Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1994
ECLI:EU:C:1994:354
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993CJ0144_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-144/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA] KG
e
[OSCURATO:PERSONA],
con la partecipazione della
[OSCURATO:PERSONA], rappresentante dell' interesse pubblico,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 6, n. 4, lett. c), sub ii), primo trattino, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU L 33, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, R. Joliet e G.C. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate
° per la [OSCURATO:PERSONA] KG, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Amburgo;
° per la [OSCURATO:PERSONA], dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] bei der [OSCURATO:PERSONA];
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] KG, rappresentata dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Monaco, della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e della Commissione all' udienza del 19 maggio 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 giugno 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 26 novembre 1992, pervenuta alla Corte il 6 aprile 1993, il Bundesverwaltungsgericht ha proposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art. 6, n. 4, lett. c), sub ii), primo trattino, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU L 33, pag. 1, in prosieguo: la "direttiva").
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia che oppone la società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") alla [OSCURATO:PERSONA] (la città di Monaco come capitale del Land della Baviera) relativamente all' obbligo di menzionare un additivo nell' elenco degli ingredienti che figurano sull' etichettatura dei suoi prodotti.
3 La direttiva stabilisce all' art. 3 che l' etichettatura di un prodotto alimentare comporta l' elenco degli ingredienti che lo compongono. Tale regola subisce diverse deroghe tra cui quella che figura all' art. 6, n. 4, lett. c), sub ii), primo trattino. Secondo tale disposizione non sono considerati ingredienti:
"gli additivi la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito".
4 In diritto tedesco tale disposizione è stata trasposta dall' art. 5, n. 2, punto 2, della Lebensmittelkennzeichnungsverordnung del 22 dicembre 1981 (regolamento relativo all' etichettatura dei prodotti alimentari, BGBl. I, pag. 1625, in prosieguo: la "LMKV"). All' epoca dei fatti questa disposizione prevedeva che non erano considerati ingredienti "le sostanze che figurano all' allegato 2 della Zusatzstoffverkehrsverordnung (regolamento relativo all' immissione sul mercato degli additivi) e gli aromi che erano contenuti in uno o più ingredienti di un prodotto alimentare, purché essi non svolgano più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito" ("sofern sie im Enderzeugnis keine technologische Wirkung mehr ausueben"). Il difosfato E 450a figurava nell' allegato 2 della Zusatzstoffverkehrsverordnung del 10 luglio 1984 (BGBl. I, pag. 897), che è stata modificata dal regolamento 19 giugno 1989 (BGBl. I, pag. 1123).
5 [OSCURATO:PERSONA], fabbricante di prodotti alimentari a base di patate disidratate, aggiunge difosfato E 450a nella fabbricazione dell' ingrediente "fiocchi di purè di patate" per bloccare l' effetto degli enzimi che gli fanno assumere un colore tendente al grigio.
6 Dall' ordinanza di rinvio risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha addebitato a questo produttore di non aver menzionato tale additivo nell' elenco degli ingredienti dei suoi prodotti. Secondo tale autorità, il difosfato E 450a ha un' incidenza sul colore del prodotto finito e deve quindi essere considerato come un ingrediente ai sensi delle disposizioni soprammenzionate. [OSCURATO:PERSONA] ha anche informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che, nel caso in cui avesse continuato la sua attività senza soddisfare l' obbligo di etichettatura, sarebbe stata oggetto di una decisione ufficiale di divieto, nonché di un' ammenda.
7 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso contro la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Monaco (in prosieguo: il "[OSCURATO:PERSONA]"), sostenendo che il difosfato E 450a non svolgeva alcun ruolo nel prodotto finito e che pertanto non doveva essere inserito nella lista degli ingredienti. Tale additivo verrebbe aggiunto alla pasta di patate solo per impedire a quest' ultima di cambiare colore, pasta che, a sua volta, rappresenterebbe solo una fase del processo di fabbricazione dell' ingrediente "fiocchi di purè di patate". Nella fase successiva di disidratazione di tale pasta, la colorazione dei fiocchi di patate nel prodotto finito non potrebbe più essere alterata, poiché gli enzimi sarebbero neutralizzati nelle cellule delle patate sotto l' effetto del calore.
