CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 maggio 2024
Cassazione n. 23214/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 emessa dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna era chiamata a pronunciarsi, a seguito di annullamento con rinvio disposto da Sez.2, n. 18252 del 20/1/2023, sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della recidiva. 2. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la nullità dell'impugnata sentenza, evidenziando come il decreto di citazione in appello sia stato notificato all'[OSCURATO:PERSONA], non essendosi avveduto il giudice di appello che - nel corso del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione - l'imputato aveva nominato quale unico difensore l'[OSCURATO:PERSONA], revocando la precedente nominata dell'[OSCURATO:PERSONA] (si veda nomina del 15 ottobre 2022). La Corte di appello, non avvedendosi del mutamento di difensore, notificava il decreto di citazione al precedente difensore, [OSCURATO:PERSONA], in tal modo incorrendo nella nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, lett.c), cod. proc. pen. 3. Dall'esame degli atti emerge che, effettivamente, il precedente difensore è stato revocato, avendo assunto la difesa dell'imputato il solo [OSCURATO:PERSONA], il quale, del resto, è l'unico che è comparso anche nell'udienza celebrata dinanzi a questa Corte, cui è seguito l'annullamento con rinvio disposto da Sez.2, n. 18252 del 20/1/2023. Deve ritenersi, pertanto, che per un mero errore materiale la Corte di appello, procedendo in sede di rinvio, non si sia avveduta del mutamento di difensore, il che ha comportato una nullità insanabile, stante l'omessa notifica del decreto di citazione nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. 4. Alla luce di quanto detto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna . Così deciso il 22 maggio 2024 Il Consigliere es