CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38296/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinan/a im )ugnata. 1. Ritenuto che le censure articolate in entrambi i motivi di imp. gnazione, esaminabili congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto 5; Alecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laldove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. E' pacifico in tema di affidamento in prova che, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità dl soggetto, per la concessione delle misure alternative è, tuttavia, necessaria la v luta i ione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indisp nsal lite, ai fini della valutazione sia dell'adeguatezza del beneficio alla risoci lizza zione del condannato sia della idoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva, l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di acc rtan non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elemen i pc;itivi. Non può r4-elq-i.e4eggi, invece, pretendersi la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente c e, CI 3 i risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto proc sso :ritico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). Il Tribunale di sorveglianza, nell'esaminare le informazioni e le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non , in alcun modo, vincofato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenyto s Dltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisior l e al e istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo i cri1: ario della gradualità nella concessione di benefici penitenziari che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017, Arzu, Rv. 270016); detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, rispori ie ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzion cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risult doc: amentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689/99 del 18/11/ 998 Foti, Rv. 212794). 2_ 1.2. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli ill stra :i principi. Nell'ambito dei poteri di valutazione discrezionale in ordine alla once ssione dei benefici di cui al capo VI della legge 26.7.1975 n. 354, ha ritenut il condannato non meritevole della concessione dell'affidamento in prova al sen i izio sociale per la concreta inidoneità della misura ad impedire la commissione di n i. ovi fitti illeciti, oltre che ad agevolare il suo reinserimento sociale, ragionevolmen e ap )rezzando come elementi fondanti la prognosi negativa: - le irrisolte prob emai iche alcol correlate, negate anche di recente nonostante il loro pacifico acc rtarnento; - il fallimento di tuti i percorsi terapeutici e risocializzanti concessi sin dalli: sentenza di condanna a pena subordinata alla prestazione di attività lavontiva non retribuita; - l'atteggiamento ostruzionistico assunto rispetto all'illiternto degli operatori sociali; - la totale assenza di consapevolezza della criticità della dipendenza: - le difficoltà a conformarsi alle rigide prescriziorJli priwiste dal programma di recupero anche con l'ausilio di terapia farmacologica; - issenza di revisione critica rispetto al passato deviante; - la precarietà del doMicili Lungi dall'ignorarli, il Tribunale ha preso in esame i fattori positK i, allegati dalla difesa e riproposti in questa sede e li ha ritenuti recessivi e Meno pregnanti rispetto a quelli, di segno contrario, con argomentazioni non manif:stamente illogiche. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi ità c ! ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese prol:essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d flla causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore d [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a Cassa delle ammende.