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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07883/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23758/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1606, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.MARCONI 505, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2775/2019 depositata il24/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 24 aprile 2019, n. 2775, che, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in data 28 maggio 2014 dal Tribunale di Roma, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], recante la condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di € 277.550,34.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che non potesse aderirsi al primo motivo di appello, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva reiterato la richiesta di declaratoria di litispendenza o continenza della causa rispetto a quella già pendente innanzi al Tribunale di Cosenza, nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva, in via riconvenzionale, chiesto, fra le altre domande, anche il pagamento di detta somma, ivi oggetto di uno dei quattro capi di domanda riconvenzionale; e che, invece, dovesse accogliersi il secondo motivo, con il quale l’appellante sosteneva non esistere più il diritto fatto valere con il ricorso monitorio, in quanto la sentenza parziale del Tribunale di Cosenza del 24 agosto 2017, non impugnata, con la quale è stata pronunciata la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo solo ad alcuni capi della domanda riconvenzionale rinunciati dal convenuto, dovesse interpretarsi come una declaratoria della rinuncia all’azione proposta, per l’importo di € 277.550,34, oggetto di uno dei due capi rinunciati.

Ha concluso che, non esistendo più il diritto fatto valere, il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre il soccombente, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con i motivi di ricorso – enunciati entrambi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il primo come violazione o la falsa applicazione degli artt. 183, 184 e 132 c.p.c., ed il secondo degli artt. 2909 c.c., 100 e 132 c.p.c., ma dallo stesso ricorrente trattati con un’unica esposizione delle loro ragioni – si deduce che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto dichiarata dal Tribunale di Cosenza, con la sentenza del 24 agosto 2017, la rinuncia all’azione proposta, volta al pagamento della somma di € 277.550,34, invece che una mera rinuncia a (detto capo di) domanda: ed infatti, in quel giudizio era venuto meno il proprio interesse alla condanna da parte del Tribunale di Cosenza, in quanto egli aveva ottenuto il decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma per lo stesso importo; pertanto, egli aveva semplicemente rinunciato a quel capo di domanda riconvenzionale, inizialmente proposta nella comparsa di risposta innanzi al Tribunale di Cosenza medesimo.

In tal modo, la corte territoriale ha precluso al ricorrente la tutela dei suo diritto, laddove il giudice di primo grado aveva rettamente inteso quella rinuncia e quella pronuncia, respingendo la proposta opposizione al decreto ingiuntivo.

2. –I motivi sono fondati.

2.1. – Non vi è dubbio che non sempre traspaia nitore terminologico nell’uso alternativo delle locuzioni di rinuncia agli atti, all’azione, al diritto o alla domanda.

Se le prime tre espressioni hanno, peraltro, un significato tendenzialmente univoco – essendo la rinuncia agli atti disciplinata dal diritto positivo nell’art. 306 c.p.c., la rinuncia all’azione da tempo conosciuta nella prassi giudiziale, tutte le volte che la parte ritenga, con effetto preclusivo per il futuro, di non proseguire nell’azione, avendola riconosciuta come infondata e, dunque, consistendo in un negozio di diritto sostanziale ad effetti abdicativi posto in essere in forme processuali, laddove la rinuncia al diritto è atto abdicativo rispetto ad una posizione soggettiva già presente nel proprio patrimonio e non sub iudice – l’espressione rinuncia alla domanda viene a volte utilizzata nel suo significato proprio di rinuncia ad uno o più capi della domanda (o alla loro estensione: ad esempio, nella domanda risarcitoria non si insiste più per alcune voci), riducendo l’oggetto del giudizio ed il thema decidendum, ed a volte, invece, impropriamente intesa come sinonimo di rinuncia all’azione ad effetti abdicativi.

Ma la rinuncia ad una domanda, o a suoi singoli capi, costituisce l’espressione della facoltà della parte ed autonomamente dal difensore, nell’esercizio del suo munustecnico, di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, onde si inquadra nell’ambito della previsione dell’art.183 c.p.c. e non produce affatto gli effetti abdicativi détti, limitandosi ad esprimere una strategia processuale, senza disporre del diritto.

Al contrario, la rinuncia all’azione, che non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, va però riconosciuta solo quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell’attore e la volontà di coltivare dovunque la domanda p roposta: invero, essa presuppone, come esposto, il riconoscimento dell’infondatezza dell’azione, nella quale quindi la parte non intende insistere, e solo a quelle condizioni, pertanto, essa conduce all’estinzione definitiva dell’azione medesima (cfr., al riguardo, per tali concetti: Cass. 23 luglio 2019, n. 19845; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4837; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146; Cass. 4 febbraio 2002 n 1439; Cass. 8 gennaio 2002 n. 140; Cass. 7 marzo 1998 n. 2572).

