziale vantatadall’Inps era stata espressa in sede di costituzione,adducendo che Asciano svolgeva attività di agente diassicurazione e tale qualifica importava l’iscrizioneautomatica alla Gestione commercianti, senza alcunamutatio libelli rispetto al provvedimento di iscrizioned’ufficio, che invece motivava sull’abitualità e prevalenzadell’attività lavorativa svolta entro la società; b) l’azionedell’Inps non era prescritta, attesi gli atti interruttivi del13.1.11, 14.4.11, 28.7.11; c) l’iscrizione era dovuta inNumero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026Data pubblicazione 18/05/2026capo agli agenti di assicurazione a prescindere dallasussistenza dei requisiti ex art.29 l. n.160/75; d) ad ognimodo tali requisiti sussistevano, avendo l’odiernoricorrente lavorato in favore della società in modoprevalente e abituale; e) erano dovute anche le sanzionicivili, senza applicabilità del comma 10 dell’art.116 l.n.388/00, non ravvisandosi incertezza oggettivasull’obbligo contributivo e non essendo stati pagati icontributi.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per settemotivi, illustrati da memoria.L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale dellaSocietà di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].)s.p.a., resiste con controricorso.A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causaera rinviata all’odierna udienza pubblica, in vista dellaquale il ricorrente depositava memoria illustrativa.

Conessa si ribadiva quanto già espresso nella precedentememoria, ovvero l’intervento giudicato a sé favorevolerisultante da altre sentenze.

Inoltre, l’ente avevaproceduto a cancellare con effetto retroattivo il ricorrentedalla Gestione commercianti.L’ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioniscritte di accoglimento del ricorso.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservatotermine di 90 giorni per il deposito dell’odiernoprovvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione degli artt.3 l. n.335/95, 18 d.lgs.n.241/97, 2943, 1219, 2935 c.c., per non avere la Cortedichiarata prescritta la pretesa.Numero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026Data pubblicazione 18/05/2026Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione degli artt.414, 442, 112 c.p.c., per nonavere la Corte d’appello dichiarato l’inammissibilemutatio libelli compiuta dall’Inps in sede di costituzione.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art.29, co.1 l. n.160/75, per avere laCorte d’appello reputato non necessaria la prestazionelavorativa del socio con caratteri di abitualità eprevalenza entro la società.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione dell’art.1, co.203 l. n.662/96, nonchédegli artt.2298 e 2697 c.c., per avere la Corte d’appelloescluso che l’attività svolta dal socio entro la societàfosse riconducibile alla carica di amministratore anzichéa quella di socio lavoratore.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce nullità dellasentenza, e violazione dell’art.18 d.lgs. n.546/92 edell’art.118 d.a. c.p.c., per omessa motivazione sulleragioni per cui l’attività del ricorrente fosse da qualificareoperativa e non gestoria.Con il sesto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt.1, co.217 ss. l. n.662/96 e 116,co.8 ss. l. n.388/00, per non avere la Corte applicato ilcomma 10 dell’art.116 l. n.388/00.Con il settimo motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione dell’art.116, co.8, lett. b), l. n.388/00,per avere la Corte confermato il regime dell’evasioneanziché dell’omissione.Va innanzitutto data risposta alle questioni poste con lamemoria illustrativa.L’eccezione di intervenuto giudicato è infondata, sebbenei documenti prodotti e sui quali essa si fonda sianoNumero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026Data pubblicazione 18/05/2026ammissibili, poiché sopravvenuti al ricorso in cassazione(sentenze del 2021 e del 2022).Risulta che per il periodo 2006-2008, oggetto dellapresente causa in cui è questione di pagamento deicontributi a percentuale, non vi sia stata alcunastatuizione passata in giudicato.

Invero, la sentenza delTribunale di Monza n.322/21, riguardava il periodo 2005-2010, e quindi anche quello in questione, marelativamente ai contributi fissi – dichiarando prescrittala pretesa – e senza decidere in ordine ai contributi apercentuale del presente triennio: sugli stessi, infatti, ilgiudice ha disposto la separazione rispetto alle ulterioridomande poi decise, proprio perché già oggetto dellapresente causa.

Sui contributi a percentuale oggettodella presente causa, perciò, stante l’avvenutaseparazione non vi fu alcuna pronuncia passata ingiudicato opponibile nella presente causa.La sentenza della Corte d’appello di Milano n.60/22 nonriguarda invece gli anni 2006-2008, ma solo le annualitàsuccessive, dal 2011 al 2015.

