CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 settembre 2024
Cassazione n. 45326/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di t21gWè—nwol Pierri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso si contesta la mancata notificazione all'appellante del decreto di citazione in appello, deduzione immediatamente smentita dalla disamina degli atti, che danno conto della consegna del relativo avviso al ricorrente, detenuto presso il carcere di Salerno, per altro verso si critica la motivazione resa nel denegare le generiche a fronte di una argomentata valutazione del relativo rilievo, sufficiente e non illogica, tale da rendere non sindacabile in sede di legittimità il relativo giudizio di merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.