2.2. –Nella specie – autosufficiente il ricorso ex art. 366 c.p.c. in quanto riporta il contenuto degli atti rilevanti – risulta che innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di rinunciare ad alcuni punti della domanda riconvenzionale, proprio in quanto aveva, nel frattempo, già ottenuto una pronuncia giudiziale da parte del Tribunale di Roma, nelle forme di un decreto ingiuntivo, sia pure opposto, la quale recava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 277.550,34, ossia uno dei capi di domanda cui, appunto, eglirinunciò in quella originaria sede.

Quindi, il Tribunale di Cosenza con la sentenza parziale del 24 agosto 2017 nel dispositivo dichiarò bensì “cessata la materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale espressamente rinunziata da parte convenuta (punti n. 2 e 3 comparsa di risposta)”, ma dopo avere, in motivazione, ben esposto di ritenere che il convenuto avesse soltanto provveduto a “modificare … le domande e le conclusioni precedentemente formulate”, in quanto “la rinuncia a singoli capi della domanda rientra nei casi di cui all’art. 183 c.p.c. (modifica della domanda)…”.

Nessun effetto preclusivo della futura decisione, oggetto del presente giudizio, poteva quindi ricondursi a tale pronuncia, che non ha sancito la rinuncia all’azione, ma solo ad un capo di domanda.

Come evidenzia il ricorrente, lo stesso appellante in prima battuta aveva, invero, con il primo motivo di appello, continuato ad insistere per una declaratoria di litispendenza o di continenza, non per la declaratoria di radicale insussistenza di quel diritto; e la medesima Corte d’appello, nella sua ordinanza nel sub- procedimento di sospensione della esecuzione del procedimento di primo grado, aveva appunto ritenuto operata una mera modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. innanzi al Tribunale di Cosenza, con rinuncia non al diritto di credito azionato in sede monitoria, ma unicamente all’accertamento di esso nel processo pendente a Cosenza.

Ha errato, dunque, la corte territoriale a ricondurre gli effetti di una sentenza di merito, nella sostanza di rigetto dell’azione, a quella previa decisione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo per tale unica ragione.

