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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 31011/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale in sede, del 14 luglio 2023, accogliendo l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla determinazione della pena, e ha, invece, rigettato la richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata prevista dal terzo comma dell'art. 4 legge n. 110/1975. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo proposto dalla difesa, avv.

G. Santoro (violazione degli artt. 4 comma 3 della legge n. 110/1975 e vizio di motivazione) si appalesa manifestamente infondato, nel senso che la dedotta inosservanza della previsione di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, è censura reiterativa dei motivi di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento ineccepibile in diritto, immune da censure e privo di illogicità manifesta.

Rilevato, infatti, che la Corte territoriale ha fatto notare che il coltello portato senza giustificato motivo dall'imputato è a serramanico, di lunghezza complessiva di 18 centimetri di cui otto centimetri di lama e che si è tenuto conto, nel respingere la richiesta ex art. 4, comma 3, legge cit., non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche delle complessive modalità del fatto e della personalità dell'imputato, rimarcando il dato della immediata disponibilità del coltello conservato nella tasca del giubbotto e la presenza di precedenti penali specifici. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il P es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale in sede, del 14 luglio 2023, accogliendo l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla determinazione della pena, e ha, invece, rigettato la richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata prevista dal terzo comma dell'art. 4 legge n. 110/1975. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo proposto dalla difesa, avv. G. Santoro (violazione degli artt. 4 comma 3 della legge n. 110/1975 e vizio di motivazione) si appalesa manifestamente infondato, nel senso che la dedotta inosservanza della previsione di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, è censura reiterativa dei motivi di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento ineccepibile in diritto, immune da censure e privo di illogicità manifesta. Rilevato, infatti, che la Corte territoriale ha fatto notare che il coltello portato senza giustificato motivo dall'imputato è a serramanico, di lunghezza complessiva di 18 centimetri di cui otto centimetri di lama e che si è tenuto conto, nel respingere la richiesta ex art. 4, comma 3, legge cit., non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche delle complessive modalità del fatto e della personalità dell'imputato, rimarcando il dato della immediata disponibilità del coltello conservato nella tasca del giubbotto e la presenza di precedenti penali specifici. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il P es
Sentenza Cassazione n. 31011/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris