CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eciale in atti;ricorrentecontroQuestura di Viterbo, in persona del Questore pro tempore, qualeorgano periferico del Ministero dell’Interno, in persona del Ministropro tempore;intimato con atto di costituzioneavverso il decreto del Giudice di Pace di Viterbo del 04/10/2023,notificato il 02/10/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e i documenti del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon decreto emesso il 02/10/2023, notificato in pari data, ilPrefetto della Provincia di Viterbo ha disposto, ai sensi dell'art. 13Numero registro generale 23789/2025Numero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20407/2026Data pubblicazione 17/06/2026comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, l'espulsione di PaitchadzeMadlena, di nazionalità georgiana, tramite partenza volontaria econcessione di giorni 30 per la sua esecuzione.Con decreto adottato nella stessa data, il Questore di Viterbo hadisposto l’applicazione nei confronti della misura alternativa altrattenimento della consegna del passaporto, chiedendo al Giudice diPace di Viterbo la convalida di detto provvedimento.Il giorno 04/10/2024, il Giudice di Pace di Viterbo statuiva comesegue: «letto il decreto emesso in data 2 ottobre 2023 e notificato aldestinatario in pari data, con il quale il Prefetto della Provincia diViterbo ha disposto, ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) del TUI,l'espulsione della straniera [OSCURATO:PERSONA] di nazionalitàgeorgiana, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 marzo 1970 tramite partenzavolontaria e concessione di giorni 30 per la sua esecuzione; lettol'ordine del Questore di Viterbo emesso il 2 ottobre 2023, notificato allastraniera in pari data e trasmesso a questo Ufficio con PEC del2 ottobre2023 ore 17.59, con cui il Questore ha disposto l'applicazione neiconfronti della medesima [OSCURATO:PERSONA] della misura dellaconsegna del passaporto; rilevato che la straniera non ha presentatomemorie o deduzioni; considerata la sussistenza, ai sensi dell'art. 13comma 5 D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche, dei presuppostistabiliti per la concessione della partenza volontaria e per lacontestuale applicazione, al fine di garantire l'effettività del rientro nelpaese d'origine della misura della consegna del passaporto CONVALIDAil provvedimento emesso in data 2 ottobre 2023 con il quale il [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo ha disposto l'applicazione nei confronti dellacittadina di nazionalità georgiana [OSCURATO:PERSONA] della misuradella consegna del passaporto. Avverte la medesima che avverso ilpresente provvedimento di convalida può essere proposto ricorso percassazione entro giorni 60 dalla sua notificazione.»Numero registro generale 23789/2025Numero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20407/2026Data pubblicazione 17/06/2026Tale provvedimento veniva notificato il 02/10/2025 allaricorrente, che lo ha impugnato per cassazione, con ricorso affidato aun solo motivo di doglianza.Il Ministero non si è difeso con controricorso ma ha depositato unpubblica di discussione.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo e unico motivo di ricorso è formulata la seguentecensura: «VIOLAZIONE E/O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 13comma 5-bis - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – NULLITA’».La ricorrente ha evidenziato che il provvedimento di convalida,adottato il 04/10/2023, le è stato notificato solo il 02/10/2025,aggiungendo di avere nel frattempo impugnato davanti al Tribunale diRoma il decreto di espulsione, ottenendo la sospensione della suaefficacia esecutiva in data 22/10/2023, e di avere proposto ricorsocontro il provvedimento di diniego della richiesta protezione, posto afondamento dell’espulsione, aggiungendo che il Tribunale avevaaccolto parzialmente il ricorso con decreto del 15/04/2025, dichiarandoil diritto della cittadina straniera a conseguire la protezione speciale.La stessa parte ha, quindi, dedotto che, per effetto dell’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’efficacia del provvedimento di espulsione, checostituiva l’atto presupposto della misura convalidata, era statasospesa e, poi, per effetto del decreto del Tribunale del 15/04/2025, ilmedesimo decreto di espulsione era stato di fatto annullato e,comunque, sostituito dal riconoscimento della protezione speciale, chelegittimava la parte a permanere sul territorio nazionale. La convalidadel provvedimento con il quale era stata disposta la consegna delpassaporto, notificata dopo quasi due anni dalla sua adozione, era,dunque, in insanabile contrasto con il riconoscimento dello statusNumero registro generale 23789/2025Numero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20407/2026Data pubblicazione 17/06/2026conseguente al riconoscimento della protezione speciale, affermandoche il provvedimento di convalida era nullo sotto ogni profilo,inesistente, oltre che inutilmente e tardivamente notificato.2. Il ricorso è fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati.2.1. Com’è è noto, l’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998prevede, tra le condizioni per procedere al trattenimento del cittadinostraniero, il pericolo di fuga, secondo il disposto dell'articolo 13, comma4-bis, d.lgs. cit. (oltre alla necessità di prestare soccorso allo stranieroo di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità onazionalità, ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o ladisponibilità di un mezzo di trasporto idoneo).L’art. 13, comma 4-bis, d.lgs. cit., appena menzionato, definiscele ipotesi in cui è ravvisabile il pericolo di fuga, stabilendo in particolareche: «4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b),qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefettoaccerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi allavolontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: a) mancatopossesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso divalidità; b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare ladisponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le propriegeneralità; d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessidalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonchédell'articolo 14; e) avere violato anche una delle misure di cui al comma5.2.»L’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 statuisce, per quantodi rilievo, come segue: «1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possessodi passaporto o altro documento equipollente in corso di validità el'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10, edell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o aiNumero registro generale 23789/2025Numero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20407/2026Data pubblicazione 17/06/2026sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporreuna o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altrodocumento equipollente in corso di validità, da restituire al momentodella partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamenteindividuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo dipresentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forzapubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodosono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notificaall'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 delregolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentarepersonalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudicedella convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dallanotifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se nericorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nellesuccessive 48 ore. …»2.2. Ai fini della decisione assume fondamentale rilievo la sentenzadella Corte costituzionale che – ritenendo non fondate le sollevatequestioni di costituzionalità dell’art. 13 e dell’art. 14 d.lgs. n. 286 del1998, nel testo vigente ratione temporis, in relazione all’art. 13 Cost.- ha fornito importanti chiarimenti in ordine ai poteri e ai doveri delgiudice della convalida del trattenimento del cittadino stranierodisposto nel caso di impossibilità di esecuzione immediatadell’espulsione (Corte cost., Sentenza n. 105 del 10/04/2001).La Corte costituzionale, nella motivazione della menzionatasentenza, ha evidenziato che il trattenimento è una misura incidentesulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori dellegaranzie dell'art. 13 Cost., come pure si evince dal fatto che all’art. 14d.lgs. cit. «… con evidente riecheggiamento della disciplina dell'art. 13,Numero registro generale 23789/2025Numero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20407/2026Data pubblicazione 17/06/2026terzo comma, della Costituzione, e della riserva di giurisdizione in essocontenuta, si prevede che il provvedimento di trattenimentodell'autorità di pubblica sicurezza deve essere comunicato entroquarantotto ore all'autorità giudiziaria e che, se questa non lo convalidanelle successive quarantotto ore, esso cessa di avere ogni effetto.» Ha,quindi, ritenuto che la cognizione del Giudice della convalida non silimita alla verifica della legittimità del provvedimento di trattenimento,poiché «il controllo del giudice investe non solo il trattenimento, maanche l'espulsione amministrativa nella sua specifica modalità diesecuzione consistente nell'accompagnamento alla frontiera a mezzodella forza pubblica, regolata dall'art. 13. Ulteriormente seguendoquesta linea argomentativa, tendente a valorizzare dati testuali, nonpuò essere trascurato il fatto che l'art. 14, comma 3, dispone che ilquestore del luogo in cui si trova il centro trasmetta al giudice copiadegli “atti”: non quindi del solo provvedimento di trattenimento, ma ditutti gli atti del procedimento, incluso evidentemente il provvedimentodi espulsione amministrativa corredato dalle valutazioni del prefettosulle circostanze che lo hanno indotto a ritenere che lo stranieropotesse sottrarsi all'esecuzione di una semplice intimazione e lo hannopersuaso a scegliere l'accompagnamento immediato come modo diesecuzione dell'espulsione. Un simile onere di trasmissione, entro iltermine perentorio di quarantotto ore, non può avere altro significatose non quello di rendere possibile un controllo giurisdizionale pieno, enon