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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 32278/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Sassari c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale delle Libertà di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 dicembre 2023, il Tribunale delle Liberà di Sassari, ha annullato decreto del 8 settembre 2023, con il quale il Tribunale di Sassari ha disposto il sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per più reati tributari, avendo ritenuto il provvedimento privo di autonoma motivazione con riguardo al fumus commissi delicti.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, chiedendone l'annullamento.

3. Con atto depositato del 14 marzo 2024, il pubblico ministero ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Sassari c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale delle Libertà di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2023, il Tribunale delle Liberà di Sassari, ha annullato decreto del 8 settembre 2023, con il quale il Tribunale di Sassari ha disposto il sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per più reati tributari, avendo ritenuto il provvedimento privo di autonoma motivazione con riguardo al fumus commissi delicti. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, chiedendone l'annullamento. 3. Con atto depositato del 14 marzo 2024, il pubblico ministero ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 1
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