8 Con sentenza 22 marzo 1989 il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha in effetti ritenuto che l' aggiunta del difosfato E 450a determinasse l' apparenza del prodotto finito e che di conseguenza dovesse risultare sull' etichettatura.
9 [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. Basandosi sulla lettera del citato art. 5, n. 2, della LMKV, ha sostenuto che il difosfato E 450a non svolgeva più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito.
10 Con sentenza 1 agosto 1990, il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l' appello in quanto infondato. Nella sua motivazione, tale giudice ha confermato l' interpretazione del [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che l' intento del legislatore era di informare il consumatore nella maniera più completa possibile circa la composizione e le caratteristiche dei prodotti alimentari che gli sono offerti.
11 [OSCURATO:PERSONA] ha allora presentato un ricorso per cassazione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht. Ritenendo che dalla controversia sorgesse un problema di interpretazione della normativa comunitaria di cui trattasi, il Bundesverwaltungsgericht ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
"Se un additivo svolga ancora una funzione tecnologica nel prodotto finito qualora durante la produzione dell' ingrediente ne impedisca la colorazione e questo stato venga mantenuto nel prodotto finito senza che l' additivo debba poi essere ancora presente in detto prodotto finito".
12 Con la sua questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l' art. 6, n. 4, lett. c), sub ii), primo trattino, della direttiva 79/112 debba essere interpretato nel senso che un additivo che impedisce l' alterazione della colorazione di un ingrediente nel corso della sua fabbricazione non svolga più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito quando la sua presenza in quest' ultimo non è più necessaria per impedire l' alterazione della colorazione di detto prodotto finito.
13 A tal riguardo la [OSCURATO:PERSONA] (la Procura del Land della Baviera), che ha dichiarato di difendere gli stessi interessi della [OSCURATO:PERSONA], ritiene che ogni additivo che influenzi direttamente o indirettamente le qualità del prodotto finito debba essere menzionato nell' elenco degli ingredienti. L' obiettivo della direttiva sarebbe infatti di impedire che il consumatore sia indotto in errore dall' etichettatura dei prodotti alimentari e di informarlo nel modo più completo e possibile circa la loro composizione.
14 Tale argomento non può essere accolto.
15 E' vero che, come indica il suo sesto 'considerando' , la direttiva è basata sulla necessità di informare e tutelare i consumatori e che per dare attuazione a tale obiettivo essa obbliga i produttori a menzionare l' elenco degli ingredienti sull' etichetta dei loro prodotti. Tuttavia tale obbligo subisce diverse deroghe, tra cui quella contenuta all' art. 6, n. 4, lett. c), sub ii), primo trattino, soprammenzionato.
16 Da queste disposizioni deriva che la direttiva richiede un' informazione efficace del consumatore, che sia per esso comprensibile, ma non, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l' elencazione esaustiva degli ingredienti utilizzati nel processo di fabbricazione dei prodotti di cui trattasi. Del resto, se venisse accolta una tale interpretazione, l' art. 6, n. 4, lett. c), sub ii), primo trattino, della direttiva sarebbe svuotato del suo contenuto.
17 Nella fattispecie dall' ordinanza di rinvio risulta che il rischio che la pasta di patate assuma una colorazione grigia viene meno alla fine dell' operazione di riscaldamento e di disidratazione in modo che la presenza del difosfato E 450a non è più necessaria nel prodotto finito.
18 Stando così le cose occorre constatare che l' additivo controverso non svolge più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito e che pertanto non deve, sotto pena di indurre il consumatore in errore, essere menzionato nell' elenco degli ingredienti.
19 Occorre risolvere la questione pregiudiziale proposta nel senso che l' art. 6, n. 4, lett. c), ii), primo trattino, della direttiva dev' essere interpretato nel senso che un additivo che impedisce l' alterazione della colorazione di un ingrediente nel corso della sua fabbricazione non svolge più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito, quando la sua presenza in quest' ultimo non è più necessaria per impedire l' alterazione della colorazione di detto prodotto finito.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 26 novembre 1992, dichiara:
L' art. 6, n. 4, lett. c), sub ii), primo trattino, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, deve essere interpretato nel senso che un additivo che impedisce l' alterazione della colorazione di un ingrediente nel corso della sua fabbricazione non svolge più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito, quando la sua presenza in quest' ultimo non è più necessaria per impedire l' alterazione della colorazione di detto prodotto finito.