Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 giugno 2020

Cassazione n. 12696/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20217/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro FALLIMENTO SAI8 S .

P .

A .; -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di SIRACUSA n. 192/2020, depositata il22/06/2020, R.G.N. 2495/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con decreto del 22 giugno 2020, il Tribunale di Siracusa, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza 12 aprile 2019, n.10366 (di annullamento del precedente decreto dello stesso Tribunale del 21 luglio 2017, reiettivo dell’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla parziale esclusione dallo stato passivo del Fallimento SAI 8 s.p.a. – in riferimento al complessivo credito di € 92.248,70 insinuato in via privilegiata ai sensi dell’art 2751bisn. 1 c.p.c. – di quello di € 71.316,57, per differenze retributive e consequenziali sul T.f.r., in ragione di una qualifica maggiore – dal IV al VII livello – rivendicata, ma non provata), ha parimenti rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lo stato passivo del Fallimento SAI 8 s.p.a;

2. alla luce delle scrutinate risultanze istruttorie, esso ha infatti escluso che il lavoratore avesse svolto mansioni rientranti nel livello VII rivendicato, in riferimento ad entrambi i profili dei quali la Corte regolatrice aveva commesso l’accertamento, relativi alla sua responsabilità in ordine alla corretta esecuzione dei lavori esternalizzati e alla liquidazione dei lavori: essendone stata invece accertata la loro corrispondenza al livello di inquadramento (IV);

3. con atto notificato il 16 luglio 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il Fallimento intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 384, primo e secondo comma c.p.c., per non essersi il giudice di rinvio uniformato al principio di diritto, enunciato dall’ordinanza rescindente della Corte di cassazione, nell’accertamento della responsabilità del lavoratore per la regolare esecuzione dei lavori esternalizzati e del suo ruolo nelle procedure di liquidazione dei costi.

Esso non avrebbe, infatti, correttamente sussunto le mansioni svolte nel VI livello del CCNL, indicato dalla Corte regolatrice come il solo a prevedere, per il lavoratore che segua “lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria con responsabilità della esecuzione dei lavori” e di “avvio delle procedure di liquidazione” , il profilo professionale di “tecnico distribuzione – assistente ai lavori” (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 18 CCNL dipendenti aziende settori Gas e Acqua 9 marzo 2007, come modificato dagli accordi di rinnovo 10 febbraio 2011 e 14 gennaio 2014, 1362, 1363 c.c., per erronea applicazione del procedimento (cd.

“trifasico”) di qualificazione delle mansioni accertate come svolte dal lavoratore secondo l’inquadramento dei livelli richiesti (VII o in subordine VI), rispetto a quello riconosciuto (IV), per la non corretta interpretazione, in base ai canoni né della volontà delle parti né di sistematicità, delle loro trascritte declaratorie in riferimento agli specifici profili professionali in esse previsti e delle peculiari caratteristiche di ognuno, con particolare riguardo al grado di autonomia, alla complessità e modalità di utilizzo delle informazioni e delle conoscenza teoriche e pratiche e alle modalità di loro acquisizione (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

3. giova premettere che i limiti dei poteri attribuiti algiudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme didiritto (dovendo, in tale ipotesi, ilgiudice soltanto uniformarsi, a norma dell’art. 384, primo comma c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo), ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (in tale ipotesi, potendo invece il giudice non solo valutare liberamente ifatti già accertati, ma anche indagare su altri, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi), ovvero per entrambe le ragioni: in quest’ultima, potendo la sua potestas iudicandi estrinsecarsi, oltre che nell'applicazione delprincipio di diritto, anche nella valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, oltre che di altri, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. 6 aprile 2004, n. 6707; Cass. 7 agosto 2014, n. 17790; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448);

4. nel caso di specie, questa Corte ha accolto, con ordinanza rescindente del 12 aprile 2019, n. 10366, i motivi di ricorso sia di error in iudicando– violazione e falsa applicazione degli artt. 18 del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore Gas e Acqua del 9 marzo 2007 (come modificato dagli accordi di rinnovo del 10 febbraio 2011 e del 14 gennaio 2014) e degli articoli 1362 e 1363 c.c., per la ravvisata insussistenza, sulla base delle mansioni accertate, delle caratteristiche professionali del livello VII o, in subordine, VI del CCNL – sia, nei più circoscritti limi ti del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti –quale la cura, da parte del lavoratore, dei verbali di ultimazione lavori e regolarità esecutiva, emergente dal documento sub 8) – ritenendo la fondatezza: a) di questo secondo, prioritariamente esaminato siccome logicamente pregiudiziale al primo, in quanto riguardante un fatto potenzialmente decisivo per l'accertamento della responsabilità del predetto per la corretta esecuzione dei lavori, che il Tribunale ha ritenuto indimostrata e del ruolo dal medesimo assunto nelle procedure di liquidazione dei lavori; b) del primo, per il vizio di sussunzione delle mansioni nelle declaratorie del CCNL, come fissate dall'articolo 18: soltanto il VI livello prevedendo, con il profilo professionale di “tecnico distribuzione –assistente lavori”, la figura del lavoratore che segua i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria con responsabilità della loro esecuzione, competenza nella gestione delle varianti e dei collaudi, avvio delle procedure di liquidazione.

E ciò per avere il decreto annullato ritenuto preclusiva del riconoscimento del livello superiore l’assenza di coordinamento di personale sotto-ordinato, laddove nel profilo tecnico di VI livello è prevista, più genericamente, la gestione delle “risorse affidate” ed il “controllo diretto delle eventuali prestazioni esterne”; piuttosto rilevando, ai fini della distinzione di livelli, la gestione – prevista s oltanto nel VI livello – “delle varianti e dei collaudi”;

4.1. con la medesima ordinanza, questa Corte ha quindi rilevato come il Tribunale abbia poi accertato che il lavoratore provvedesse anche alla “liquidazione dei costi”, senza verificare se si trattasse di un’attività di mera “consuntivazione dei lavori” ovvero dell'avvio delle “procedure di liquidazione dei lavori”: procedura quest’ultima rientrante nelle competenze del profilo superiore di VI livello (“tecnico distribuzione – assistente lavori”), pr evedendo invece l'inferiore profilo professionale tecnico di V livello (“coordinatore esperto controllo lavoro terzi”) soltanto la “consuntivazione” delle lavorazioni esternalizzate.

E come, nella gradazione di livelli e responsabilità, soltanto il VII livello, con il profilo di “tecnico esperto direzione lavori”, preveda la partecipazione alla “progettazione” delle varianti, con relativa revisione dei prezzi e la partecipazione alle “liquidazioni finali” (in rapporto con le funzioni amministrative): aspetti non esaminati nel decreto annullato;

5. il Tribunale, nell’alveo dei poteri spettantigli, quale giudice di rinvio, in base all’insegnamento giurisprudenziale citato al superiore punto 3, ha correttamente applicato i principi di diritto enunciati dall’ordinanza rescindente e compiuto il relativo accertamento in fatto commessogli, avendo dato atto, così come al primo periodo e ai primi due capoversi di pg. 6 di detta ordinanza, dell’accertamento già acquisito dal primo decreto del Tribunale: a ) di essersi il lavoratore occupato, nell'area dei Comuni di Agusta e Buccheri, tanto degli allacci che della manutenzione straordinaria per gli impianti idrici e fognari comunali; b) della sua autonomia decisionale in ordine alla soluzione da adottare e alla ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori, nell'ambito di un elenco predisposto dai superiori, indicando anche i materiali da utilizzare; c) del suo potere di controllo della esecuzione dei lavori, in conformità alle indicazioni da lui date per gli interventi e di “liquidazione dei costi”, utilizzando il programma di contabilità aziendale (così dal quarto al settimo capoverso di pg. 3 del decreto);

5.1. esso ha quindi accertato, con argomentazione congrua e documentata (insindacabile pertanto nell’odierna sede di legittimità), essersi le mansioni del lavoratore limitate: a) al controllo della regolare esecuzione dei lavori esternalizzati, “senza però mai prendere parte alle attività di gestione delle varianti e ai collaudi”, né mai neppure “alle attività di proget tazione e gestione delle varianti, con relativa revisione dei prezzi”, né“alle liquidazioni finali” (dal quart’ultimo capoverso di pg. 3 al primo periodo di pg. 4 del decreto);b) alla liquidazione dei lavori, senza mai avere “provveduto alla “consuntivazione” delle lavorazioni esternalizzate, né, tantomeno, all’“avvio delle procedure di liquidazione dei lavori””; neppure emergendo alcun riscontro in ordine ad una sua “ben diversa attività di liquidazione finale dei lavori” (così ai primi tre capoversi di pg. 4 del decreto);

6. il Tribunale ha così verificato come le sue mansioni rientrino nel IV livello professionale di inquadramento, in esito ad un corretto procedimento trifasico di individuazione della qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte (Cass. 27 settembre 2010, n. 20272; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 22 novembre 2019, n. 30580; Cass. 27 gennaio 2022, n. 2534), in base alla loro comparazione con le declaratorie dei livelli VII, VI e IV previsti dall’art. 18 del CCNL di categoria applicato (trascritti a pgg. da 15 a 18 del ricorso);

7. il ricorrente ha infine dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti, quale la pluralità di elementi istruttori (dichiarazioni testimoniali e documenti) indicati (terzo motivo);

8. esso è inammissibile;

9. con esso egli prospetta, infatti, una critica valutazione di risultanze istruttorie, non già un “fatto storico”, così esorbitando dall’ambito devolutivo del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053): tanto meno privo del carattere di decisività, proprio per la deduzione di una pluralità di circostanze, che esclude ex se la portata risolutiva di ciascuna (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625; Cass. 3 maggio 2019, n. 11705);

10. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Fallimento vittorioso svolto alcuna difesa e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20217/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro FALLIMENTO SAI8 S . P . A .; -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di SIRACUSA n. 192/2020, depositata il22/06/2020, R.G.N. 2495/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con decreto del 22 giugno 2020, il Tribunale di Siracusa, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza 12 aprile 2019, n.10366 (di annullamento del precedente decreto dello stesso Tribunale del 21 luglio 2017, reiettivo dell’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla parziale esclusione dallo stato passivo del Fallimento SAI 8 s.p.a. – in riferimento al complessivo credito di € 92.248,70 insinuato in via privilegiata ai sensi dell’art 2751bisn. 1 c.p.c. – di quello di € 71.316,57, per differenze retributive e consequenziali sul T.f.r., in ragione di una qualifica maggiore – dal IV al VII livello – rivendicata, ma non provata), ha parimenti rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lo stato passivo del Fallimento SAI 8 s.p.a; 2. alla luce delle scrutinate risultanze istruttorie, esso ha infatti escluso che il lavoratore avesse svolto mansioni rientranti nel livello VII rivendicato, in riferimento ad entrambi i profili dei quali la Corte regolatrice aveva commesso l’accertamento, relativi alla sua responsabilità in ordine alla corretta esecuzione dei lavori esternalizzati e alla liquidazione dei lavori: essendone stata invece accertata la loro corrispondenza al livello di inquadramento (IV); 3. con atto notificato il 16 luglio 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il Fallimento intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 384, primo e secondo comma c.p.c., per non essersi il giudice di rinvio uniformato al principio di diritto, enunciato dall’ordinanza rescindente della Corte di cassazione, nell’accertamento della responsabilità del lavoratore per la regolare esecuzione dei lavori esternalizzati e del suo ruolo nelle procedure di liquidazione dei costi. Esso non avrebbe, infatti, correttamente sussunto le mansioni svolte nel VI livello del CCNL, indicato dalla Corte regolatrice come il solo a prevedere, per il lavoratore che segua “lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria con responsabilità della esecuzione dei lavori” e di “avvio delle procedure di liquidazione” , il profilo professionale di “tecnico distribuzione – assistente ai lavori” (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 18 CCNL dipendenti aziende settori Gas e Acqua 9 marzo 2007, come modificato dagli accordi di rinnovo 10 febbraio 2011 e 14 gennaio 2014, 1362, 1363 c.c., per erronea applicazione del procedimento (cd. “trifasico”) di qualificazione delle mansioni accertate come svolte dal lavoratore secondo l’inquadramento dei livelli richiesti (VII o in subordine VI), rispetto a quello riconosciuto (IV), per la non corretta interpretazione, in base ai canoni né della volontà delle parti né di sistematicità, delle loro trascritte declaratorie in riferimento agli specifici profili professionali in esse previsti e delle peculiari caratteristiche di ognuno, con particolare riguardo al grado di autonomia, alla complessità e modalità di utilizzo delle informazioni e delle conoscenza teoriche e pratiche e alle modalità di loro acquisizione (secondo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati; 3. giova premettere che i limiti dei poteri attribuiti algiudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme didiritto (dovendo, in tale ipotesi, ilgiudice soltanto uniformarsi, a norma dell’art. 384, primo comma c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo), ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (in tale ipotesi, potendo invece il giudice non solo valutare liberamente ifatti già accertati, ma anche indagare su altri, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi), ovvero per entrambe le ragioni: in quest’ultima, potendo la sua potestas iudicandi estrinsecarsi, oltre che nell'applicazione delprincipio di diritto, anche nella valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, oltre che di altri, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. 6 aprile 2004, n. 6707; Cass. 7 agosto 2014, n. 17790; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448); 4. nel caso di specie, questa Corte ha accolto, con ordinanza rescindente del 12 aprile 2019, n. 10366, i motivi di ricorso sia di error in iudicando– violazione e falsa applicazione degli artt. 18 del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore Gas e Acqua del 9 marzo 2007 (come modificato dagli accordi di rinnovo del 10 febbraio 2011 e del 14 gennaio 2014) e degli articoli 1362 e 1363 c.c., per la ravvisata insussistenza, sulla base delle mansioni accertate, delle caratteristiche professionali del livello VII o, in subordine, VI del CCNL – sia, nei più circoscritti limi ti del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti –quale la cura, da parte del lavoratore, dei verbali di ultimazione lavori e regolarità esecutiva, emergente dal documento sub 8) – ritenendo la fondatezza: a) di questo secondo, prioritariamente esaminato siccome logicamente pregiudiziale al primo, in quanto riguardante un fatto potenzialmente decisivo per l'accertamento della responsabilità del predetto per la corretta esecuzione dei lavori, che il Tribunale ha ritenuto indimostrata e del ruolo dal medesimo assunto nelle procedure di liquidazione dei lavori; b) del primo, per il vizio di sussunzione delle mansioni nelle declaratorie del CCNL, come fissate dall'articolo 18: soltanto il VI livello prevedendo, con il profilo professionale di “tecnico distribuzione –assistente lavori”, la figura del lavoratore che segua i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria con responsabilità della loro esecuzione, competenza nella gestione delle varianti e dei collaudi, avvio delle procedure di liquidazione. E ciò per avere il decreto annullato ritenuto preclusiva del riconoscimento del livello superiore l’assenza di coordinamento di personale sotto-ordinato, laddove nel profilo tecnico di VI livello è prevista, più genericamente, la gestione delle “risorse affidate” ed il “controllo diretto delle eventuali prestazioni esterne”; piuttosto rilevando, ai fini della distinzione di livelli, la gestione – prevista s oltanto nel VI livello – “delle varianti e dei collaudi”; 4.1. con la medesima ordinanza, questa Corte ha quindi rilevato come il Tribunale abbia poi accertato che il lavoratore provvedesse anche alla “liquidazione dei costi”, senza verificare se si trattasse di un’attività di mera “consuntivazione dei lavori” ovvero dell'avvio delle “procedure di liquidazione dei lavori”: procedura quest’ultima rientrante nelle competenze del profilo superiore di VI livello (“tecnico distribuzione – assistente lavori”), pr evedendo invece l'inferiore profilo professionale tecnico di V livello (“coordinatore esperto controllo lavoro terzi”) soltanto la “consuntivazione” delle lavorazioni esternalizzate. E come, nella gradazione di livelli e responsabilità, soltanto il VII livello, con il profilo di “tecnico esperto direzione lavori”, preveda la partecipazione alla “progettazione” delle varianti, con relativa revisione dei prezzi e la partecipazione alle “liquidazioni finali” (in rapporto con le funzioni amministrative): aspetti non esaminati nel decreto annullato; 5. il Tribunale, nell’alveo dei poteri spettantigli, quale giudice di rinvio, in base all’insegnamento giurisprudenziale citato al superiore punto 3, ha correttamente applicato i principi di diritto enunciati dall’ordinanza rescindente e compiuto il relativo accertamento in fatto commessogli, avendo dato atto, così come al primo periodo e ai primi due capoversi di pg. 6 di detta ordinanza, dell’accertamento già acquisito dal primo decreto del Tribunale: a ) di essersi il lavoratore occupato, nell'area dei Comuni di Agusta e Buccheri, tanto degli allacci che della manutenzione straordinaria per gli impianti idrici e fognari comunali; b) della sua autonomia decisionale in ordine alla soluzione da adottare e alla ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori, nell'ambito di un elenco predisposto dai superiori, indicando anche i materiali da utilizzare; c) del suo potere di controllo della esecuzione dei lavori, in conformità alle indicazioni da lui date per gli interventi e di “liquidazione dei costi”, utilizzando il programma di contabilità aziendale (così dal quarto al settimo capoverso di pg. 3 del decreto); 5.1. esso ha quindi accertato, con argomentazione congrua e documentata (insindacabile pertanto nell’odierna sede di legittimità), essersi le mansioni del lavoratore limitate: a) al controllo della regolare esecuzione dei lavori esternalizzati, “senza però mai prendere parte alle attività di gestione delle varianti e ai collaudi”, né mai neppure “alle attività di proget tazione e gestione delle varianti, con relativa revisione dei prezzi”, né“alle liquidazioni finali” (dal quart’ultimo capoverso di pg. 3 al primo periodo di pg. 4 del decreto);b) alla liquidazione dei lavori, senza mai avere “provveduto alla “consuntivazione” delle lavorazioni esternalizzate, né, tantomeno, all’“avvio delle procedure di liquidazione dei lavori””; neppure emergendo alcun riscontro in ordine ad una sua “ben diversa attività di liquidazione finale dei lavori” (così ai primi tre capoversi di pg. 4 del decreto); 6. il Tribunale ha così verificato come le sue mansioni rientrino nel IV livello professionale di inquadramento, in esito ad un corretto procedimento trifasico di individuazione della qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte (Cass. 27 settembre 2010, n. 20272; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 22 novembre 2019, n. 30580; Cass. 27 gennaio 2022, n. 2534), in base alla loro comparazione con le declaratorie dei livelli VII, VI e IV previsti dall’art. 18 del CCNL di categoria applicato (trascritti a pgg. da 15 a 18 del ricorso); 7. il ricorrente ha infine dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti, quale la pluralità di elementi istruttori (dichiarazioni testimoniali e documenti) indicati (terzo motivo); 8. esso è inammissibile; 9. con esso egli prospetta, infatti, una critica valutazione di risultanze istruttorie, non già un “fatto storico”, così esorbitando dall’ambito devolutivo del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053): tanto meno privo del carattere di decisività, proprio per la deduzione di una pluralità di circostanze, che esclude ex se la portata risolutiva di ciascuna (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625; Cass. 3 maggio 2019, n. 11705); 10. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Fallimento vittorioso svolto alcuna difesa e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp
Decreto Cassazione n. 12696/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris