CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 19732/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03MILIF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, e 80 comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di 4.500,00 euro di multa, articolando un motivo unico di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo unico del ricorso espone doglianze riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e comunque prive di specificità, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inannmissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.