CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30458/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23728/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona de l legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 290 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura allegata al controricorso - controricorre nte– N. 23728/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], n. 782/6/2021depositata in data 31.5.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21 . 6 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe la C.T.R. dell’Emilia-Romagna accolse l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], avverso l a sentenzan. 259 /2019 , con cui la C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto il suo ricorso relativo all’avviso di accertamento notificatole in data 16.3.2017; con l’atto impugnato, l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero a tassazione di utili extracontabili non dichiarati e presuntivamente distribuiti anche al de cuiusper l’anno d’imposta 2012, quale socio al 50% della [OSCURATO:SOCIETA]., destinata ria di precedente accertamento notificato il 22.7.2015e divenuto definitivo per mancata impugnazione ; nell’accogliere l’appello dell’erede del defunto contribuente, la C.T.R. ha ritenuto che l’accertamento nei confronti della società, per quanto definitivo, non vincoli tuttavia la posizione del socio, che resta sempre legittimato a vincere la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, non soltanto fornendo la prova contrariache i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti, ma potendo anche dimostrare che detti utilinon sono stati tout court conseguiti N. 23728/21 R.G. dalla stessa società, all’uopo richiamando il precedente di Cass. n. 17356/2020; l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria; il Consigliere relatore ha esitato proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione con accoglimento dello stesso per manifesta fondatezza, e ciò in quanto “Il socio di società a ristretta partecipazione sociale (o il suo erede) non può dolersi della definitività dell'accertamento, né riproporre doglianze ad esso riferibili (v. Cass. n. 3980/2020)”; [OSCURATO:PERSONA], rilevata la peculiarità della vicenda per cui è processo – consistente nella circostanza che il de cuius [OSCURATO:PERSONA], socio della predetta società destinataria dell’accertamento, è deceduto in data precedente alla notifica di quest’ultimo al legale rappresentante della società, con conseguenti potenziali difficoltà dell’erede circa l’esercizio dei correlativi diritti sociali ai sensi dell’art. 2261 c.c. –nonché i diversi accenti che si registrano nella stessa giurisprudenza di legittimità circa le facoltà di contestazione dell’accertamento definitivo nei confronti della società di capitali a ristretta base azionaria (essendosi talvolta adottata una lettura estensiva, come nel caso di Cass. n. 17356/2020 richiamata dalla sentenza impugnata, talaltra una lettura restrittiva, come nel caso di Cass. n. 3980/2020, indicata nella proposta), reputa opportuno rimettere la N. 23728/21 R.G. discussione del ricorso alla Sezione Tributaria, perché sia discusso in pubblica udienza; P.Q.M. Rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Cort