CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 35995/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; R.G.N. 12729/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica. Considerato, invero, che contrariamente a quanto sostenuto nel presente ricorso, nei motivi di appello si censurava esclusivamente il giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche - tra l'altro in modo aspecifico -, di talché la Corte territoriale ha correttamente motivato sul punto, non essendo tenuta a giustificare la sussistenza dei presupposti per la configurazione della recidiva contestata, in relazione a cui non era stata avanzata alcuna doglianza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato 'inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]