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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 25523/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria presentata dalla difesa, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha ribadito le ragioni del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura complessivamente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità è riproduttivo di motivo di gravame confutato con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che, dopo aver escluso con logico ragionamento svolto in fatto, non censurabile in sede di legittimità, la versione resa dalla difesa a mente della quale il ricorrente sarebbe uscito da casa per recarsi in altro comune per assistere ad una festa religiosa, ha dato atto della non scarsa offensività della condotta, e ciò a prescindere dal pur enunciato profilo connesso ai reiterati e plurimi precedenti penali per gravi reati, parte della motivazione da ritenersi sub valente rispetto alla valorizzata non tenue offesa; ritenuto che la memoria presentata il 30 maggio 2023 non è idonea a modificare le conclusioni sopra espresse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria presentata dalla difesa, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha ribadito le ragioni del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura complessivamente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità è riproduttivo di motivo di gravame confutato con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che, dopo aver escluso con logico ragionamento svolto in fatto, non censurabile in sede di legittimità, la versione resa dalla difesa a mente della quale il ricorrente sarebbe uscito da casa per recarsi in altro comune per assistere ad una festa religiosa, ha dato atto della non scarsa offensività della condotta, e ciò a prescindere dal pur enunciato profilo connesso ai reiterati e plurimi precedenti penali per gravi reati, parte della motivazione da ritenersi sub valente rispetto alla valorizzata non tenue offesa; ritenuto che la memoria presentata il 30 maggio 2023 non è idonea a modificare le conclusioni sopra espresse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 25523/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris