CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 21185/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la condanna dell'imputata per i reati di cui agli artt. 483 cod. pen. e 259, comma 1, D. Igs. 152/2006; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità della ricorrente "oltre ogni ragionevole dubbio" - è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, omettondo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; con motivazione esente da vizi logici, il giudice d'appello ha chiarito che la spedizione e la relativa documentazione erano riconducibili alla società della ricorrente; 3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Non è necessario, infattim che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269); 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensoiza [OSCURATO:PERSONA]