un riscontro meramente esteriore, quale si avrebbe se il giudicedella convalida potesse limitarsi ad accertare l'esistenza di unprovvedimento di espulsione purchessia. Il giudice dovrà infattirifiutare la convalida tanto nel caso in cui un provvedimento diespulsione con accompagnamento manchi del tutto, quanto in quelloin cui tale provvedimento, ancorché esistente, sia stato adottato al difuori delle condizioni previste dalla legge …»Numero registro generale 23789/2025Numero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20407/2026Data pubblicazione 17/06/2026Questa Corte ha conseguentemente affermato che, in sede diconvalida o di proroga del trattenimento, il controllo del giudice,compatibilmente con i tempi ridotti della procedura, deve compiersi inmodo completo ed esaustivo, anche mediante l'acquisizione officiosadegli elementi di prova documentale relativi a provvedimentipresupposti che, anche in via derivata, hanno inciso sulla legittimitàdel decreto di espulsione e, quindi, del decreto di trattenimento (Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 3843 del 15/02/2025; Cass., Sez. 1, Sentenza n.1483 del 21/01/2025).2.3. Lo stesso principio è stato enunciato con riferimento allemisure previste dall’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998,tenuto conto che, pur non comportando la privazione integrale dellalibertà personale, tali misure costituiscono comunque restrizioni diessa, sotto il profilo della libertà di movimento (Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 24227 del 09/08/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12438del 10/05/2025).In quest’ottica la giurisprudenza di legittimità ha aggiunto che, insede di convalida delle misure alternative al trattenimento, il giudicedeve sempre verificare che il provvedimento espulsivo sia dotato diefficacia esecutiva, dovendo, in mancanza, dichiararne l'illegittimità(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27692 del 30/10/2018 27692/2018; Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 29666 del 28/12/2020; v. anche Cass, Sez. 6-1,Ordinanza n. 11442 del 23/05/2014; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n.21429 del 24/10/2016).[OSCURATO:PERSONA] di Pace, investito della convalida del provvedimento diapplicazione delle misure alternative al trattenimento (come pure dellarichiesta di riesame della stessa) deve, dunque, verificare ed accertarela validità ed efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione,poiché la manifesta illegittimità o la sospensione dell’efficaciaimpongono al Giudice di dichiarare l'illegittimità delle misure applicate,Numero registro generale 23789/2025Numero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20407/2026Data pubblicazione 17/06/2026e quindi di negare la convalida (ovvero, in caso di richiesta di riesame,disporre la revoca della stessa).2.4. Nel caso di specie, il Giudice di Pace non risulta avereeffettuato tale verifica, essendosi limitato ad affermare la ritenutaesistenza dei presupposti per l’esecuzione dell’espulsione medianteconcessione di un termine per la partenza volontaria, ai sensi dell’art.13, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, omettendo quegli accertamentipure necessari, in ordine alla validità ed efficacia del provvedimentopresupposto, che, peraltro, all’esito degli altri procedimenti instauratidalla cittadina straniera, si sono rivelate insussistenti.3. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso e va cassatoil decreto impugnato.4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo ilmerito, il decreto che ha disposto la consegna del passaporto deveessere annullato.5. Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché la ricorrenteè ex lege ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombenteun’Amministrazione statale.In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vannoliquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanzarivolta al giudice del procedimento, e più precisamente - ai sensi delsuccessivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio dicassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice cheha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.23007 del 12/11/2010; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del13/05/2009).L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna allespese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va dispostain favore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi diNumero registro generale 23789/2025Numero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20407/2026Data pubblicazione 17/06/2026soccombenza di un’Amministrazione statale (v. in motivazione Cass.,Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2,Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583del 29/10/2012).Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che dilegittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che haemesso il provvedimento qui impugnato. P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito,annulla il decreto che ha disposto la consegna del passaporto a caricodel ricorrente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 5 giugno 2026.La PresidenteMaria Acierno