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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 23670/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CROAZIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 1;7 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 19 novembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, è reiterativo di profili di censura già disattesi dalla Corte del merito, che (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata) - condividendo la motivazione del giudice di primo grado - ha ritenuto la pena congrua rispetto ai fatti commessi, essendo state correttamente negate le attenuanti generiche, tenuto conto della carenza assoluta di elementi suscettibili di favorevole apprezzamento e della negativa personalità dell'imputato, gravato da "numerose condanne definitive per 9 furti, di cui 3 in abitazione, oltre ad una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali"; ritenuto, altresì, che l'applicazione delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CROAZIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 1;7 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 19 novembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, è reiterativo di profili di censura già disattesi dalla Corte del merito, che (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata) - condividendo la motivazione del giudice di primo grado - ha ritenuto la pena congrua rispetto ai fatti commessi, essendo state correttamente negate le attenuanti generiche, tenuto conto della carenza assoluta di elementi suscettibili di favorevole apprezzamento e della negativa personalità dell'imputato, gravato da "numerose condanne definitive per 9 furti, di cui 3 in abitazione, oltre ad una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali"; ritenuto, altresì, che l'applicazione delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23670/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris