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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2014

Cassazione n. 24463/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19218/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Caserta, via Dorso n. 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 639/23/14, depositata il 22 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Oggetto: Tributi - Accertamenti bancari. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. n. 639/23/14 del 22/01/2014, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 763/01/11 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per imposte dirette, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, con l’avviso di accertamento era stato ricostruito il reddito sulla base di accertamenti bancari;

1.2. la CTR respingeva l’appello del contribuente, osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) l’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevedeva che i prelevamenti ed i versamenti su conto corrente riconducibile al contribuente erano assistiti da una presunzione iuris tantumdi ricavi non dichiarati; b) il contribuente non aveva assolto all’onere probatorio sullo stesso incombente in relazione alle operazioni contestate;

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primocomma, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, i beneficiari dei prelevamenti sarebbero stati indicati, con conseguente onere della prova a carico dell’Agenzia delle entrate;

1.1. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;

1.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di accertamento nei confronti di un imprenditore, i prelevamenti e i versamenti sui conti correnti oggetto di verifica possono essere imputati a ricavi dell’attività commerciale in assenza di specifica prova contraria, il cui onere grava indiscutibilmente sul contribuente (cfr., ex multis, Cass. n. 15161 del 16/07/2020; Cass.n. 15857 del 29/07/2016; Cass. n. 26111 del 30/12/2015; Cass. n. 16896 del 24/07/2014; Cass. n. 18081 del 04/08/2010);

1.3. ciò posto, il motivo è inammissibile nella parte in cui il ricorrente denuncia, con una censura di violazione di legge, un vizio di motivazione della sentenza impugnata e chiede, sostanzialmente, la revisione del giudizio di merito compiuto dalla CTR;

1.4. il motivo è, invece, infondato nella parte in cui si denuncia la violazione della regola dell’onere probatorio, correttamente posto dal giudice di appello a carico del contribuente;

2. con il secondo motivo di ricorso si contestaviolazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio, non essendo stata citata in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], coniuge cointestataria dei conti correnti;

2.1. il motivo è inammissibile e comunque infondato;

2.2. il motivo è inammissibile perché l’eventuale pregiudizio subito da un terzo avrebbe dovuto essere fatto valere da quest’ultimo e non dal ricorrente;

2.3. il motivo è, altresì, infondato in quanto [OSCURATO:PERSONA] non è litisconsorte necessaria nel presente giudizio, che riguarda i redditi imputati all’attività commerciale di [OSCURATO:PERSONA], alla quale sono stati ricondotti i conti cointestati;

3. con il terzo motivo di ricorso si eccepisce l’incostituzionalità dell’art. 32, primo comma, nn. 1 e 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 per violazione degli artt. 3, 24 e 53 Cost.;

3.1. l’eccezione di costituzionalità è manifestamente infondata;

3.2. in primo luogo, come ricordato dallo stesso ricorrente, la disposizione è stata già oggetto di rilievi di costituzionalità e sulla stessa si è pronunciata la Corte costituzionale, con sentenza n. 225 del 2005 e, di recente, con sentenza n. 228 del 2014;

3.3. in particolare, con quest’ultima sentenza è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui i prelevamenti operati dal lavoratore autonomo sono considerati ricavi, ma è stata esclusa tale illegittimità con riferimento all’imprenditore commerciale;

3.4. inoltre, questa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità concernente la presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 all'imprenditore individuale, trovando la stessa giustificazione nella produzione del reddito di impresa ex art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n . 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR) da parte di un soggetto, come definito dall'art. 2195 c.c., esercente impresa commerciale (anche di carattere ausiliario) caratterizzata, a prescindere dalla sussistenza di un'autonoma organizzazione, dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi, rispetto al quale non è manifestamente arbitrario ipotizzare che i versamenti e i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari siano stati destinati all'esercizio di detta attività di impresa e siano detratti i costi, considerati in termini di reddito imponibile (Cass. n. 28580 del 18/10/2021);

3.5. nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA], in quanto venditore ambulante, non è lavoratore autonomo ma imprenditore commerciale e le considerazioni di parte ricorrente non inducono a discostarsi dal principio affermato di recente da questa stessa Corte;

4. in conclusione il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato compreso tra euro 1.000,01 ed euro 5.200,00.

4.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.400,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19218/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Caserta, via Dorso n. 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 639/23/14, depositata il 22 gennaio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Oggetto: Tributi - Accertamenti bancari. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. n. 639/23/14 del 22/01/2014, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 763/01/11 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per imposte dirette, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005; 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, con l’avviso di accertamento era stato ricostruito il reddito sulla base di accertamenti bancari; 1.2. la CTR respingeva l’appello del contribuente, osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) l’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevedeva che i prelevamenti ed i versamenti su conto corrente riconducibile al contribuente erano assistiti da una presunzione iuris tantumdi ricavi non dichiarati; b) il contribuente non aveva assolto all’onere probatorio sullo stesso incombente in relazione alle operazioni contestate; 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; 3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primocomma, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, i beneficiari dei prelevamenti sarebbero stati indicati, con conseguente onere della prova a carico dell’Agenzia delle entrate; 1.1. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato; 1.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di accertamento nei confronti di un imprenditore, i prelevamenti e i versamenti sui conti correnti oggetto di verifica possono essere imputati a ricavi dell’attività commerciale in assenza di specifica prova contraria, il cui onere grava indiscutibilmente sul contribuente (cfr., ex multis, Cass. n. 15161 del 16/07/2020; Cass.n. 15857 del 29/07/2016; Cass. n. 26111 del 30/12/2015; Cass. n. 16896 del 24/07/2014; Cass. n. 18081 del 04/08/2010); 1.3. ciò posto, il motivo è inammissibile nella parte in cui il ricorrente denuncia, con una censura di violazione di legge, un vizio di motivazione della sentenza impugnata e chiede, sostanzialmente, la revisione del giudizio di merito compiuto dalla CTR; 1.4. il motivo è, invece, infondato nella parte in cui si denuncia la violazione della regola dell’onere probatorio, correttamente posto dal giudice di appello a carico del contribuente; 2. con il secondo motivo di ricorso si contestaviolazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio, non essendo stata citata in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], coniuge cointestataria dei conti correnti; 2.1. il motivo è inammissibile e comunque infondato; 2.2. il motivo è inammissibile perché l’eventuale pregiudizio subito da un terzo avrebbe dovuto essere fatto valere da quest’ultimo e non dal ricorrente; 2.3. il motivo è, altresì, infondato in quanto [OSCURATO:PERSONA] non è litisconsorte necessaria nel presente giudizio, che riguarda i redditi imputati all’attività commerciale di [OSCURATO:PERSONA], alla quale sono stati ricondotti i conti cointestati; 3. con il terzo motivo di ricorso si eccepisce l’incostituzionalità dell’art. 32, primo comma, nn. 1 e 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 per violazione degli artt. 3, 24 e 53 Cost.; 3.1. l’eccezione di costituzionalità è manifestamente infondata; 3.2. in primo luogo, come ricordato dallo stesso ricorrente, la disposizione è stata già oggetto di rilievi di costituzionalità e sulla stessa si è pronunciata la Corte costituzionale, con sentenza n. 225 del 2005 e, di recente, con sentenza n. 228 del 2014; 3.3. in particolare, con quest’ultima sentenza è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui i prelevamenti operati dal lavoratore autonomo sono considerati ricavi, ma è stata esclusa tale illegittimità con riferimento all’imprenditore commerciale; 3.4. inoltre, questa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità concernente la presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 all'imprenditore individuale, trovando la stessa giustificazione nella produzione del reddito di impresa ex art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n . 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR) da parte di un soggetto, come definito dall'art. 2195 c.c., esercente impresa commerciale (anche di carattere ausiliario) caratterizzata, a prescindere dalla sussistenza di un'autonoma organizzazione, dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi, rispetto al quale non è manifestamente arbitrario ipotizzare che i versamenti e i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari siano stati destinati all'esercizio di detta attività di impresa e siano detratti i costi, considerati in termini di reddito imponibile (Cass. n. 28580 del 18/10/2021); 3.5. nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA], in quanto venditore ambulante, non è lavoratore autonomo ma imprenditore commerciale e le considerazioni di parte ricorrente non inducono a discostarsi dal principio affermato di recente da questa stessa Corte; 4. in conclusione il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato compreso tra euro 1.000,01 ed euro 5.200,00. 4.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.400,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del con
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