Per tali anni, la Corted’appello ha accertato che difettavano i requisiti periscrizione alla Gestione commercianti, perché l’odiernoricorrente non aveva svolto attività lavorativa prevalentee abituale entro la società.Tale accertamento non può riverberarsi su anniprecedenti a quelli considerati nella citata sentenza:l’espansione del giudicato in ordine alla qualitàsoggettiva dell’obbligato – se cioè, nel caso di specie,socio lavoratore in modo abituale e prevalente – puòinfatti riverberarsi sui soli periodi successivi(Cass.27009/18, Cass.2130/18).

Peraltro, questa Corteha di recente affermato che, in tema di obbligazioneNumero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026Data pubblicazione 18/05/2026contributiva, è da escludere un’espansione del giudicatoad annualità di debito contributivo diverse da quelleoggetto di accertamento (v.

Cass.23917/25).Quanto poi al fatto che l’Inps abbia disposto lacancellazione retroattiva del ricorrente dalla Gestionecommercianti, tale comportamento stragiudiziale nonimplica inammissibilità della pretesa contributiva Inps.Invero, il provvedimento di iscrizione non ha valorecostitutivo del diritto di credito alla contribuzione, il qualepuò e deve essere accertato in giudizio a prescinderedall’attuale sussistenza di un tale provvedimento.Venendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, va dettoche il primo motivo è infondato.A differenza di quanto argomenta il ricorrente, laprescrizione non decorre dalla data di pagamento degliacconti, bensì dalla data di pagamento del saldo dovutoper ciascun anno.

Va richiamato l’orientamento di questaCorte (Cass.27950/18) secondo cui la prescrizionedecorre dal termine più avanzato fissato per ilpagamento dell’onere contributivo, ovvero quello per ilversamento del saldo annuale, senza considerare iltermine per il pagamento degli acconti; questi ultimi nonpossono produrre il frazionamento del termine diprescrizione, poiché il debito contributivo è unitario,sebbene pagato in diverse soluzioni, sicché il diritto dicredito è anch’esso unitario e deve soggiacere ad ununico termine di prescrizione, da individuarsi nelmomento finale in cui scade il termine per adempiereintegralmente, col pagamento del saldo, l’unitarioobbligo contributivo (Cass.34812/24, Cass.3672/25).Il termine per il saldo scadeva nel mese di giugno 2007,per l’anno 2006 (art.17 d.P.R. n.435/01).Numero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026Data pubblicazione 18/05/2026Rispetto a tale dies a quo, è tempestivo l’atto interruttivodel [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero l’invio dei bollettini per ilpagamento.

Tale atto interruttivo non è consideratoaffatto dal motivo di ricorso, il quale si concentra suipregressi atti interruttivi del 13.1.11 e

14.4.11. Va perciòconfermata la sentenza che, proprio in relazione allavalenza di tale atto interruttivo, ha escluso il compimentodella prescrizione.Il secondo motivo di ricorso è infondato.Esso pretende di individuare l’originaria causa petendinella motivazione del provvedimento di iscrizioned’ufficio fondata sullo svolgimento di attività lavorativaprevalente e abituale entro la società, laddove la difesadell’Inps svolta in giudizio, e fondata sull’automaticaiscrizione in qualità di agente di assicurazione, sarebbeinammissibile.Al contrario, va ricordato che la motivazione delprovvedimento amministrativo non può costituire causapetendi di una domanda giudiziale, sia perché ilprovvedimento di iscrizione d’ufficio è un attoamministrativo stragiudiziale e non una domandagiudiziale, sia perché la motivazione del provvedimentoamministrativo è irrilevante nel giudizio previdenziale –né quindi potrebbe vincolare quale causa petendi – dovenon si giudica della legittimità del provvedimentoamministrativo, ma della sussistenza o menodell’obbligazione contributiva (v.

Cass.2125/23).Quanto poi al rilievo del motivo per cui l’avviso bonariodi addebito dovrebbe essere equiparato all’attocontenente la domanda giudiziale, va detto che l’avvisobonario non conteneva alcuna espressa motivazionedell’obbligazione contributiva, la quale era espressaNumero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026Data pubblicazione 18/05/2026invece nel provvedimento di iscrizione d’ufficio allaGestione commercianti.

L’avviso bonario, siccome attostragiudiziale, nemmeno può essere equiparato aldecreto ingiuntivo, essendo l’identificazione di tale attostragiudiziale con un atto giudiziale stata respinta daquesta Corte, sia un punto di prescrizione (Cass.

S.U.23397/16), sia in punto di domanda giudiziale diaccertamento veicolata o meno dalla comparsa dirisposta dell’ente previdenziale (Cass.21799/21).Il terzo motivo è inammissibile.L’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti è statoaffermato dalla Corte su una doppia ragione: la qualitàdi agente di assicurazione e lo svolgimento di attivitàlavorativa prevalente e abituale del ricorrente, qualesocio, entro la società di cui era anche amministratore.Essendo infondato, come si vedrà, il motivo di censurarelativo alla seconda ratio, il presente motivo divieneinammissibile per difetto di interesse, non potendo il suoeventuale accoglimento condurre ad una riforma dellasentenza impugnata (v.

Cass.15399/18, Cass.5102/24).Il quarto e quinto motivo possono essere trattaticongiuntamente, data la loro intima connessione.Va innanzitutto respinta la censura di nullità dellasentenza per omessa motivazione in relazioneall’accertamento di fatto compiuto circa la prevalenza eabitualità dell’attività lavorativa svolta al ricorrente qualesocio, anziché quale amministratore, entro la società.Il minimo costituzionale richiesto ai fini degli artt.111Cost. e 132 c.p.c. è rispettato nel caso di specie, avendola Corte spiegato che: a) il ricorrente figura iscritto nelregistro RUI e indicato come soggetto “operativo”; b)dalle testimonianza rese in altri giudizi tra le stesse parti,Numero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026Data pubblicazione 18/05/2026il ricorrente risultava svolgere attività ulteriore da quelladi amministratore, in particolare, intrattenendo i rapporticon la [OSCURATO:PERSONA] SAI, organizzandopersonalmente l’agenzia di assicurazione, gestendo letrattative più complesse, garantendo l’ordinariosvolgimento dell’attività dell’agenzia, ove era il punto diriferimento del personale.La motivazione esprime in modo compiuto ilragionamento fondante la decisione, non essendonecessario, ai fini dell’art.132 c.p.c., anche la specificamenzione dei giudizi da cui sarebbero state tratte letestimonianze e dei nomi dei testimoni.Né vi è nullità per insanabile contraddizione dellamotivazione, laddove la Corte ha affermato l’abitualità eprevalenza dell’apporto lavorativo personale e, alcontempo, la presenza di personale dipendente eautonomo impiegato nell’agenzia d’assicurazione.Invero, la presenza di personale dipendente non escludeche il ricorrente, insieme agli altri lavoratori, svolgesseanch’egli in modo abituale la propria attività lavorativa infavore dell’agenzia assicurativa.Dato l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte, comesopra riportato, deve escludersi che le attività accertatevadano qualificate come gestorie anziché operative, edunque tipiche dell’amministratore di società anziché delsocio lavoratore.Questa Corte (Cass.

S.U. 5420/10) ha affermato chel’attività lavorativa prevalente e abituale si caratterizzaper la connotazione esecutiva della prestazione, cheimpegni personalmente il socio, laddove l’attività diamministratore ha connotazione gestoria diorganizzazione e coordinamento dei fattori diNumero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026Data pubblicazione 18/05/2026produzione, comprendendovi sia il momento decisionalesia quello attuativo delle determinazioni assunte.

Si è poispecificato (Cass.26420/23) che l’attività diamministratore comporta, a seconda della concretadelega, la partecipazione ad una attività di gestione,l'espletamento di una attività di impulso e dirappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto disocietà assicurando il funzionamento dell'organismosociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concretarealizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimentooperativo, attraverso il concorso dell'opera prestata afavore della società dai soci e dagli altri lavoratorisubordinati o autonomi.A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata,dovendo reputarsi esecutiva l’attività volta a garantire ilnormale e ordinario svolgimento dell’attività di agenzia,compresi i rapporti con il personale dipendente, con iclienti e i partner ([OSCURATO:PERSONA] SAI).

Si tratta dimansioni operative svolte in modo continuativo,finalizzate al corretto funzionamento dell’impresad’assicurazioni, non implicanti alcuna scelta strategicagestoria o di organizzazione dei fattori produttivi, matipiche di qualifiche lavorative commerciali eamministrative.Il sesto motivo è inammissibile.La sentenza è fondata su una doppia ragione: l’assenzadi oggettiva incertezza sull’obbligo contributivo e ilmancato pagamento del debito relativo ai contributi.

Ilmotivo censura solo la prima ratio decidendi, mentrenulla argomenta sulla seconda, sicché va richiamato ilcostante orientamento di legittimità per cui l’omessaNumero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026impugnazione di una delle due ragioni fondanti rendeData pubblicazione 18/05/2026inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativadell’altra, la quale, essendo divenuta definitival'autonoma motivazione non impugnata, in nessun casopotrebbe produrre l'annullamento della sentenza(Cass.9752/17, Cass.18119/20).Il settimo motivo è infondato.Sussiste omissione contributiva ove siano stateeffettuate le denunce o registrazioni obbligatorie all’enteprevidenziale; sussiste di contro evasione ove manchinole denunce o registrazioni, omettendosi la comunicazionedell’esistenza di un rapporto di lavoro (Cass.5281/17).L’omessa denuncia fa infatti presumere la finalità dioccultare l’esistenza del rapporto lavorativo(Cass.20446/22).Nel caso di specie, non era stato comunicato all’Inps ilrapporto lavorativo svolto quale socio entro la società,sicché è corretta l’applicazione del regime dell’evasione.In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna allespese di lite del presente giudizio di cassazione secondosoccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese di liteliquidate in €4500 per compensi, €200 per esborsi, oltre15% per spese generali, e accessori di legge;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari, ove dovuto, a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Numero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026Data pubblicazione 18/05/2026Roma, deciso alla camera di consiglio del 24.3.26La Presidente Il relatoreLucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legalerappresentante pro tempore, in proprio e qualemandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Numero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026avverso la sentenza n. 507/2019 della CORTEData pubblicazione 18/05/2026D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/05/2019R.G.N. 188/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblicaudienza del 24/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che haconcluso per l'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia diprimo grado che aveva respinto l’opposizione propostada [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso bonario diaddebito emesso dall’Inps e relativo alla contribuzione apercentuale dovuta per gli anni 2006, 2007, 2008 aseguito dell’iscrizione d’ufficio alla Gestionecommercianti, siccome agente generale di assicurazioni,socio dell’agenzia di assicurazioni [OSCURATO:PERSONA] eLuigi s.n.c., di cui era anche amministratore.Secondo la Corte: a) la pretesa sostanziale vantatadall’Inps era stata espressa in sede di costituzione,adducendo che Asciano svolgeva attività di agente diassicurazione e tale qualifica importava l’iscrizioneautomatica alla Gestione commercianti, senza alcunamutatio libelli rispetto al provvedimento di iscrizioned’ufficio, che invece motivava sull’abitualità e prevalenzadell’attività lavorativa svolta entro la società; b) l’azionedell’Inps non era prescritta, attesi gli atti interruttivi del13.1.11, 14.4.11, 28.7.11; c) l’iscrizione era dovuta inNumero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026Data pubblicazione 18/05/2026capo agli agenti di assicurazione a prescindere dallasussistenza dei requisiti ex art.29 l. n.160/75; d) ad ognimodo tali requisiti sussistevano, avendo l’odiernoricorrente lavorato in favore della società in modoprevalente e abituale; e) erano dovute anche le sanzionicivili, senza applicabilità del comma 10 dell’art.116 l.n.388/00, non ravvisandosi incertezza oggettivasull’obbligo contributivo e non essendo stati pagati icontributi.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per settemotivi, illustrati da memoria.L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale dellaSocietà di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].)s.p.a., resiste con controricorso.A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causaera rinviata all’odierna udienza pubblica, in vista dellaquale il ricorrente depositava memoria illustrativa. Conessa si ribadiva quanto già espresso nella precedentememoria, ovvero l’intervento giudicato a sé favorevolerisultante da altre sentenze. Inoltre, l’ente avevaproceduto a cancellare con effetto retroattivo il ricorrentedalla Gestione commercianti.L’ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioniscritte di accoglimento del ricorso.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservatotermine di 90 giorni per il deposito dell’odiernoprovvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione degli artt.3 l. n.335/95, 18 d.lgs.n.241/97, 2943, 1219, 2935 c.c., per non avere la Cortedichiarata prescritta la pretesa.Numero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026Data pubblicazione 18/05/2026Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione degli artt.414, 442, 112 c.p.c., per nonavere la Corte d’appello dichiarato l’inammissibilemutatio libelli compiuta dall’Inps in sede di costituzione.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art.29, co.1 l. n.160/75, per avere laCorte d’appello reputato non necessaria la prestazionelavorativa del socio con caratteri di abitualità eprevalenza entro la società.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione dell’art.1, co.203 l. n.662/96, nonchédegli artt.2298 e 2697 c.c., per avere la Corte d’appelloescluso che l’attività svolta dal socio entro la societàfosse riconducibile alla carica di amministratore anzichéa quella di socio lavoratore.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce nullità dellasentenza, e violazione dell’art.18 d.lgs. n.546/92 edell’art.118 d.a. c.p.c., per omessa motivazione sulleragioni per cui l’attività del ricorrente fosse da qualificareoperativa e non gestoria.Con il sesto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt.1, co.217 ss. l. n.662/96 e 116,co.8 ss. l. n.388/00, per non avere la Corte applicato ilcomma 10 dell’art.116 l. n.388/00.Con il settimo motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione dell’art.116, co.8, lett. b), l. n.388/00,per avere la Corte confermato il regime dell’evasioneanziché dell’omissione.Va innanzitutto data risposta alle questioni poste con lamemoria illustrativa.L’eccezione di intervenuto giudicato è infondata, sebbenei documenti prodotti e sui quali essa si fonda sianoNumero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026Data pubblicazione 18/05/2026ammissibili, poiché sopravvenuti al ricorso in cassazione(sentenze del 2021 e del 2022).Risulta che per il periodo 2006-2008, oggetto dellapresente causa in cui è questione di pagamento deicontributi a percentuale, non vi sia stata alcunastatuizione passata in giudicato. Invero, la sentenza delTribunale di Monza n.322/21, riguardava il periodo 2005-2010, e quindi anche quello in questione, marelativamente ai contributi fissi – dichiarando prescrittala pretesa – e senza decidere in ordine ai contributi apercentuale del presente triennio: sugli stessi, infatti, ilgiudice ha disposto la separazione rispetto alle ulterioridomande poi decise, proprio perché già oggetto dellapresente causa. Sui contributi a percentuale oggettodella presente causa, perciò, stante l’avvenutaseparazione non vi fu alcuna pronuncia passata ingiudicato opponibile nella presente causa.La sentenza della Corte d’appello di Milano n.60/22 nonriguarda invece gli anni 2006-2008, ma solo le annualitàsuccessive, dal 2011 al 2015. Per tali anni, la Corted’appello ha accertato che difettavano i requisiti periscrizione alla Gestione commercianti, perché l’odiernoricorrente non aveva svolto attività lavorativa prevalentee abituale entro la società.Tale accertamento non può riverberarsi su anniprecedenti a quelli considerati nella citata sentenza:l’espansione del giudicato in ordine alla qualitàsoggettiva dell’obbligato – se cioè, nel caso di specie,socio lavoratore in modo abituale e prevalente – puòinfatti riverberarsi sui soli periodi successivi(Cass.27009/18, Cass.2130/18). Peraltro, questa Corteha di recente affermato che, in tema di obbligazioneNumero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026Data pubblicazione 18/05/2026contributiva, è da escludere un’espansione del giudicatoad annualità di debito contributivo diverse da quelleoggetto di accertamento (v. Cass.23917/25).Quanto poi al fatto che l’Inps abbia disposto lacancellazione retroattiva del ricorrente dalla Gestionecommercianti, tale comportamento stragiudiziale nonimplica inammissibilità della pretesa contributiva Inps.Invero, il provvedimento di iscrizione non ha valorecostitutivo del diritto di credito alla contribuzione, il qualepuò e deve essere accertato in giudizio a prescinderedall’attuale sussistenza di un tale provvedimento.Venendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, va dettoche il primo motivo è infondato.A differenza di quanto argomenta il ricorrente, laprescrizione