CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20827/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresenta e difende-ricorrenti-controMinistero dell'Economia E Delle Finanze, in persona del legalerappresentante pro tempore, Ministero Della Salute, in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, Ministero Dell'istruzione,[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,con domicilio digitale presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che opelegis li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3495/2025 depositatail 05/06/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 26203/2025Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 20827/2026Data pubblicazione 19/06/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/06/2026Il PresidenteLina Rubino