CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16319/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a CINQUEFRONDI il 26/02/1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. Uditi i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, provvedendo a seguito di annullamento parziale con rinvio della sentenza emessa in data 16/12/2020 dalla medesima Corte territoriale, come disposto dalla Corte di Cassazione, sez.1, con sentenza 17/06/2022, per quanto qui di interesse, in riforma della sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 25.8.2019, parzialmente riformata dalla sentenza resa dalla Corte di appello di Catania in data 16.12.2020, ha: 1) riqualificato il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo b) della rubrica quale violazione dell'art. 74, co. 2, D.p.r. 309/90 come di mera partecipazione all'associazione ivi contestata, rideterminando la pena inflitta a: [OSCURATO:PERSONA] in anni quattordici, mesi dieci e giorni venti di reclusione; a [OSCURATO:PERSONA] in anni quindici, mesi dieci e giorni venti di reclusione; 2) escluso l'aggravante di cui all'art. 73, co. 6, dpr 309/90 contestata ai capi w) e ff) a [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena nei suoi confronti in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, con revoca delle pene accessorie. Ha confermato, per il resto, la sentenza resa dal Giudice .dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 25/08/2019, confermata in parte qua dalla sentenza resa dalla Corte di appello di Catania, sez. I, in data 16.12.2020. 1.1. Più specificamente, con sentenza in data 16/12/2020, la Corte di Appello di Catania confermava le condanne inflitte dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, con sentenza resa in data 25/08/2019 all'esito di giudizio abbreviato a: a) [OSCURATO:PERSONA] per aver partecipato, col ruolo di promotore e organizzatore, ad una associazione dedita al narcotraffico, aggravata ai sensi dell'art. 74 commi 3 e 4 D.p.r. 309/90 (capo b); per aver venduto e ceduto, in qualità di fornitore, sostanze stupefacenti destinate allo spaccio (capi "i"; "r"; "z"; "y"); per essersi reso autore di diverse ipotesi abigeato (capi "qq", "rr"). Il giudice di primo grado, in particolare, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto di cui al capo "b" e, riconosciuta la sussistenza della contestata recidiva, operati gli aumenti previsti per la continuazione e la riduzione per la scelta del rito, aveva condannato il Napoli alla pena di anni venti di reclusione. b) [OSCURATO:PERSONA] per aver partecipato, col ruolo di promotore e organizzatore, ad una associazione dedita al narcotraffico (capo b); per aver venduto e ceduto, in qualità di fornitore, sostanze stupefacenti destinate allo spaccio (capi "g", "i", "r", "z", "y", "hh", "ii"), ritenuta la continuazione, alla pena di anni venti di reclusione; c) [OSCURATO:PERSONA] per aver venduto e ceduto sostanze stupefacenti destinate allo spaccio (capi "ff", "w"), ritenuta la continuazione, alla pena di anni sei di reclusione e di euro30.000 di multa. 21.2. La Corte di Cassazione, con sentenza 17/06/2022, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata: 1) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato loro contestato al capo b); 2) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contestatagli ai capi "ff" e "ww". La sentenza impugnata ha quindi provveduto nel senso che si è anticipato. 2. Contro la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso le difese degli imputati sopra indicati, proponendo i motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un primo ricorso con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo si duole di violazione di norma processuale quanto all'obbligo di osservanza della pronuncia rescindente; inosservanza di norma penale e vizio di motivazione. Deduce che: 1) interpretando riduttivamente l'annullamento della condanna in ordine al capo b) quasi che avesse investito solo il ruolo di promotore ed organizzatore dell'imputato e non anche quello di partecipe della associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la sentenza impugnata non aveva accertato i requisiti della fattispecie così in rilievo, come delineati dalla giurisprudenza; b) non aveva considerato gli indici contrari al riconoscimento della affectio societatis come indicati dalle difesa, in particolare con riguardo al rifiuto di Napoli e [OSCURATO:PERSONA] di effettuare forniture in assenza di saldo del pregresso nonché del rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] a sovvenire alle spese di detenzione di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo prospetta violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, alla concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. ed al conseguente giudizio di bilanciamento con l'aggravante in contestazione. Deduce che erroneamente la sentenza impugnata aveva reputato di non dover rivalutare «la sussistenza delle aggravanti già riconosciute nelle precedenti fasi di merito né il riconoscimento di eventuali attenuanti, perché queste non sono oggetto del rinvio dalla Cassazione». Laddove aveva escluso le attenuanti, comunque, la Corte territoriale aveva motivato inadeguatamente. 