CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 24294/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one dei successivi aggiornamenti e nel rispetto dei termini stabiliti con decreto ministeriale; 7. successivamente, con l’art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006 viene disposta la trasformazione delle graduatorie delle quali ci stiamo occupando, cd. permanenti, in graduatorie cd. ad esaurimento, facendo tuttavia salvi i nuovi inserimenti, da effettuarsi per il biennio 2007/2008, dei docenti già in possesso di abilitazione, nonché, con riserva di conseguimento del titolo, di quelli frequentanti: i corsi abilitanti speciali indetti ex d.l. n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazioneper l’insegnamento nelle scuole secondarie (cd. SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (cd. COBASLID), il corso di laurea in scienze della formazione primaria e i corsi di didattica presso i conservatori di musica; 7.1. a detti inserimenti, ulteriori sono stati aggiunti ex art. 5 bis del d.l. n. 137 del 2008, conv. con modifiche dalla l. n. 169 del 2008; 8. quanto agli aggiornamenti biennali delle graduatorie, il comma 607, dell’art. 1 della l. n. 296 del 2006, ha rinviato al decreto ministeriale le modifiche alla tabella di valutazione dei titoli allegata al d.l. n. 97 del 2004 che, per il resto, non è stato toccato dall’intervento normativo; 9. del pari, la possibilità per gli insegnanti di chiedere l’inserimento nella graduatoria in caso di trasferimento da altra provincia è rimasto disciplinato dall’art. 1 del citato d.l. n. 97 del 2004 (come confermato anche dall’art. 1 del d.l. n. 134 del 25.9.2009, conv. con modif. in l. n. 167 del 2009); 10. con l’art. 9, comma 20, del d.l. n. 70 del 13.5.2011, conv. in l. n. 106 del 2011, il legislatore ha poi previsto che l’aggiornamento delle graduatorie, in precedenza biennale, divenisse triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza, con esclusione, decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, della possibilità di ulteriori nuovi inserimenti; 11. ebbene, è l’interpretazione di detta modifica normativa che è centrale ai fini della decisionedella questione; 11.1. nell’esegesi offerta dal Miur la disposizione citata impedirebbe ai docenti precedentemente inseriti in graduatoria e cancellati da essa in conseguenza della mancata domanda di inserimento all’atto dell’aggiornamento, divenuto triennale, di essere nuovamente iscritti nelle graduatorie; 11.2. nell’interpretazione fornita dal Ministero, insomma, l’art. 9, comma 20, del d.l. n. 70 del 13.5.2011, conv. in l. n. 106 del 2011, impedirebbe non solo i nuovi inserimenti, ma anche i reinserimenti dopo le cancellazioni; 12. l’assunto è infondato; 12.1. a tal proposito, infatti, basta rilevare che tutti i dati normativi innanzi riportati in successione cronologica smentiscono la tesi sostenuta dal MIUR dell’inapplicabilità alle graduatorie divenute ad esaurimento delle disposizioni dettate dall’art. 1 del d.l. n. 97 del 2004, perché, al contrario, proprio detta disciplina viene richiamata anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006; 12.2. conferma quanto innanzi, del resto, anche il rilievo che ancora nel 2011 il citato d.l. n. 70, pur sancendo al comma 4, il divieto di “nuovi inserimenti”, ha lasciato immutato il comma 1 bis che consente al docente depennato, in conseguenza della mancata presentazione della domanda, il successivo reinserimento all’atto del nuovo aggiornamento delle graduatorie, con recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione; 12.3. in estrema sintesi, la mancata abrogazione espressa dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 7.4.2004, conv. con modif. dalla l. n. 143 del 2004, l’impossibilità di ritenerne l’abrogazione tacita in difetto dell’incompatibilità ontologica tra i tessuti normativi (cfr. sul punto Cass. Sez. U, n. 11833/2013), la necessità, in armonia con i criteri interpretativi dettati dall’art. 12 delle preleggi, di leggere ed interpretare il comma 4 dell’art. 1 del d.l. n. 87 del 2004, come modificato dal legislatore con l’art. 9, comma 20, del d.l. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, non quale monade isolata, ma in maniera sistematica, impongono di ritenere che la modifica del 2011 e la trasformazione ad esaurimento delle graduatorie è rivolta solo ad escludere i “nuovi ulteriori inserimenti”, ma non i “reinserimenti” dei docenti cancellati, stante la perdurante vigenza dell’innanzi ricordato art. 1, comma 1 bis; 12.4. l’art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006 non ha quindi determinato la cristallizzazione assoluta delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa alla luce dei rilievi innanzi svolti ed anche perché sono stati previsti dal legislatore “nuovi inserimenti”, secondo quanto già evidenziato al punto 7; 12.5. insomma, il legislatore con la novella del 2011, con una scelta perfettamente compatibile con il sistema di reclutamento del personale scolastico disegnato dalla l. n. 296 del 2006 e successive modifiche, pur perseguendo l’obiettivo della eliminazione del precariato scolastico con l’immissione nei ruoli, in modo progressivo, dei docenti iscritti nelle graduatorie divenute ad esaurimento, ha però ritenuto comunque possibili gli inserimenti di coloro che erano in procinto di conseguire il titolo abilitante e ha inteso tutelare il legittimo affidamento riposto da coloro che erano stati cancellati, all’atto dell’aggiornamento, di potersi successivamente reiscrivere in graduatoria, come previsto dal legislatore del 2004; 13. corrobora il percorso ricostruttivo innanzi compiuto l’interpretazione che dell’assetto normativo relativo alle graduatorie scolastiche è stato offerto dalla giurisprudenza amministrativa che ha annullato diversi d.m. ministeriali - il d.m. n. 42 del 2009, il d.m. n. 235 del 2014 - per contrasto con la norma primaria, nella parte in cui non consentivano il reinserimento dei docenti “depennati” dalle graduatorie (cfr. Cons. di Stato n. 3658 del 2014; Cons. di Stato n. 3324 del 2017), sicché corretta è stata anche la disapplicazione della normativa secondaria compiuta dai giudici di merito; 14; in via conclusiva va data continuità all’orientamento (cfr., tra le tante, le massimate Cass. n. 28250 del 2017 e 10221/2020, già ricordate) secondo cui “la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art 401 del d. lgs. N. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione”; 15. le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con attribuzione in favore dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il MIUR, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 200,00 per esborsied € 4000 ,00 per compensi professio