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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 gennaio 2021

Cassazione n. 39909/2021

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uente JLrt L) ORDINANZA sul ricorso 24418-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di • consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; r 56.24418/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria (Lagos), adiva il Tribunale di Torino a seguito della decisione di rigetto della Commissione territoriale, chiedendo la protezione c.d. sussidiaria e in subordine quella umanitaria.

A sostegno della domanda, aveva dichiarato di essere fuggito dal suo villaggio, in seguito a un attacco dei pastori fulani che avevano distrutto il villaggio, in [OSCURATO:PERSONA] dove viveva una situazione di difficoltà economica, in seguito fuggiva in Algeria, in Libia, e infine in Italia.

Dichiarava di non voler tornare in Nigeria in quanto privo di abitazione e di sostentamento economico.

Il Tribunale di Torino, con decreto 26 luglio 2019, n. 4907, rigettava la domanda.

Avverso la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 14, lett. c, d.lgs. 251/2007 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. o comunque l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5, c.p.c.

Il motivo è inammissibile.

Anzitutto si invoca un parametro - l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - non applicabile ratione temporís alla fattispecie.

Inoltre, in rubrica si invoca la violazione della lett. c dell'art. 14, d.lgs. 251/2007 senza poi sviluppare tale doglianza nello svolgimento del motivo, ove il ricorrente si limita ad invocare il principio della prova attenuata e a denunciare che "nel caso specifico la vicenda nasce dalla complessità della società africana, che non può essere capita e interpretata secondo í canoni di evoluzione tipici delle società evolute".

2. Il secondo motivo denuncia l'omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il motivo è inammissibile.

A prescindere dal richiamo di un parametro - l'omessa, insufficiente e contradditoria motivazione - che come si è appena detto non è ratione temporis applicabile, il motivo non si rapporta alla motivazione svolta dal Tribunale sul punto.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell'interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell'art. 370 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 20 gennaio 2021.

Il P (Feljte anna) [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente JLrt L) ORDINANZA sul ricorso 24418-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di • consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; r 56.24418/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria (Lagos), adiva il Tribunale di Torino a seguito della decisione di rigetto della Commissione territoriale, chiedendo la protezione c.d. sussidiaria e in subordine quella umanitaria. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di essere fuggito dal suo villaggio, in seguito a un attacco dei pastori fulani che avevano distrutto il villaggio, in [OSCURATO:PERSONA] dove viveva una situazione di difficoltà economica, in seguito fuggiva in Algeria, in Libia, e infine in Italia. Dichiarava di non voler tornare in Nigeria in quanto privo di abitazione e di sostentamento economico. Il Tribunale di Torino, con decreto 26 luglio 2019, n. 4907, rigettava la domanda. Avverso la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 14, lett. c, d.lgs. 251/2007 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. o comunque l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5, c.p.c. Il motivo è inammissibile. Anzitutto si invoca un parametro - l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - non applicabile ratione temporís alla fattispecie. Inoltre, in rubrica si invoca la violazione della lett. c dell'art. 14, d.lgs. 251/2007 senza poi sviluppare tale doglianza nello svolgimento del motivo, ove il ricorrente si limita ad invocare il principio della prova attenuata e a denunciare che "nel caso specifico la vicenda nasce dalla complessità della società africana, che non può essere capita e interpretata secondo í canoni di evoluzione tipici delle società evolute". 2. Il secondo motivo denuncia l'omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il motivo è inammissibile. A prescindere dal richiamo di un parametro - l'omessa, insufficiente e contradditoria motivazione - che come si è appena detto non è ratione temporis applicabile, il motivo non si rapporta alla motivazione svolta dal Tribunale sul punto. II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell'interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell'art. 370 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 20 gennaio 2021. Il P (Feljte anna) [OSCURATO:PERSONA]
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