CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12257/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 10 novembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 2 febbraio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile di più reati di porto e di detenzione illegale di armi da fuoco e di ricettazione ed inoltre di detenzione a fine di cessione di cocaina, fatti commessi il 22 luglio 2021 al fine di agevolare clan camorristico operante in Campania, in conseguenza condannandolo, concesse le attenuanti generiche e stimate le stesse equivalenti alla contestata recidiva qualificata, riconosciuta anche l'attenuante speciale di cui all'art. 416-bisl, comma 3, cod. pen., con l'aumento per la continuazione e con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo, quanto al mancato accoglimento del motivo di appello con il quale ha chiesto il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, evidenziando circostanza di fatto che dimostrerebbero i "passi avanti" fatti dall'imputato nel percorso di rieducazione e di reinserimento sociale intrapreso. 3.11 ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici anche quanto al tema, posto nel ricorso, dell'esito del giudizio di bilanciamento. Rispetto alla decisione impugnata il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). La doglianza risulta, comunque, meramente reiterativa di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso, con ampia motivazione dei giudici di merito che è corredata da corretti argomenti giuridici (pp. 4-6 della sentenza di appello), non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in