CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 50568/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Alessandria ha condannato il ricorrente alla pena di euro settemilacinquecento di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998. Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv. G. Visca, deducendo, con due motivi, vizi (erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. - primo motivo; difetto di motivazione e manifesta illogicità della motivazione - secondo motivo) non consentiti in sede di legittimità, perché devolvono (primo motivo), doglianze di mero fatto, quanto alla dedotta esistenza di motivi giustificati circa l'inottemperanza dell'ordine di lasciare il territorio nazionale, nonché manifestamente infondati (secondo motivo), per asserito difetto di motivazione del provvedimento che non risulta dalla lettura della sentenza. Considerato, peraltro, che la questione inerente al documento di identità, come dedotta, non risulta emersa nel giudizio di merito e che, dunque, risulta inedita. Ritenuto che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]