CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16403/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 194 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche sulla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. per il reato di evasione, che risulta motivata con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), avendo la Corte di appello valutato non significativi, ai fini della particolare tenuità del fatto, le ragioni invocate dal ricorrente (in primo luogo la ricostruzione dei fatti dimostrava come l'imputato fosse stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, sulla pubblica via, colloquiare con un terzo pregiudicato; inoltre la Corte di appello ha valorizzato il precedente specifico per dimostrare la intensità del dolo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 1