3. – In accoglimento del ricorso, la sentenza va dunque cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché provveda all’esame nel merito delle domande oggetto di causa; ad essa si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23758/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1606, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.MARCONI 505, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2775/2019 depositata il24/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 24 aprile 2019, n. 2775, che, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in data 28 maggio 2014 dal Tribunale di Roma, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], recante la condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di € 277.550,34. La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che non potesse aderirsi al primo motivo di appello, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva reiterato la richiesta di declaratoria di litispendenza o continenza della causa rispetto a quella già pendente innanzi al Tribunale di Cosenza, nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva, in via riconvenzionale, chiesto, fra le altre domande, anche il pagamento di detta somma, ivi oggetto di uno dei quattro capi di domanda riconvenzionale; e che, invece, dovesse accogliersi il secondo motivo, con il quale l’appellante sosteneva non esistere più il diritto fatto valere con il ricorso monitorio, in quanto la sentenza parziale del Tribunale di Cosenza del 24 agosto 2017, non impugnata, con la quale è stata pronunciata la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo solo ad alcuni capi della domanda riconvenzionale rinunciati dal convenuto, dovesse interpretarsi come una declaratoria della rinuncia all’azione proposta, per l’importo di € 277.550,34, oggetto di uno dei due capi rinunciati. Ha concluso che, non esistendo più il diritto fatto valere, il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre il soccombente, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con i motivi di ricorso – enunciati entrambi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il primo come violazione o la falsa applicazione degli artt. 183, 184 e 132 c.p.c., ed il secondo degli artt. 2909 c.c., 100 e 132 c.p.c., ma dallo stesso ricorrente trattati con un’unica esposizione delle loro ragioni – si deduce che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto dichiarata dal Tribunale di Cosenza, con la sentenza del 24 agosto 2017, la rinuncia all’azione proposta, volta al pagamento della somma di € 277.550,34, invece che una mera rinuncia a (detto capo di) domanda: ed infatti, in quel giudizio era venuto meno il proprio interesse alla condanna da parte del Tribunale di Cosenza, in quanto egli aveva ottenuto il decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma per lo stesso importo; pertanto, egli aveva semplicemente rinunciato a quel capo di domanda riconvenzionale, inizialmente proposta nella comparsa di risposta innanzi al Tribunale di Cosenza medesimo. In tal modo, la corte territoriale ha precluso al ricorrente la tutela dei suo diritto, laddove il giudice di primo grado aveva rettamente inteso quella rinuncia e quella pronuncia, respingendo la proposta opposizione al decreto ingiuntivo. 2. –I motivi sono fondati. 2.1. – Non vi è dubbio che non sempre traspaia nitore terminologico nell’uso alternativo delle locuzioni di rinuncia agli atti, all’azione, al diritto o alla domanda. Se le prime tre espressioni hanno, peraltro, un significato tendenzialmente univoco – essendo la rinuncia agli atti disciplinata dal diritto positivo nell’art. 306 c.p.c., la rinuncia all’azione da tempo conosciuta nella prassi giudiziale, tutte le volte che la parte ritenga, con effetto preclusivo per il futuro, di non proseguire nell’azione, avendola riconosciuta come infondata e, dunque, consistendo in un negozio di diritto sostanziale ad effetti abdicativi posto in essere in forme processuali, laddove la rinuncia al diritto è atto abdicativo rispetto ad una posizione soggettiva già presente nel proprio patrimonio e non sub iudice – l’espressione rinuncia alla domanda viene a volte utilizzata nel suo significato proprio di rinuncia ad uno o più capi della domanda (o alla loro estensione: ad esempio, nella domanda risarcitoria non si insiste più per alcune voci), riducendo l’oggetto del giudizio ed il thema decidendum, ed a volte, invece, impropriamente intesa come sinonimo di rinuncia all’azione ad effetti abdicativi. Ma la rinuncia ad una domanda, o a suoi singoli capi, costituisce l’espressione della facoltà della parte ed autonomamente dal difensore, nell’esercizio del suo munustecnico, di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, onde si inquadra nell’ambito della previsione dell’art.183 c.p.c. e non produce affatto gli effetti abdicativi détti, limitandosi ad esprimere una strategia processuale, senza disporre del diritto. Al contrario, la rinuncia all’azione, che non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, va però riconosciuta solo quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell’attore e la volontà di coltivare dovunque la domanda p roposta: invero, essa presuppone, come esposto, il riconoscimento dell’infondatezza dell’azione, nella quale quindi la parte non intende insistere, e solo a quelle condizioni, pertanto, essa conduce all’estinzione definitiva dell’azione medesima (cfr., al riguardo, per tali concetti: Cass. 23 luglio 2019, n. 19845; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4837; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146; Cass. 4 febbraio 2002 n 1439; Cass. 8 gennaio 2002 n. 140; Cass. 7 marzo 1998 n. 2572). 2.2. –Nella specie – autosufficiente il ricorso ex art. 366 c.p.c. in quanto riporta il contenuto degli atti rilevanti – risulta che innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di rinunciare ad alcuni punti della domanda riconvenzionale, proprio in quanto aveva, nel frattempo, già ottenuto una pronuncia giudiziale da parte del Tribunale di Roma, nelle forme di un decreto ingiuntivo, sia pure opposto, la quale recava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 277.550,34, ossia uno dei capi di domanda cui, appunto, eglirinunciò in quella originaria sede. Quindi, il Tribunale di Cosenza con la sentenza parziale del 24 agosto 2017 nel dispositivo dichiarò bensì “cessata la materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale espressamente rinunziata da parte convenuta (punti n. 2 e 3 comparsa di risposta)”, ma dopo avere, in motivazione, ben esposto di ritenere che il convenuto avesse soltanto provveduto a “modificare … le domande e le conclusioni precedentemente formulate”, in quanto “la rinuncia a singoli capi della domanda rientra nei casi di cui all’art. 183 c.p.c. (modifica della domanda)…”. Nessun effetto preclusivo della futura decisione, oggetto del presente giudizio, poteva quindi ricondursi a tale pronuncia, che non ha sancito la rinuncia all’azione, ma solo ad un capo di domanda. Come evidenzia il ricorrente, lo stesso appellante in prima battuta aveva, invero, con il primo motivo di appello, continuato ad insistere per una declaratoria di litispendenza o di continenza, non per la declaratoria di radicale insussistenza di quel diritto; e la medesima Corte d’appello, nella sua ordinanza nel sub- procedimento di sospensione della esecuzione del procedimento di primo grado, aveva appunto ritenuto operata una mera modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. innanzi al Tribunale di Cosenza, con rinuncia non al diritto di credito azionato in sede monitoria, ma unicamente all’accertamento di esso nel processo pendente a Cosenza. Ha errato, dunque, la corte territoriale a ricondurre gli effetti di una sentenza di merito, nella sostanza di rigetto dell’azione, a quella previa decisione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo per tale unica ragione. 3. – In accoglimento del ricorso, la sentenza va dunque cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché provveda all’esame nel merito delle domande oggetto di causa; ad essa si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello
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