3.3. Con il terzo motivo lamenta inosservanza di norma penale e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena per la circostanza ex art. 99 cod. 3pen. Deduce, in particolare, che l'applicazione in concreto della recidiva era stata fondata su una inadeguata diagnosi del profilo desumibile dai precedenti senza considerarne in concreto il carattere risalente ed il peso specifico, in un quadro in cui non si doveva tenere conto delle condanne successive ai fatti oggetto di giudizio. 3.4. Con il quarto motivo deduce inosservanza di norma penale e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione tra i reati contestati. In particolare, il ricorrente si duole della carenza di specifica e concreta motivazione in ordine ai singoli aumenti per i reati in continuazione che dovevano essere rideterminati nel contesto in cui era stato riqualificato in melius il reato base. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un secondo ricorso per tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 4.1. Con il primo motivo prospetta violazione di legge penale per il diniego delle attenuanti generiche. Convergendo su quanto già dedotto nel secondo motivo del primo ricorso, la censura argomenta che la motivazione aveva poggiato l'esito sulla considerazione esclusiva dei precedenti giudiziari, restringendo il campo di verifica indicato dalla giurisprudenza in materia. 4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge penale per l'applicazione della recidiva. In sintonia con il terzo motivo del primo ricorso, deduce che la recidiva era stata applicata sulla base di un automatismo che non realizzava il più complesso scrutinio richiesto in materia dalla giurisprudenza di legittimità. 5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso articolato in quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione per aver la sentenza impugnata omesso di motivare e, comunque, per avere illogicamente motivato con riferimento all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo b). Deduce che la sentenza impugnata, sul tema indicato, all'esito della riqualificazione, aveva riconosciuto la partecipazione del ricorrente alla associazione di cui al capo b) sulla sola base della sua qualità di autore di una serie di forniture di stupefacenti, oltretutto circoscritta nel numero degli episodi e nell'arco temporale, senza ampliare la verifica alla sussistenza dell'affectio societatis ed al fatto se il rapporto, superando la soglia della relazione 4sinallagmatica tra venditore ed acquirente, avesse segnalato una qualche condivisione del progetto comune tra i soggetti in rilievo. Verifica che, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe condotto ad un esito negativo sulla base di una serie di elementi sintomatici (individuati in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli al riguardo indicati dal Napoli nel primo motivo del primo ricorso). 5.2. Con il secondo motivo si duole di violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, alla concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.pen. ed al conseguente giudizio di bilanciamento con l'aggravante in contestazione. Mentre deduce che era inadeguata la motivazione delle attenuanti generiche, accenna l'argomento che impropriamente era stata riconosciuta l'aggravante dell'associazione armata ai sensi dell'art. 74 comma 4 Dpr 309/90, quando doveva quantomeno dubitarsi che la disponibilità di armi competesse alla distinta associazione di cui al capo a). 5.3. Con il terzo motivo prospetta violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'aumento della recidiva. Deduce che la motivazione si è limitata ad un inadeguato automatismo sulla base della constatazione dei soli precedenti. 5.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena per i singoli reati fatti oggetto della continuazione. 6. [OSCURATO:PERSONA], per tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso affidato ad un unico motivo con cui deduce l'inosservanza dell'art. 597 cod. proc. pen. per violazione del divieto di reformatio in peius. Argomenta che la Corte di appello di Catania, in sede di rinvio, nel riformare la sentenza di 1° grado, dopo avere escluso l'aggravante di cui all'art. 73, co. 6, D.P.R. 309/90 in relazione ad entrambi i reati contestati al ricorrente (Capi w e ff), aveva ridotto la pena ad anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, muovendo da una pena base per il più grave reato di cui al capo w) di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 35.000,00 di multa quando la pena base da reputarsi superiore a quella che poteva riferirsi al medesimo reato nella determinazione del primo giudice che aveva determinato per il capo w) la pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, "già applicato l'aumento per il comma 6 dell'art. 73 del D.P.R. 309/90 e per la continuazione interna". Ciò quando il divieto di reformatio in peius, secondo la giurisprudenza di legittimità, investe ogni componente del trattamento sanzionatorio. 5CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nella misura di seguito illustrata. 2. Il primo motivo del ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente ponendo analoghe questioni sui temi dell'osservanza del mandato rescissorio derivante dalla sentenza di annullamento con rinvio e della adeguatezza della pronuncia impugnata in ordine al riconoscimento della partecipazione dei due ricorrenti alla associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti contestata al capo b). I motivi sono fondati in termini che comportano l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. 2.1. Come premesso, la sentenza resa dalla Prima Sezione di questa Corte, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato loro contestato al capo b), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania, rigettando nel resto i ricorsi. 2.1.1. Nella motivazione, la sentenza rescindente, incontroversa in sé e, comunque, accertata l'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sulla scorta dei motivi di impugnazione ha affrontato la questione dell'esistenza e della qualificazione dei ruoli del Napoli e del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio illecito. Per entrambi, ha reputato esenti dalle articolate censure le conclusioni dei giudici di merito in ordine al ruolo di stabili fornitori in capo al Napoli (par. 15.3 e 15.4, pp. 67 e ss.) ed al [OSCURATO:PERSONA] (par. 19.2, pp. 85 e s.), confermando altresì gli addebiti in ordine ai reati di cessione e detenzione illecita di stupefacenti (par. 15.6 e 15.7, pp. 76 e ss per Napoli; par.1.4, p. 86 per [OSCURATO:PERSONA]). In sintesi, la sentenza, riconosciuti fondati gli addebiti ai ricorrenti in ordine alle singole cessioni contestate, reputava idoneamente posta l'affermazione secondo cui gli stessi avevano costituito un canale di rifornimento degli associati. Al riguardo, nei passaggi direttamente dedicati alla posizione del Napoli, ma estesi a quella del [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha osservato che le risultanze avevano illustrato «la struttura dell'associazione finalizzata al narcotraffico e le sue modalità operative sotto il profilo del canale dei rifornimenti in Calabria, in ragione delle relazioni a tale scopo intessute con [OSCURATO:PERSONA] e con Napoli e mantenute vive nel tempo grazie 6ad un gran numero di trasferte degli associati e alle relazioni sottostanti che chiamavano in causa diversi protagonisti dei fatti con diversi ruoli» 2.1.2. A differenti conclusioni la sentenza rescindente è, invece, pervenuta quanto alla definizione dei ruoli attribuiti a Napoli (par. 15.5, pp. 71 e s.) ed a [OSCURATO:PERSONA] (19.3., p.86) nell'associazione di narcotraffico, ruoli che l'imputazione qualificava come di organizzatori o promotori. Al riguardo, anche sulla scorta di una puntuale definizione delle nozioni così evocate (par. 3.3., p. 34), la Corte di legittimità escludeva che la sentenza impugnata avesse dato conto della attribuzione dei ruoli contestati ai due attuali ricorrenti. Con indicazione svolta direttamente con riguardo al Napoli, ma estensibile e richiamata anche con riguardo al [OSCURATO:PERSONA] ha appunto osservato: «Il ruolo che risulta assegnato a Napoli, già nella motivazione della sentenza di primo grado e allo stesso modo nella sentenza di appello, pare riconducibile a quello di organizzatore, piuttosto che a quello di promotore (seppure anch'esso più volte menzionato). La motivazione della sentenza impugnata, come illustrato dalle specifiche censure ribadite anche in questa sede, si caratterizza per un vuoto rappresentativo in ordine alla verifica dei tratti della condotta di Napoli che possono consentire di assegnare a tale imputato il ruolo di organizzatore (e a maggior ragione di promotore) secondo le precise caratteristiche distintive che si sono in precedenza delineate (si rimanda a quanto esposto trattando la posizione di [OSCURATO:PERSONA]), così da trovare una corretta giustificazione motivazione l'affermazione della responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 74, comma 1, T.U. stup., come contestato a Napoli nell'imputazione di cui al capo B. Infatti, la Corte di appello si limita in proposito a ribadire quanto già rilevato sulla posizione di stabili fornitori del sodalizio assunta sia da Napoli che da [OSCURATO:PERSONA]. Sotto tale profilo, dunque, le censure difensive avuto riguardo alla contestazione mossa al capo B risultano fondate; da ciò deriva l'annullamento della sentenza limitatamente a tale capo con rinvio per nuovo giudizio sul punto». Analoga conclusione, appunto, è stata adottata quanto al [OSCURATO:PERSONA] («Ne discende che la motivazione della sentenza, come dedotto con il terzo motivo del ricorso, non può giustificare la conferma dell'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 74, comma 1, T.U. stup. La sentenza va, pertanto, annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al predetto reato contestatogli al capo B, con rinvio per nuovo giudizio sul punto»). 2.2. Chiamata ad attuare il mandato rescissorio, la sentenza impugnata, come premesso, ha riqualificato il « reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 7al capo B) della rubrica quale violazione dell'art. 74, co. 2, dpr 309/90 quali partecipi dell'associazione ivi contestata ». 2.2.1. A tanto risulta pervenuta, quanto al Napoli, muovendo dalla letterale premessa che la sentenza rescindente, affrontando in particolare le censure con cui il predetto imputato aveva contestato l'attribuzione a lui non solo della «qualità di promotore ed organizzatore dell'associazione riconosciuta nei giudizi di merito, ma anche, e soprattutto, la stessa partecipazione dello stesso al sodalizio dedito al narcotraffico capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]», aveva respinto «tutte le censure sollevate alla sentenza di appello, ad eccezione di quella relativa alla qualità di promotore e organizzatore». Rilevato, poi, come, in quella sede di rinvio non si dovesse «rivalutare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] sotto il limitato profilo della qualità di stabile fornitore dello stupefacente della consorteria capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]», qualità che poteva valere ad affermare un contributo oggettivo di partecipazione alla associazione, la Corte di Appello ha evidenziato gli elementi indicativi del fatto che il ricorrente avesse contatti consapevoli con i vertici dell'associazione. Alla stregua dei rilievi così posti, escluso che ricorressero elementi idonei ad attribuire al Napoli la qualità di promotore o organizzatore dell'associazione, ha concluso riferendo al medesimo il ruolo di partecipe del medesimo sodalizio. 2.2.2. Con analoghi passaggi, con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha rimarcato che «non v'è dubbio che i numerosi rifornimenti di cocaina, per quantitativi e corrispettivi di assoluto rilievo (certamente superiori ai 3 kg di cocaina), in un arco temporale di sette mesi dimostri la costante disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] a cedere le sostanze stupefacenti che il sodalizio guidato da [OSCURATO:PERSONA] smerciava al dettaglio in territorio ibleo». Evidenziati, anche per il [OSCURATO:PERSONA], i consapevoli contatti con i vertici della associazione ed il ruolo di stabile fornitore, la sentenza ha osservato che «(s)e, dunque, non può revocarsi in dubbio la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio guidato da [OSCURATO:PERSONA], occorre in questa sede, sì come da mandato della Suprema Corte, verificare se l'appellante abbia assunto anche il ruolo di promotore e/o organizzatore come da contestazione». Escluso che gli elementi acquisiti, scrutinati alla stregua dei criteri imposti dalla sentenza rescindente, offrissero base alla qualificazione del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale promotore o organizzatore, la sentenza ha concluso nel senso che il fatto ascritto dovesse «essere riqualificato quale violazione dell'art. 74, co.2, dpr 309/90 ». L 82.3. Le censure articolate dalla difesa del Napoli e del [OSCURATO:PERSONA] hanno essenzialmente dedotto che: a) la sentenza impugnata aveva mal interpretato ed attuato il mandato rescissorio, intendendo escluso dallo stesso la verifica della stessa partecipazione dei due ricorrenti alla associazione illecita; b) non avevano considerato la carenza di indici idonei a significare la ricorrenza della affectio societatis secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza in materia, avendo anzi trascurato gli indici di segno contrario indicati nei ricorsi. 2.4. La Corte di appello risulta non avere compiutamente e correttamente adempiuto al mandato rescissorio che, pur nel quadro in cui era stato accertato che i due ricorrenti avevano con una certa stabilità rifornito il sodalizio dedito al narcotraffico capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], le richiedeva una verifica in ordine al rapporto dai medesimi intrattenuto con l'associazione non solo con riguardo al ruolo di promotore o organizzatore, ma anche rispetto a quello di mero partecipante. Nemmeno rileva qui particolarmente intendere se ciò sia avvenuto in quanto la Corte di appello ha frainteso il perimetro del compito assegnatole ovvero in quanto ha mal applicato i criteri di verifica in ordine alla partecipazione all'associazione nei casi quale quello qui in esame. 2.4.1. Sotto il primo profilo, nemmeno appare precisa la considerazione articolata dalla difesa Napoli secondo cui, nella perimetrazione del giudizio rescissorio, debba aversi riguardo al solo tenore del dispositivo, avendo la Corte di legittimità «in più occasioni, affermato che la pubblicità del dispositivo, attraverso la sua lettura in udienza, estrinseca la volontà della legge, di lì la sua preminenza rispetto a quello trascritto in calce alla motivazione (Sez. 6, n. 44642 del 02.12.2010, Rv. 249090)». Al riguardo, è stato specificato che «in tema di annullamento con rinvio, il dispositivo non può essere letto ed interpretato disgiuntamente dalla motivazione, che rappresenta un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo ad illustrare e chiarire i termini del "devolutum" e a specificare i capi ed i punti della sentenza su cui si è formato il giudicato » (Sez. F, Sentenza n. 45002 del 11/09/2012, Rv. 253835 - 01). Come premesso, la lettura della sentenza rescindente indica che l'accertamento si è in quella sede cristallizzato sul fatto che i due attuali ricorrenti erano fornitori con una qualche stabilità del sodalizio criminoso, senza investire il tema della partecipazione dei medesimi all'associazione stessa. 2.4.2. Assume rilievo pregnante, allora, verificare come assuma rilievo quanto accertato nel giudizio di qualificazione della partecipazione al sodalizio illecito. 92.4.2.1. Al riguardo, appare corretta, ma non esaustiva l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la condotta di partecipazione può essere desunta dalla costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto dei traffici del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga al consumo, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. (Cass. Sez. 6, n. 47563 del 16/10/2024, Giardina, Rv. 287343 - 01). La Corte di cassazione, in effetti, in più occasioni ha affermato che la veste di partecipe può essere riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico in tal modo determinando un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/11/2015 - dep. 2016, Nappello, Rv.265764). D'altro canto, il carattere di esclusività, anche ove non reciproco e bilaterale, appare di per sé corroborativo di un vincolo rafforzato. La esistenza di una stabilizzazione rilevante del rapporto di fornitura, poi, è stata misurata sugli effetti che la sua recisione era in grado di determinare nella struttura associativa. In tal senso, appunto, è stato affermato che «in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, non può ritenersi in base alla sola reiterazione della fornitura, occorrendo, invece, che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi» (Sez. 6 - , Sentenza n. 47576 del 03/12/2024, Rv. 287375 - 01). 2.4.2.2. Su un piano convergente, si è, peraltro, vagliata l'esigenza di distinguere, all'interno dei vari tipi di rapporti di fornitura, quelli in cui, alla naturale causa sinallagmatica, si aggiungeva, in modo assorbente, una caretterizzazione che doveva riguardarsi quale proiezione dell'a ffectio societatis. E' stato così considerato come non siano di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità degli scopi personali, 10né la diversità di utili, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dello svolgimento dell'intera attività criminale. In tale contesto, si è tuttavia precisato «come il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile riconducibile all'affectio societatis, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica - attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e della collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale - che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 6, n. 51500 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bevilacqua, Rv. 275719; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, RV. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi e altri, Rv. 259881)» (Cass. Sez. 6, Sentenza 10944 del 3/12/2024). Premesse, queste, da cui «discende che, in caso di contestata partecipazione alla consorteria criminale dello stabile fornitore o acquirente di droga, il giudice è tenuto ad assolvere all'onere di motivazione con una particolare accuratezza ed attenzione in considerazione della peculiarità della posizione del soggetto che si trova "fisiologicamente" - in quanto controparte di un sinallagma contrattuale - ad essere portatore di un interesse economico contrapposto rispetto a quello dell'organizzazione criminale: la ritenuta intraneità al gruppo postula che, nonostante il naturale conflitto d'interessi, sia ravvisata e dunque argomentata la coscienza e volontà del singolo di assicurare l'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e, dunque, alla permanenza in vita dell'associazione» (sent. 10944 /2024 cit.). 2.4.3. Entro tali coordinate ermeneutiche, risultano potenzialmente dotate di specifica rilevanza le allegazioni parallele dei ricorsi di Napoli e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla carenza di affectio societatis tra cui, di specifica pregnanza, il fatto che i due imputati, in ragione di pregressi adempimenti delle controparti, avevano interrotto la fornitura proprio all'indomani dell'incarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], opponendo rifiuto a sovvenire alle spese di detenzione del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e manifestando apparentemente di assegnare prevalenza all'interesse personale di lucro rispetto alle sorti del gruppo di Comiso, messo in crisi dall'arresto della sua figura di riferimento. Con tali aspetti così come con le risultanze eventualmente valutabili in ordine al carattere esclusivo o meno del rapporto di fornitura, come rilevabile proprio nel momento della suddetta crisi e nei rimedi apprestati, la motivazione della sentenza 11non si confronta, in ciò manifestando un difetto di motivazione che ne impone l'annullamento con rinvio. Il giudizio di rinvio, allora, nel quadro di coordinate sopra delineato, dovrà verificare se il rapporto di fornitura accertato, nel contesto complessivamente risultante, sia idoneo a significare un vincolo associativo nel senso già illustrato. 2.5. L'annullamento sull'indicato aspetto di responsabilità assorbe gli altri motivi articolati dal Napoli e dal [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 3.1. Come premesso, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nell'espungere la aggravante, ha determinato la pena base in misura superiore a quella originariamente stabilita per il reato più grave (come risultante una volta espunta idealmente l'aggravante di cui all'art. 73, co. 6, D.p.r. 309/90, appunto caducata dal giudizio di appello). In dettaglio, il ricorso argomenta che la Corte di appello di Catania, decidendo in sede di rinvio, nel riformare la sentenza di primo grado, dopo avere escluso l'aggravante di cui all'art. 73, co. 6, D.p.r. 309/90 in relazione ad entrambi i reati contestati al [OSCURATO:PERSONA] (capi W e FF), ha ridotto la pena ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, nei seguenti termini: pena base per la violazione più grave di cui al capo W) anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 35.000,00 di multa, aumentata per la continuazione interna ad anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 38.000,00 di multa (aumento di mesi 2 ed euro 3.000,00), aumentata per la continuazione con i reati di cui al capo FF) ad anni sette di reclusione ed euro 39.000,00 di multa (aumento di mesi quattro ed euro 3.000,00 di multa), riducendola infine per la scelta del rito ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 26.000,00 di multa. Secondo il ricorrente, così operando, la Corte, aveva violato il divieto di reformatio in peius nella determinazione della pena base. Ciò in quanto in primo grado il giudice aveva determinato per il capo W) la pena di anni otto e mesi sei di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, «già applicato l'aumento per il comma 6 dell'art. 73 del D.P.R. 309/90 e per la continuazione interna». In assenza di ulteriori indicazioni, dovrebbe allora ritenersi che, in origine, «la pena base fosse stata determinata nel minimo edittale ed aumentata di 1/3 per la ritenuta aggravante e, dunque, ad anni otto di reclusione aumentata, di poi, per la continuazione interna di ulteriori mesi sei », con la conseguenza che dovrebbe riconoscersi che la Corte di Appello, a fronte di una originaria pena base di anni sei, ne ha applicata una maggiore, pari ad anni sei e mesi sei di reclusione. 123.2. Secondo l'assunto difensivo, quindi, la pena base di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 35.000,00 di multa per il reato di cui al capo W) corrispondeva ad una pena base superiore a quella sottesa, per implicito, nella pena inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare nella misura di anni otto e mesi sei di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, «già applicato l'aumento per il comma 6 dell'art. 73 del D.P.R. 309/90 e per la continuazione interna ». In quanto non era espressamente determinato l'aumento per la menzionata aggravante, questo doveva reputarsi essere stato applicato nella misura pari ad 1/3. La violazione del divieto di reformatio in peius era ravvisabile nella conseguente determinazione della pena base per il capo W), nella maggiore misura di anni 6 mesi 6 di reclusione rispetto a quella corrispondente di anni 6 di reclusione che appariva applicata dal giudice di primo grado al reato di cui al capo W) una volta elisa la componente così associata alla aggravante. 3.3. La giurisprudenza ha vagliato, con esiti non sempre tra loro allineati, se ed in quali termini violi il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, decidendo sull'appello dell'imputato, pur provvedendo alla rideterminazione della pena finale in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, stabilisca la pena per singole componenti interne in misura superiore rispetto a quella disposta dal giudice di primo grado. Mentre è stato ritenuto che il rilievo delle componenti interne e della loro proporzione non può essere conservato laddove la decisione del giudice di appello modifichi complessivamente i termini della determinazione della pena (mediante la riduzione della pena base, l'esclusione della recidiva e l'effettuazione del bilanciamento, in precedenza omesso, tra le attenuanti generiche e la residua aggravante: cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 209 del 06/10/2022 Ud., dep. 05/01/2023, Cundari, Rv. 284311 - 01), a differenti soluzioni si è pervenuti, per lo più, laddove la pena rideterminata conservi una struttura omogenea e raffrontabile con quella riformata. E' stato così affermato che «viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, nel caso in cui sia dichiarata inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero e, quindi, in presenza di quella del solo imputato, pur provvedendo alla rideterminazione della pena finale in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, applica l'aumento per un'aggravante in misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado, ancorchè su una pena base diminuita» (Sez. 5 - , Sentenza n. 14353 del 14/12/2018 Ud., dep. 02/04/2019, Violini, Rv. 275095 - 02. Cfr. anche Sez. 3 - , Sentenza n. 20276 del 21/02/2023, Rv. 284754 - 01). 13Si registra, comunque, una sostanziale convergenza in ordine alla affermazione secondo cui, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato impedisce al giudice di rideterminare la pena base in misura superiore rispetto a quella stabilita in primo grado (cfr. Sez. 2, Sentenza, 09/12/2022, n. 2692, rv. 284301-01; Sez. 6 - , Sentenza n. 12502 del 23/02/2022, Rv. 283107 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17731 del 15/02/2018, Rv. 272779 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 48259 del 23/09/2016, Rv. 268636 - 01). Per quanto qui di interesse, nei limiti devoluti al presente giudizio, è dato allora affermare che viola il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. il giudice di appello che, decidendo sull'appello dell'imputato, pur provvedendo alla rideterminazione della pena finale in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, stabilisca la pena base in misura superiore rispetto a quella disposta dal giudice di primo grado. 3.4. Tanto premesso in generale, la particolarità del caso concreto risiede nel fatto che il raffronto tra la componente della pena base per il più grave reato sub W), come rispettivamente determinata nei due gradi di giudizio senza l'aumento per l'aggravante alla fine espunta, incontra la difficoltà posta dal rilievo che il Giudice dell'udienza preliminare non ha esplicitato la misura di tale autonoma componente essendosi limitato a stabilire complessivamente la pena di anni otto e mesi sei di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, «già applicato l'aumento per il comma 6 dell'art. 73 del D.P.R. 309/90 e per la continuazione interna». Vero è che, tenuto conto della stessa misura della continuazione rideterminata in mesi sei di reclusione, in concreto appare razionale assumere che il giudice di primo grado, muovendosi per la pena detentiva qui esclusivamente in rilievo nella forbice edittale da sei a venti anni di reclusione, abbia fissato la originaria pena base in anni sei di reclusione, con successivo aumento di 1/3 pari ad anni 2 per l'aggravante, sino ad anni otto di reclusione. Alla stregua di siffatte premesse, appare fondato il motivo, apprezzandosi, pertanto, la violazione dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. laddove la nuova pena base è stata fissata, per mesi 6 (ridotti a mesi 4 in ragione della riduzione del rito), in misura superiore alla componente omogenea della pena base stabilita in primo grado. Trattandosi di una violazione da cui discende il rimedio a rime obbligate della eliminazione della componente di pena in eccesso così determinata, il riconoscimento comporta la possibilità di provvedere direttamente nella sede di legittimità mediante l'annullamento senza rinvio, con rideternninazione della pena detentiva. 14In particolare, avuto riguardo ai limiti del devoluto, fermo l'aumento già determinato per la continuazione interna ed esterna nella misura finale di mesi quattro, deve rideterminarsi la pena base in anni quattro di reclusione (anni sei ridotti di 1/3 per il rito) con individuazione della pena detentiva finale complessiva in anni quattro e mesi quattro di reclusione. 5. I ricorsi devono essere, pertanto, accolti nei termini che si sono già sopra specificati. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo b), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. La medesima sentenza deve essere altresì annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al calcolo della pena detentiva che deve essere rideterminata in anni quattro e mesi quattro di reclusione P.Q.[OSCURATO:PERSONA] —AZIONE V [OSCURATO:PERSONA] 06 MA G 2026 [OSCURATO:PERSONA] Lanzuise utio ut, 15