CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12026/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riducendo la durata delle sanzioni accessorie, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, contestando la sussistenza della condotta distrattiva in danno dei creditori e dell'elemento psicologico soggettivo doloso, è inammissibile in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e da motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Come noto, in Cassazione non può farsi luogo ad una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Per giurisprudenza consolidata, è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo frammenti probatori o indiziari, solleciti il giudice ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anzic:hé al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez., n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566-01); le censure del ricorrente non tengono conto di una motivazione ben strutturata della sentenza impugnata, che ha valorizzato le coerenti conclusioni della pronuncia di primo grado, fondata sulle conclusioni del perito; 3.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 fe