CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42756/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7". Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] Luca ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., cod. pen., 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, così riqualificata l'originaria imputazione, commesso in Roma il 12/3/2019; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto vizio di motivazione illogica e/o insufficiente con riferimento al diniego delle generiche; che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, inoltre, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A