non decorre dalla data di pagamento degliacconti, bensì dalla data di pagamento del saldo dovutoper ciascun anno. Va richiamato l’orientamento di questaCorte (Cass.27950/18) secondo cui la prescrizionedecorre dal termine più avanzato fissato per ilpagamento dell’onere contributivo, ovvero quello per ilversamento del saldo annuale, senza considerare iltermine per il pagamento degli acconti; questi ultimi nonpossono produrre il frazionamento del termine diprescrizione, poiché il debito contributivo è unitario,sebbene pagato in diverse soluzioni, sicché il diritto dicredito è anch’esso unitario e deve soggiacere ad ununico termine di prescrizione, da individuarsi nelmomento finale in cui scade il termine per adempiereintegralmente, col pagamento del saldo, l’unitarioobbligo contributivo (Cass.34812/24, Cass.3672/25).Il termine per il saldo scadeva nel mese di giugno 2007,per l’anno 2006 (art.17 d.P.R. n.435/01).Numero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026Data pubblicazione 18/05/2026Rispetto a tale dies a quo, è tempestivo l’atto interruttivodel [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero l’invio dei bollettini per ilpagamento. Tale atto interruttivo non è consideratoaffatto dal motivo di ricorso, il quale si concentra suipregressi atti interruttivi del 13.1.11 e 14.4.11. Va perciòconfermata la sentenza che, proprio in relazione allavalenza di tale atto interruttivo, ha escluso il compimentodella prescrizione.Il secondo motivo di ricorso è infondato.Esso pretende di individuare l’originaria causa petendinella motivazione del provvedimento di iscrizioned’ufficio fondata sullo svolgimento di attività lavorativaprevalente e abituale entro la società, laddove la difesadell’Inps svolta in giudizio, e fondata sull’automaticaiscrizione in qualità di agente di assicurazione, sarebbeinammissibile.Al contrario, va ricordato che la motivazione delprovvedimento amministrativo non può costituire causapetendi di una domanda giudiziale, sia perché ilprovvedimento di iscrizione d’ufficio è un attoamministrativo stragiudiziale e non una domandagiudiziale, sia perché la motivazione del provvedimentoamministrativo è irrilevante nel giudizio previdenziale –né quindi potrebbe vincolare quale causa petendi – dovenon si giudica della legittimità del provvedimentoamministrativo, ma della sussistenza o menodell’obbligazione contributiva (v. Cass.2125/23).Quanto poi al rilievo del motivo per cui l’avviso bonariodi addebito dovrebbe essere equiparato all’attocontenente la domanda giudiziale, va detto che l’avvisobonario non conteneva alcuna espressa motivazionedell’obbligazione contributiva, la quale era espressaNumero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026Data pubblicazione 18/05/2026invece nel provvedimento di iscrizione d’ufficio allaGestione commercianti. L’avviso bonario, siccome attostragiudiziale, nemmeno può essere equiparato aldecreto ingiuntivo, essendo l’identificazione di tale attostragiudiziale con un atto giudiziale stata respinta daquesta Corte, sia un punto di prescrizione (Cass. S.U.23397/16), sia in punto di domanda giudiziale diaccertamento veicolata o meno dalla comparsa dirisposta dell’ente previdenziale (Cass.21799/21).Il terzo motivo è inammissibile.L’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti è statoaffermato dalla Corte su una doppia ragione: la qualitàdi agente di assicurazione e lo svolgimento di attivitàlavorativa prevalente e abituale del ricorrente, qualesocio, entro la società di cui era anche amministratore.Essendo infondato, come si vedrà, il motivo di censurarelativo alla seconda ratio, il presente motivo divieneinammissibile per difetto di interesse, non potendo il suoeventuale accoglimento condurre ad una riforma dellasentenza impugnata (v. Cass.15399/18, Cass.5102/24).Il quarto e quinto motivo possono essere trattaticongiuntamente, data la loro intima connessione.Va innanzitutto respinta la censura di nullità dellasentenza per omessa motivazione in relazioneall’accertamento di fatto compiuto circa la prevalenza eabitualità dell’attività lavorativa svolta al ricorrente qualesocio, anziché quale amministratore, entro la società.Il minimo costituzionale richiesto ai fini degli artt.111Cost. e 132 c.p.c. è rispettato nel caso di specie, avendola Corte spiegato che: a) il ricorrente figura iscritto nelregistro RUI e indicato come soggetto “operativo”; b)dalle testimonianza rese in altri giudizi tra le stesse parti,Numero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026Data pubblicazione 18/05/2026il ricorrente risultava svolgere attività ulteriore da quelladi amministratore, in particolare, intrattenendo i rapporticon la [OSCURATO:PERSONA] SAI, organizzandopersonalmente l’agenzia di assicurazione, gestendo letrattative più complesse, garantendo l’ordinariosvolgimento dell’attività dell’agenzia, ove era il punto diriferimento del personale.La motivazione esprime in modo compiuto ilragionamento fondante la decisione, non essendonecessario, ai fini dell’art.132 c.p.c., anche la specificamenzione dei giudizi da cui sarebbero state tratte letestimonianze e dei nomi dei testimoni.Né vi è nullità per insanabile contraddizione dellamotivazione, laddove la Corte ha affermato l’abitualità eprevalenza dell’apporto lavorativo personale e, alcontempo, la presenza di personale dipendente eautonomo impiegato nell’agenzia d’assicurazione.Invero, la presenza di personale dipendente non escludeche il ricorrente, insieme agli altri lavoratori, svolgesseanch’egli in modo abituale la propria attività lavorativa infavore dell’agenzia assicurativa.Dato l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte, comesopra riportato, deve escludersi che le attività accertatevadano qualificate come gestorie anziché operative, edunque tipiche dell’amministratore di società anziché delsocio lavoratore.Questa Corte (Cass. S.U. 5420/10) ha affermato chel’attività lavorativa prevalente e abituale si caratterizzaper la connotazione esecutiva della prestazione, cheimpegni personalmente il socio, laddove l’attività diamministratore ha connotazione gestoria diorganizzazione e coordinamento dei fattori diNumero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026Data pubblicazione 18/05/2026produzione, comprendendovi sia il momento decisionalesia quello attuativo delle determinazioni assunte. Si è poispecificato (Cass.26420/23) che l’attività diamministratore comporta, a seconda della concretadelega, la partecipazione ad una attività di gestione,l'espletamento di una attività di impulso e dirappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto disocietà assicurando il funzionamento dell'organismosociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concretarealizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimentooperativo, attraverso il concorso dell'opera prestata afavore della società dai soci e dagli altri lavoratorisubordinati o autonomi.A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata,dovendo reputarsi esecutiva l’attività volta a garantire ilnormale e ordinario svolgimento dell’attività di agenzia,compresi i rapporti con il personale dipendente, con iclienti e i partner ([OSCURATO:PERSONA] SAI). Si tratta dimansioni operative svolte in modo continuativo,finalizzate al corretto funzionamento dell’impresad’assicurazioni, non implicanti alcuna scelta strategicagestoria o di organizzazione dei fattori produttivi, matipiche di qualifiche lavorative commerciali eamministrative.Il sesto motivo è inammissibile.La sentenza è fondata su una doppia ragione: l’assenzadi oggettiva incertezza sull’obbligo contributivo e ilmancato pagamento del debito relativo ai contributi. Ilmotivo censura solo la prima ratio decidendi, mentrenulla argomenta sulla seconda, sicché va richiamato ilcostante orientamento di legittimità per cui l’omessaNumero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026impugnazione di una delle due ragioni fondanti rendeData pubblicazione 18/05/2026inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativadell’altra, la quale, essendo divenuta definitival'autonoma motivazione non impugnata, in nessun casopotrebbe produrre l'annullamento della sentenza(Cass.9752/17, Cass.18119/20).Il settimo motivo è infondato.Sussiste omissione contributiva ove siano stateeffettuate le denunce o registrazioni obbligatorie all’enteprevidenziale; sussiste di contro evasione ove manchinole denunce o registrazioni, omettendosi la comunicazionedell’esistenza di un rapporto di lavoro (Cass.5281/17).L’omessa denuncia fa infatti presumere la finalità dioccultare l’esistenza del rapporto lavorativo(Cass.20446/22).Nel caso di specie, non era stato comunicato all’Inps ilrapporto lavorativo svolto quale socio entro la società,sicché è corretta l’applicazione del regime dell’evasione.In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna allespese di lite del presente giudizio di cassazione secondosoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese di liteliquidate in €4500 per compensi, €200 per esborsi, oltre15% per spese generali, e accessori di legge;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari, ove dovuto, a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Numero registro generale 33834/2019Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 14842/2026Data pubblicazione 18/05/2026Roma, deciso alla camera di consiglio del 24.3.26La Presidente Il relatoreLucia [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14842/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris