CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 16844/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 10/12/2029ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla rapina aggravata ascrittagli, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo dio impugnazione, in ordine al trattamento sanzionatorio applicatogli. Il ricorso è inammissibile, perché del tutto generico ed anche manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, con valutazione di merito tutt'altro che illogica, ha argomentato sulle ragioni - fondate prevalentemente sulla gravità del fatto - che hanno indotto a formulare un giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata aggravante, e quindi la condanna ad una pena attestatasi intorno ai minimi edittali. Giova, peraltro, a tal proposito ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi - che non ricorre certo nel caso di specie - in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Rv. 268473). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'estenso re [OSCURATO:PERSONA] mperiali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ti 2 MA N1